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ENEL TF 2012-2018 (IT0004794142) e ENEL TV 2012-2018 (IT0004794159)

Dalla lettura del prospetto informativo relativo alla nuova emissione di bond Enel a scadenza 2018 si traggono ulteriori informazioni che accomunano o distinguono le due tranche di obbligazioni a tasso fisso e a tasso variabile (si legga anche “Obbligazioni Enel 2012-2018: tasso fisso sopra il mid-swap 6 anni e tasso variabile sopra l’Euribor 6 mesi”).

Entrambi i prestiti, infatti, hanno durata 6 anni con decorrenza dalla data di emissione, a partire dalla quale possono essere esercitati i diritti collegati alle obbligazioni (data di godimento) sino al termine dei settantadue mesi (data di scadenza). La data di godimento e la data di scadenza saranno comunicate entro 5 giorni dalla conclusione del periodo di offerta (che inizia alle ore 9:00 del 6 febbraio 2012 e termina alle ore 13:30 del 24 febbraio 2012, salvo chiusura anticipata). La data di emissione e godimento coincide con la data di pagamento delle obbligazioni, quando non saranno corrisposte commissioni o spese da parte del richiedente.

Tutte le obbligazioni costituiscono titoli al portatore e sono immesse al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, conferiscono diritto al rimborso alla pari del capitale ed alla percezione delle cedole dalla data di godimento a quella di scadenza.

Se l’investitore residente in Italia è una persona fisica che detiene le obbligazioni al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa (e se non ha optato per il regime del risparmio gestito), gli interessi e le plusvalenze realizzate in occasione della vendita delle stesse sono soggetti ad imposta sostitutiva del 20%. Sul complessivo valore di mercato degli strumenti finanziari o, in mancanza, sul loro valore nominale o di rimborso, è applicata l’imposta di bollo nella misura dello 0,1% annuale per l’anno 2012 col minimo di euro 34,20.

In particolare, le obbligazioni a tasso fisso Enel TF 2012-2108 (codice ISIN IT0004794142) sono emesse ed offerte in sottoscrizione ad un prezzo compreso tra il 99% ed il 100% del loro valore nominale. Il relativo tasso di interesse nominale annuo lordo, pari al tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza, sarà comunicato entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione del periodo di offerta. Gli interessi sono pagabili annualmente in via posticipata, con 1° pagamento alla scadenza del 1° anno dalla data di godimento e ultimo pagamento alla data di scadenza del prestito. Il tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza delle obbligazioni sarà reso noto, insieme al margine di rendimento effettivo (spread) ed al tasso mid swap a 6 anni, entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione del periodo di offerta e sarà ottenuto dalla somma del margine (non inferiore a 310 p.b.) e del tasso (rilevato il terzo giorno lavorativo antecedente alla data di godimento).

Le obbligazioni a tasso variabile Enel TV 2012-2018 (codice ISIN IT0004794159) sono emesse ed offerte in sottoscrizione ad un prezzo pari al 100% del loro valore nominale. Il relativo tasso variabile sarà indicizzato all’Euribor 6 mesi (divisore 360) maggiorato di un margine (non inferiore a 310 p.b.) determinato e comunicato entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione del periodo di offerta. Gli interessi sono pagabili semestralmente in via posticipata, con 1° pagamento alla scadenza del 6° mese dalla data di godimento e sino alla data di scadenza. Il tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza delle obbligazioni sarà variabile in dipendenza dell’andamento dell’Euribor a 6 mesi.

Ulteriori approfondimenti dal prospetto informativo che è possibile scaricare in formato pdf dal sito Enel.com.

(per il rendimento effettivo a scadenza dei titoli a tasso fisso e per la prima cedola dei titoli a tasso variabile si legga: “Obbligazioni Enel 2012-2018 a tasso fisso: rendimento al 4,885%. La cedola del bond a tasso variabile al 4,439%”)

Manovra Monti: limiti all’uso di contante e titoli al portatore, imposta di bollo sulle comunicazioni relative a prodotti e strumenti finanziari

Approvato domenica 4 dicembre 2011 dal Consiglio dei Ministri (governo Monti), il decreto-legge recante “disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” introduce novità in merito allo scambio consentito di denaro contante e titoli al portatore (art. 12, 1°, a modifica dell’art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) tra soggetti privati che non si avvalgono dell’intermediazione delle banche, con limite ulteriormente abbassato da 2.500 a 1.000 euro. Tale disposizione, da cui origina l’aumento del numero delle transazioni effettuate a mezzo carta di pagamento, comporta la definizione di nuove regole atte a ridurre le relative commissioni pagate dai correntisti (art. 12, 9°).

Con esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari, l’imposta di bollo è applicata alle comunicazioni relative a prodotti – es. fondi comuni d’investimento e polizze vita – e strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, proporzionalmente al valore di mercato ovvero, in mancanza, al valore nominale o di rimborso (art. 19, 1°, che stabilisce così la sostituzione del comma 2-ter dell’art. 13 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642). L’art. 19, 2°, modificando la nota 3-ter all’art. 13 della Tariffa, determina che l’estratto conto e la comunicazione si considerano inviati almeno una volta l’anno anche qualora non sussista il relativo obbligo e che, in caso di invio periodico nel corso dello stesso anno, l’imposta è applicata in proporzione al periodo di rendicontazione; l’imposta si applica alle comunicazioni relative a prodotti o strumenti finanziari per i quali il valore di mercato (in difetto: valore nominale o di rimborso) sia superiore a 5.000 euro presso ciascun intermediario.

(per l’individuazione dell’aliquota e del moltiplicatore da applicare ai fini del calcolo dell’Imposta municipale propria, e per la detrazione per la prima casa prevista dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, si legga http://www.questidenari.com/?p=5753)

(per la conversione in legge del Decreto-legge 201/2011 si legga “Conversione in legge del Decreto-legge n. 201 del 2011: limiti all’uso di denaro contante e titoli al portatore, sanzioni, pagamenti dalla pubblica amministrazione (art. 12)”)

Circolare n. 46/E del 24 ottobre 2011: termine di decorrenza e calcolo del bollo su deposito titoli

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 46/E del 24 ottobre 2011 che fa seguito alla precedente n. 40 del 4 agosto 2011, fornisce ulteriori indicazioni in merito alle norme previste dal decreto-legge 98/2011, convertito con legge 111/2011, per l’applicazione dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative al deposito titoli inviate dagli intermediari finanziari.

Il primo chiarimento sottolinea che la norma impone l’applicazione dell’imposta per tutti gli intermediari, incluse le società di intermediazione mobiliare, presso i quali siano intrattenuti rapporti di deposito titoli intestati alla clientela ed ai quali compete l’invio della comunicazione periodica. Di conseguenza, se gli intermediari intrattengono con la clientela rapporti non riconducibili alla custodia e all’amministrazione titoli, le comunicazioni non sono soggette all’imposta di bollo.

In merito alla tassazione relativa ai depositi titoli dematerializzati con valore inferiore a 1.000 euro, la Circolare – richiamando il contenuto dell’art. 13, Nota 3-ter, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972 – ribadisce l’esclusione dall’imposta per le comunicazioni relative ai depositi di titoli il cui valore complessivo nominale o di rimborso presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro, essendo detta disposizione riferita alla presenza di un singolo deposito presso l’intermediario; la Circolare integra precisando che, in presenza di più depositi di valore complessivo superiore a 1.000 euro e fra i quali uno risulti di valore inferiore alla stessa soglia, la comunicazione relativa a quest’ultimo deposito risulterebbe assoggettata a tassazione con applicazione dell’imposta nella misura prevista per il primo scaglione. In aggiunta troverebbero applicazione le disposizioni già note circa il concorso dei titoli del deposito singolo alla formazione dell’ammontare totale dei depositi, ai fini della determinazione dello scaglione d’imposta da applicare al deposito di importo maggiore (ulteriori delucidazioni sub).

Circa il termine di decorrenza delle nuove misure, la circolare 46/E fornisce istruzioni che sostituiscono quelle contenute nella precedente circolare 40/E per ragioni di ordine pratico: la data di emissione della comunicazione è quella di chiusura del rendiconto. Ciò significa che continua ad essere applicata l’imposta previgente all’emanazione del D.L. 98 per le comunicazioni riferite al 30/06/2011, anche quando le stesse siano state originate successivamente a questa data.

Se alla data di chiusura del periodo di rendicontazione il deposito titoli ha saldo nullo, l’imposta di bollo sostitutiva non è dovuta e non risultano applicabili quella relativa alle comunicazioni per l’estinzione dei depositi né l’imposta di bollo per 1,81 euro prevista dall’art. 13, 2°, della Tariffa.

L’imposta di bollo sul deposito titoli si applica pure in relazione ai titoli dematerializzati, per i quali venga registrato presso l’intermediario un rapporto di deposito e amministrazione.

Al fine di determinare l’ammontare dei depositi detenuti presso ciascun intermediario, ovvero lo specifico scaglione d’imposta, non devono essere considerate le quote di fondi comuni immesse in un certificato cumulativo che rappresenti una pluralità di quote, eventualmente oggetto di annotazione nella comunicazione inviata al cliente.

In merito alla metodologia da seguire per il calcolo dell’imposta di bollo, la 46/E chiarisce che, in caso di una pluralità di rapporti facenti capo ad un unico intestatario e con medesima cadenza di rendicontazione, gli importi raggiunti dai diversi dossier devono essere considerati cumulativamente solo in riferimento al deposito di maggior ammontare. Per gli altri depositi di minor ammontare, invece, l’imposta va determinata in base al valore raggiunto dal singolo deposito al termine del periodo di rendicontazione.

Risulta innovativa l’interpretazione fornita sulla metodologia di calcolo nel caso in cui, presso lo stesso intermediario, siano intrattenuti più rapporti di deposito titoli con periodicità di rendicontazione diversa. In tal caso, al fine di definire il deposito di maggiore ammontare, è necessario confrontare i valori raggiunti dai depositi al termine del periodo di rendicontazione (e quindi tutti gli importi alla stessa data) anche se in relazione ad alcuni depositi non si proceda a rendicontazione. Se il deposito per il quale si effettua la rendicontazione coincide con quello di importo maggiore, l’imposta è ottenuta cumulando anche l’ammontare degli altri depositi senza tener conto delle differenti periodicità di rendicontazione; altrimenti, se si tratta di deposito con ammontare minore, si stabilisce l’imposta attraverso il computo del valore dei titoli presenti sul deposito al termine del periodo di rendicontazione.

Ai fini della valorizzazione dei titoli espressi in valuta, la circolare indica l’ultimo giorno del periodo certificato dalla comunicazione relativa al deposito titoli come data utile per l’individuazione del rapporto di cambio da adottare.

Per gli esempi e ulteriori chiarimenti, fra i quali il versamento dell’acconto sull’imposta di bollo assolta in modo virtuale, è disponibile il testo (in formato pdf) della circolare 46/E che è possibile scaricare dal sito web dell’Agenzia delle Entrate.

(per l’estensione dell’imposta di bollo a tutti i prodotti e strumenti finanziari introdotta dal governo Monti: http://www.questidenari.com/?p=5729)

(per le novità relative all’imposta di bollo su deposito titoli a partire dal 1° gennaio 2012 si legga “Bollo su conto corrente bancario e postale, su deposito titoli, buoni fruttiferi postali e fondi comuni d’investimento per il decreto-legge n. 201 del 2011 convertito in legge (art. 19, commi 1-3)“)

Approfondimenti sull’aumento dell’imposta di bollo su dossier titoli: depositi non soggetti a tassazione (parte IV)

(continua dalla parte III: http://www.questidenari.com/?p=4819)

La circolare 40/E delle Entrate di recente emanazione ha sgomberato il campo dalle possibili interpretazioni delle nuove norme in materia di bollo su deposito titoli circa la decorrenza dell’imposta e la valorizzazione dello stesso dossier.

Alla luce dei contenuti della citata 40/E che ricollega il presupposto d’imposta alle comunicazioni periodiche “che gli intermediari finanziari sono tenuti ad inviare alla clientela, almeno una volta l’anno, al fine di fornire una informativa chiara e completa in merito allo svolgimento del rapporto”, sembra corretto dedurre che il deposito di obbligazioni bancarie emesse da istituti di piccole dimensioni, non quotate su mercati regolamentati ma scambiate su circuiti ristretti caratterizzati da condizioni di scarsa liquidità e sensibili oscillazioni dei prezzi, non è soggetto al bollo, dato che non si rileva obbligatorietà in merito alla spedizione della comunicazione.

Il richiamo della circolare alle comunicazioni periodiche relative a “depositi titoli e cioè rapporti riconducibili alla custodia e all’amministrazione degli stessi” potrebbe escludere dall’imposizione fiscale in oggetto le quote dei fondi comuni d’investimento e le azioni delle Sicav di diritto italiano ed estero ove fossero collocate su deposito virtuale (posizione tecnica o rubrica fondi) presso gli intermediari in assenza di un formale rapporto di custodia e amministrazione, ovvero fossero oggetto di mera annotazione contabile, i certificati di deposito (di fatto sono titoli al portatore) emessi dalle banche ed in generale i titoli non dematerializzati che non fossero affidati in amministrazione alla banca.

Stessa conclusione riguarderebbe i Pronti contro Termine che non necessitano di deposito titoli in presenza di alcune condizioni.

Dal punto di vista economico, nella specie dell’impiego dei propri soldi, il cliente della banca presta denaro all’istituto che, in cambio, presta titoli al prezzo di mercato (operazione a pronti); a scadenza avverrà l’operazione inversa con cui il cliente restituisce i titoli ottenendo in cambio il denaro, maggiorato degli interessi sul capitale prestato ed equivalente al prezzo prefissato di riacquisto dei titoli stessi (operazione a termine). Tuttavia gli strumenti finanziari, che nella maggior parte dei casi vengono prestati a titolo di garanzia per motivi di finanziamento a breve termine, rimangono di proprietà della banca ed iscritti nel relativo bilancio, ovvero il cliente non può disporre operazioni di acquisto e vendita per gli stessi e pertanto non ha bisogno di dossier titoli.

Alcune banche, al manifestarsi delle novità normative, hanno deciso di trasformare i dubbi dei risparmiatori in un’opportunità commerciale, offrendosi di aprire in ogni caso il dossier e di corrispondere la spesa del bollo in sostituzione dell’adempimento dei depositanti.

(per le nuove disposizioni dell’Agenzia delle Entrate sulla decorrenza dell’imposta di bollo e per ulteriori chiarimenti su altri aspetti, fra cui la considerazione delle quote di fondi comuni immesse in un certificato cumulativo, si legga la Circolare n. 46/E del 24 ottobre 2011: http://www.questidenari.com/?p=5459)

(per l’introduzione dell’imposta sulle transazioni finanziarie: “Legge di stabilità 2013: Tobin Tax“)