Archivi tag: equiparazione

Motorini e microcar immatricolati prima del 2006: multa da 519,67 euro per chi viaggia senza targa e certificato di circolazione dopo il 12 febbraio 2012

La circolazione stradale con la vecchia targa (c.d. targhino di forma irregolare contenente cinque caratteri) apposta sugli esemplari di ciclomotori e microcar ad essi equiparati, immatricolati prima del 14 luglio 2006, identificati col solo numero di telaio e non adeguati entro il termine ultimo della calendarizzazione prevista dal Decreto ministeriale 2 febbraio 2011 (G.U. del 2 aprile 2011, n. 76), verrà sanzionata con l’importo minimo di 519,67 euro (un terzo del massimo indicato nella legge) a partire dal giorno successivo al 12 febbraio 2012.

D.M. 2 febbraio 2011, art. 1, 1°: “I proprietari di ciclomotori, già immessi in circolazione anteriormente alla data del 14 luglio 2006 e muniti di documentazione tecnica rilasciata a norma dell’art. 62 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale adottato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ovvero di certificati di idoneità tecnica rilasciati sino al 13 luglio 2006, per poter circolare richiedono, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14, commi 2 e 3, della legge 29 luglio 2010, n. 120, il rilascio della targa e del certificato di circolazione di cui all’art. 97, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti termini: ………… (omissis) ………… non oltre il 12 febbraio 2012, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per «9» e la cui sequenza alfanumerica inizia con la lettera «A».

Coloro che non adeguano la propria condotta al Codice della Strada riformato (L. 120/2010) senza provvedere alle operazioni di sostituzione del contrassegno di circolazione (targhino) e del certificato di idoneità tecnica e che pertanto ai controlli risulteranno sprovvisti di certificato di circolazione (riporta numero di targa e generalità dell’intestatario, oltre alle caratteristiche tecniche del mezzo) ovvero saranno a bordo di motorini o minicar prive di targa, tutti abbinati allo stesso veicolo, verranno sanzionati con la multa da versare con modello F23 (salvo ricorso).

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, art. 97 (Circolazione dei ciclomotori) modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120, commi 1, 2 e 6:

1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di: a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell’intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di aggiornamento dell’Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226; b) una targa, che identifica l’intestatario del certificato di circolazione.

2. La targa è personale e abbinata a un solo veicolo. Il titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che può affidarle con le modalità previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell’art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

La nuova targa risulta unica per veicolo (ciclomotori e quadricicli leggeri, le microcar di categoria L6e equiparate ai motorini) e persona, e può essere rimossa solo in caso di rivendita o di demolizione. La vendita del ciclomotore comporta la separazione della targa dal veicolo e l’eventuale conservazione per acquisto successivo, ovvero la distruzione e contestuale comunicazione alla Motorizzazione.

Soltanto se indicato nel certificato di circolazione, i ciclomotori omologati secondo la direttiva europea 97/24 potranno trasportare un passeggero.

La pratica per l’ottenimento della nuova targa, dal costo poco superiore a 50 euro comprensivi di diritti e bolli, prevede che alla Motorizzazione, oppure presso un’agenzia connessa telematicamente alla stessa (Centro servizi Motorizzazione), venga

–        compilato un modulo di richiesta dei nuovi documenti dichiarando il proprietario del veicolo (ovvero dichiarandosi comproprietari, acquirenti o acquirenti con patto di riservato dominio, usufruttuari, locatari con facoltà di acquisto) ed autocertificando la residenza. Per i minori di età, la dichiarazione è presentata da chi esercita la potestà genitoriale o la tutela;

–        allegato il certificato di idoneità tecnica e le ricevute di tre versamenti.

Una volta ottenuta la documentazione, la registrazione dei dati nell’Anagrafe nazionale dei veicoli (Anv) comporterà l’obbligo di comunicazione degli aggiornamenti come il cambiamento di residenza, il passaggio di proprietà o la sospensione dalla circolazione.

Novità fiscali per i fondi comuni d’investimento italiani dal 1° luglio 2011: equiparazione della tassazione e utilizzo delle minusvalenze

A partire dal 4 luglio, sulla stampa e sugli altri mezzi di comunicazione diffusa adatti al raggiungimento del pubblico su larga scala, è necessario prestare rinnovata attenzione alla lettura del Nav (Net asset value) dei fondi comuni d’investimento di diritto italiano.

Infatti il “prezzo” della singola quota acquistata in origine dal sottoscrittore, in base al cambiamento della normativa fiscale a far data dal 1° luglio 2011, deve intendersi al lordo delle imposte; il titolare di fondi che volesse quantificare il rendimento netto, maturato tra due successivi istanti temporali, dovrebbe prima sottrarre il valore iniziale da quello finale del Nav e poi depurare la differenza dall’imposta dovuta per legge.

Ciò avviene senza che alcun pregiudizio possa affliggere i possessori di quote di fondi comuni, indifferentemente dalla generazione di rendimenti o perdite prima di detto termine: in caso di perdita, il Nav risulta già aumentato perché incorpora il credito d’imposta (tra le poste dell’attivo di bilancio) pari al 12,5% della perdita stessa; in caso di rendimento, il Nav risulta già diminuito perché contiene il debito d’imposta da versare al Fisco (tra le poste del passivo di bilancio).

In quest’ultima circostanza, la Società di Gestione del Risparmio (che avrebbe dovuto versare le imposte) ha effettuato una prima compensazione tra poste creditorie e debitorie alla data del 30 giugno, ovvero ha neutralizzato il risparmio versando le imposte dal fondo in utile a quello in perdita; in aggiunta, qualora detta compensazione non fosse risultata sufficiente, dal 1° luglio la SGR ha proseguito col versare al fondo in perdita le ritenute dei partecipanti al fondo in utile. Tali artifici contabili non producono alcuna variazione del Nav del fondo in perdita, il cui credito si trasforma in cassa, né producono alcuna variazione del Nav del fondo in utile, le cui ritenute vengono versate ai fondi in perdita anziché al Fisco.

Questi adattamenti si sono resi necessari a seguito della conversione in legge del c.d. Milleproroghe del febbraio scorso (art. 2, commi da 62 a 84, del Dl 29 dicembre 2010, n° 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n° 10) con cui la tassazione dei fondi comuni italiani (e dei lussemburghesi storici) è stata equiparata alla tassazione dei fondi comuni e Sicav di diritto estero armonizzati. Cade così la distinzione tra fondi “nettisti” e fondi “lordisti” che, a parere di alcuni gestori, impediva un confronto corretto tra le performance degli OICR assoggettati a differenti regimi, essendo stati i primi svantaggiati da un’imposizione giornaliera in grado di influenzare sensibilmente i risultati nel lungo periodo (ulteriori approfondimenti in http://www.questidenari.com/?p=1372).

In termini tecnici, con la riforma si è verificato il passaggio dalla tassazione sul maturato in capo al fondo alla tassazione sul realizzato a carico del partecipante: soltanto in occasione del disinvestimento delle quote del fondo da parte del titolare, all’epoca del riscatto, verrà effettuato il prelievo del 12,5% sulla differenza effettiva che, realizzata tra valore iniziale (alla sottoscrizione) e valore finale (al rimborso o alla cessione) della quota, sostanzia un plusvalore.

La SGR, o il soggetto che ha collocato il fondo, agisce in tal modo da sostituto d’imposta applicando per conto del Fisco la ritenuta a titolo d’imposta sui proventi (12,5% del surplus costituito dalla somma di dividendi, altri proventi periodici come cedole e interessi, e variazione positiva del Nav), senza che ricorra obbligo di indicazione in sede di dichiarazione dei redditi per il partecipante né rilascio di certificazione da parte della società; anche in caso di perdita è prevista l’esenzione dall’obbligo dichiarativo, ma nella fattispecie la SGR rilascerà la certificazione delle minusvalenze per la partecipazione al fondo da utilizzare presso altre banche ove la stessa persona possieda un dossier amministrato. A differenza della vecchia normativa, la certificazione delle minusvalenze è rilasciata pure per il riscatto parziale delle quote in modo che, in caso il rapporto con l’intermediario si definisca nel solo possesso delle rimanenti quote del fondo, le perdite possano essere utilizzate a compensazione delle plusvalenze future derivanti da altri rapporti relativi alla detenzione di strumenti finanziari in custodia, amministrazione o deposito; in alternativa, le stesse perdite possono essere utilizzate in sede di dichiarazione dei redditi.

La redazione della dichiarazione dei redditi è obbligatoria nel solo caso in cui, entro il 30 settembre 2011, il sottoscrittore decidesse di revocare il regime del risparmio amministrato presso la SGR in presenza di perdite sofferte dal 1° luglio 2011: l’utilizzo delle perdite, nel quadro RT del modello Unico 2012, comporta l’indicazione della somma desumibile dalla documentazione di provenienza bancaria attestante la minusvalenza subita (es. lettera di conferma di rimborso quote).

Giova ricordare che, ad esclusione di quanto accade nei prodotti finanziari relativi alle gestioni patrimoniali (sub), i plusvalori maturati sui fondi (∆ Nav positivo e proventi periodici, tutti qualificati come “redditi di capitale”) non possono essere compensati con le minusvalenze derivanti da altri fondi.

Come già anticipato, la minusvalenza derivante da fondi (∆ Nav negativo qualificato tra i “redditi diversi”) può essere invece compensata entro i successivi 4 anni col guadagno di natura finanziaria, esclusi dividendi e cedole, generato in conto capitale (capital gain) da investimenti in titoli azionari, obbligazionari ed altri strumenti finanziari detenuti in custodia, amministrazione o deposito (anche virtuale), ovvero può essere utilizzata in sede di dichiarazione dei redditi.

Le novità fiscali non hanno toccato le polizze vita e le Gestioni Patrimoniali in Fondi, che restano lordiste senza che si determini cambiamento alcuno per l’eventuale presenza di fondi sottostanti assoggettati a diverso regime a partire dal giorno 01/07/2011. Si ricorda che l’apertura di una Gpf potrà compensare perdite o guadagni già realizzati sui fondi, come anche può essere usata in compensazione la chiusura di una Gpf in perdita.

(per le novità in materia di tassazione dei fondi comuni d’investimento nella misura del 20% introdotte dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, si legga http://www.questidenari.com/?p=4922)

L’inversione dell’onere della prova per le indagini bancarie

Con sentenza n° 24/8/10, la Ctr Puglia ha stabilito l’inversione dell’onere probatorio finalizzato a neutralizzare le presunzioni basate sulle indagini bancarie: se il contribuente non fornisce prova, la rettifica dei redditi operata dall’ufficio è da ritenersi legittima.

La sentenza origina dall’accertamento di un reddito d’impresa, superiore a quello dichiarato, in base ad un volume di ricavi correlati ai più significativi prelevamenti e versamenti bancari effettuati. Nella specie, l’amministrazione finanziaria ha chiesto al contribuente di giustificare – fatto poi non verificatosi in sede di contraddittorio e di processo tributario http://www.questidenari.com/?tag=risoluzione-controversia – esborsi e versamenti bancari corrispondenti a presunte forniture non contabilizzate.

Sul punto, la sentenza n° 172/2/09 della Ctp Bari ha precisato: la presunzione legale di equiparazione dei prelevamenti ai ricavi deriva dalla deduzione che i prelevamenti non giustificati siano indicativi dell’acquisto di beni e servizi in evasione d’imposta, e che gli stessi acquisti divengano produttivi di vendite in nero, ovvero producano ricavi sottratti a tassazione.

Successivamente la Ctp, accogliendo l’istanza del ricorrente contro il verbale di constatazione dell’ufficio, ha affermato che i verificatori avevano fondato le loro presunzioni su fatti incerti e privi delle caratteristiche di gravità, precisione e concordanza.

In proposito, la sentenza n° 84/3/10 della Ctp Enna ha precisato: i dati bancari, relativi all’incasso o al pagamento di somme, rappresentano presunzione di per sé semplice, ed assumono le necessarie qualità di certezza, gravità, precisione e concordanza solo se abbinati a documenti o fatti, anch’essi presunzione di per sé semplice, riguardanti lo stesso importo e dai quali si possa evincere la causale dell’operazione.

A seguito di appello proposto dall’ufficio, la Ctr pugliese ha ritenuto che l’inversione dell’onere della prova, posto a carico del contribuente, sia da riferirsi anche ai conti corrente bancari in relazione ai quali lo stesso abbia disponibilità operativa.

Fonte: IlSole24Ore.com

Incentivi 2010: chiarimenti sulla casa ecologica

Nel primo giorno di acquisto dei beni incentivati (http://www.questidenari.com/?tag=incentivi-2010) dal Ministero dello Sviluppo Economico nell’ambito delle iniziative atte a favorire la ripresa economica, giungono ulteriori chiarimenti da parte dei funzionari dell’agenzia tecnica del Ministero.

Fra questi, riguardo all’obbligo di sostituzione dei vecchi beni, si precisa che l’erogazione del contributo è vincolata alla sostituzione di “un bene di pari categoria e funzione tranne le misure riguardanti i componenti elettrici ed elettronici, gli immobili, gli stampi in vetroresina per la nautica da diporto” e gli accessi ad Internet per i giovani.

Per i venditori, si precisa inoltre che su ogni vendita incentivata verrà trattenuta una percentuale pari all’1% del contributo di cui ha beneficiato l’acquirente.

A differenza della lettura iniziale della norma (e a parziale correzione di quanto scritto nel precedente articolo http://www.questidenari.com/?p=2427), è ora possibile affermare che la restrizione applicata ai fini dell’ottenimento dell’incentivo, costituita dalla “prima abitazione della famiglia” e dalla “nuova costruzione”, non riguarda solo gli immobili di classe B, ma anche quelli di classe A (fonte: IlSole24Ore).

Ulteriori informazioni riguardano la superficie dell’immobile oggetto di contributo in base ai metri quadrati ed alla classe energetica di appartenenza (http://www.questidenari.com/?p=2435): si puntualizza che per superficie si intende quella netta calpestabile, ovvero quella che esclude i muri interni ed esterni.

Permangono dubbi sulla certificazione energetica necessaria per l’accesso al bonus in caso l’immobile sia ubicato in alcune regioni come la Lombardia o l’Emilia-Romagna che legiferano in maniera autonoma: se infatti non vi sono difficoltà a valutare il taglio dei valori di fabbisogno energetico, superiore o meno alle soglie del 50% e 30%, tuttavia alcuni certificati energetici regionali attesterebbero classi diverse da quelle (A e B) previste dal decreto che fa riferimento alla legge per la certificazione nazionale.

Chiarimenti sono attesi anche per altri punti su cui, al momento, è possibile solo fornire un’interpretazione logica, ma non necessariamente valida.

Il riferimento è alla

–        caratteristica di novità della costruzione, che potrebbe intendersi come abitazione non utilizzata, per quanto costruita da molto tempo

–        definizione di “abitazione di famiglia”, che dovrebbe far ottenere l’incentivo anche all’acquirente single

–        definizione di “prima abitazione della famiglia”: l’incentivo potrebbe essere ottenuto anche qualora esista già un’abitazione se, a seguito di acquisto di immobile ad alta efficienza energetica, si procede a trasferire la residenza in modo che l’ultimo immobile acquistato divenga prima casa

–        ristrutturazione di immobile che, a seguito delle opere eseguite, ricade nella classe A: si potrebbe ottenere l’incentivo se la ristrutturazione è radicale e l’immobile, così equiparato a nuova costruzione, non è stato utilizzato

–        permuta della casa: l’incentivo potrebbe essere usufruito dato che, per normativa codicistica, alla permuta si applicano, se compatibili, le disposizioni della vendita di cui tratta espressamente il decreto.

Fonte: Radio24