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Differito al 31 dicembre 2013 il termine per l’esaurimento del contenzioso tributario pendente. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (art. 29, comma 16-decies)

Attraverso la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (c.d. Milleproroghe 2011: proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative), è stato differito il termine per l’esaurimento del contenzioso tributario pendente dinanzi alla commissione tributaria centrale.

Articolo 29 – Proroghe di termini in materia fiscale.

16-decies. Il termine del 31 dicembre 2012 previsto dall’articolo 3, comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, per l’esaurimento dell’attività della Commissione tributaria centrale è differito al 31 dicembre 2013; per i giudizi pendenti dinanzi alla predetta Commissione, la predetta disposizione si interpreta nel senso che, con riferimento alle sole controversie indicate nel predetto comma ed in presenza delle condizioni previste dalla predetta disposizione, nel caso di soccombenza, anche parziale, dell’amministrazione finanziaria nel primo grado di giudizio, la mancata riforma della decisione di primo grado nei successivi gradi di giudizio determina l’estinzione della controversia ed il conseguente passaggio in giudicato della predetta decisione.

Con riferimento ai ricorsi iscritti a ruolo da oltre 10 anni, slitta al 31/12/2013 il termine per la conclusione dell’attività della Commissione nel caso in cui l’amministrazione sia soccombente nei primi due gradi di giudizio; in caso di soccombenza della stessa amministrazione in primo grado, anche parziale, si realizza l’estinzione della controversia ed il passaggio in giudicato per la mancata riforma nei successivi gradi di giudizio.

D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73

Art. 3, comma 2-bis. Al fine di contenere la durata dei processi tributari nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della predetta Convenzione, le controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da oltre dieci anni, per le quali risulti soccombente l’Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio, sono definite con le seguenti modalità:

a) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale, con esclusione di quelle aventi ad oggetto istanze di rimborso, sono automaticamente definite con decreto assunto dal presidente del collegio o da altro componente delegato.

Il compenso in misura variabile previsto per i componenti della Commissione tributaria centrale è riconosciuto solo nei confronti dell’estensore del provvedimento di definizione. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce i carichi di lavoro minimi per garantire che l’attività delle sezioni di cui all’articolo 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sia esaurita entro il 31 dicembre 2012; il mancato rispetto dei predetti carichi è motivo di decadenza dall’incarico. Entro il 30 settembre 2010 il predetto Consiglio provvede alle eventuali applicazioni alle citate sezioni, su domanda da presentare al medesimo Consiglio entro il 31 luglio 2010, anche dei presidenti di sezione, dei vice presidenti di sezione e dei componenti delle commissioni tributarie provinciali istituite nelle sedi delle sezioni stesse;

(omissis)

Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216: decorrenza per l’applicazione dell’aliquota 20% su deposito bancario e postale, conto corrente e pronti contro termine secondo il Milleproroghe 2011

Con il cosiddetto Milleproroghe 2011 – decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), pubblicato nella G.U. n. 302 del 29-12-2011 – sono stati forniti chiarimenti in materia di decorrenza per l’applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive stabilite nella misura del 20% sui redditi di capitale. Sulle specifiche novità fiscali oggetto di intervento attraverso decreto si legga “DECRETO-LEGGE 138 del 2011 convertito con la legge 148 del 2011: tassazione delle rendite finanziarie (art. 2, commi 6-12 e 27)”.

Il D.L. 216 del 2011, al secondo comma dell’art. 29, stabilisce:

L’applicazione delle disposizioni dell’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, decorre: a) dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e agli altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, maturati a partire dalla predetta data; b) dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato anteriormente al 1° gennaio 2012 e avente durata non superiore a 12 mesi, relativamente ai redditi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239”.

L’art. 29 (Proroghe di termini in materia fiscale) del D.L. 216/2011, alla lettera a) del 2° comma, stabilisce in tal modo che l’aliquota del 20% si applica agli interessi di conto corrente e deposito bancario maturati a partire dal giorno 01/01/2012; di conseguenza, fino al 31/12/2011, rimane in vigore la vecchia aliquota del 27% senza che trovi applicazione il criterio dell’esigibilità al quale derogano – fra l’altro – le obbligazioni emesse da banche e società quotate sui mercati Ue.

Sempre all’art. 29, 2° comma, la lettera b) specifica che gli interessi derivanti da obbligazioni emesse dai c.d. grandi emittenti ed i redditi di capitale rappresentati dai proventi che derivano da riporti e pronti contro termine su titoli e valute, di durata non superiore all’anno e stipulati nel corso del 2011, sono tassati con l’aliquota del 20% dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto. I suddetti contratti di pronti contro termine mantengono fino a scadenza l’aliquota di tassazione originaria del 12,5% da applicare ai relativi proventi colpiti in base all’art. 44 del TUIR (e nella parte degli interessi dei titoli, e nella parte della differenza tra prezzo a pronti e prezzo a termine, al netto degli interessi); in proroga, gli stessi contratti di pronti contro termine mantengono fino a scadenza l’aliquota originaria del 12,5% per l’assoggettamento ad imposta sia del differenziale positivo tra i prezzi convenuti a pronti e a termine che degli interessi delle obbligazioni sottostanti emesse da banche o società con azioni quotate sui mercati regolamentati Ue (di cui al D.Lgs. 239/1996).

(per la proroga del termine relativo all’esaurimento dell’attività della commissione tributaria centrale si legga: “Differito al 31 dicembre 2013 il termine per l’esaurimento del contenzioso tributario pendente. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (art. 29, comma 16-decies)”)

(per l’operatività del conto di base dal 1° giugno 2012: “Conto corrente di base ordinario e per fasce svantaggiate. Indicatore ISC“)

Novità fiscali per i fondi comuni d’investimento italiani dal 1° luglio 2011: equiparazione della tassazione e utilizzo delle minusvalenze

A partire dal 4 luglio, sulla stampa e sugli altri mezzi di comunicazione diffusa adatti al raggiungimento del pubblico su larga scala, è necessario prestare rinnovata attenzione alla lettura del Nav (Net asset value) dei fondi comuni d’investimento di diritto italiano.

Infatti il “prezzo” della singola quota acquistata in origine dal sottoscrittore, in base al cambiamento della normativa fiscale a far data dal 1° luglio 2011, deve intendersi al lordo delle imposte; il titolare di fondi che volesse quantificare il rendimento netto, maturato tra due successivi istanti temporali, dovrebbe prima sottrarre il valore iniziale da quello finale del Nav e poi depurare la differenza dall’imposta dovuta per legge.

Ciò avviene senza che alcun pregiudizio possa affliggere i possessori di quote di fondi comuni, indifferentemente dalla generazione di rendimenti o perdite prima di detto termine: in caso di perdita, il Nav risulta già aumentato perché incorpora il credito d’imposta (tra le poste dell’attivo di bilancio) pari al 12,5% della perdita stessa; in caso di rendimento, il Nav risulta già diminuito perché contiene il debito d’imposta da versare al Fisco (tra le poste del passivo di bilancio).

In quest’ultima circostanza, la Società di Gestione del Risparmio (che avrebbe dovuto versare le imposte) ha effettuato una prima compensazione tra poste creditorie e debitorie alla data del 30 giugno, ovvero ha neutralizzato il risparmio versando le imposte dal fondo in utile a quello in perdita; in aggiunta, qualora detta compensazione non fosse risultata sufficiente, dal 1° luglio la SGR ha proseguito col versare al fondo in perdita le ritenute dei partecipanti al fondo in utile. Tali artifici contabili non producono alcuna variazione del Nav del fondo in perdita, il cui credito si trasforma in cassa, né producono alcuna variazione del Nav del fondo in utile, le cui ritenute vengono versate ai fondi in perdita anziché al Fisco.

Questi adattamenti si sono resi necessari a seguito della conversione in legge del c.d. Milleproroghe del febbraio scorso (art. 2, commi da 62 a 84, del Dl 29 dicembre 2010, n° 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n° 10) con cui la tassazione dei fondi comuni italiani (e dei lussemburghesi storici) è stata equiparata alla tassazione dei fondi comuni e Sicav di diritto estero armonizzati. Cade così la distinzione tra fondi “nettisti” e fondi “lordisti” che, a parere di alcuni gestori, impediva un confronto corretto tra le performance degli OICR assoggettati a differenti regimi, essendo stati i primi svantaggiati da un’imposizione giornaliera in grado di influenzare sensibilmente i risultati nel lungo periodo (ulteriori approfondimenti in http://www.questidenari.com/?p=1372).

In termini tecnici, con la riforma si è verificato il passaggio dalla tassazione sul maturato in capo al fondo alla tassazione sul realizzato a carico del partecipante: soltanto in occasione del disinvestimento delle quote del fondo da parte del titolare, all’epoca del riscatto, verrà effettuato il prelievo del 12,5% sulla differenza effettiva che, realizzata tra valore iniziale (alla sottoscrizione) e valore finale (al rimborso o alla cessione) della quota, sostanzia un plusvalore.

La SGR, o il soggetto che ha collocato il fondo, agisce in tal modo da sostituto d’imposta applicando per conto del Fisco la ritenuta a titolo d’imposta sui proventi (12,5% del surplus costituito dalla somma di dividendi, altri proventi periodici come cedole e interessi, e variazione positiva del Nav), senza che ricorra obbligo di indicazione in sede di dichiarazione dei redditi per il partecipante né rilascio di certificazione da parte della società; anche in caso di perdita è prevista l’esenzione dall’obbligo dichiarativo, ma nella fattispecie la SGR rilascerà la certificazione delle minusvalenze per la partecipazione al fondo da utilizzare presso altre banche ove la stessa persona possieda un dossier amministrato. A differenza della vecchia normativa, la certificazione delle minusvalenze è rilasciata pure per il riscatto parziale delle quote in modo che, in caso il rapporto con l’intermediario si definisca nel solo possesso delle rimanenti quote del fondo, le perdite possano essere utilizzate a compensazione delle plusvalenze future derivanti da altri rapporti relativi alla detenzione di strumenti finanziari in custodia, amministrazione o deposito; in alternativa, le stesse perdite possono essere utilizzate in sede di dichiarazione dei redditi.

La redazione della dichiarazione dei redditi è obbligatoria nel solo caso in cui, entro il 30 settembre 2011, il sottoscrittore decidesse di revocare il regime del risparmio amministrato presso la SGR in presenza di perdite sofferte dal 1° luglio 2011: l’utilizzo delle perdite, nel quadro RT del modello Unico 2012, comporta l’indicazione della somma desumibile dalla documentazione di provenienza bancaria attestante la minusvalenza subita (es. lettera di conferma di rimborso quote).

Giova ricordare che, ad esclusione di quanto accade nei prodotti finanziari relativi alle gestioni patrimoniali (sub), i plusvalori maturati sui fondi (∆ Nav positivo e proventi periodici, tutti qualificati come “redditi di capitale”) non possono essere compensati con le minusvalenze derivanti da altri fondi.

Come già anticipato, la minusvalenza derivante da fondi (∆ Nav negativo qualificato tra i “redditi diversi”) può essere invece compensata entro i successivi 4 anni col guadagno di natura finanziaria, esclusi dividendi e cedole, generato in conto capitale (capital gain) da investimenti in titoli azionari, obbligazionari ed altri strumenti finanziari detenuti in custodia, amministrazione o deposito (anche virtuale), ovvero può essere utilizzata in sede di dichiarazione dei redditi.

Le novità fiscali non hanno toccato le polizze vita e le Gestioni Patrimoniali in Fondi, che restano lordiste senza che si determini cambiamento alcuno per l’eventuale presenza di fondi sottostanti assoggettati a diverso regime a partire dal giorno 01/07/2011. Si ricorda che l’apertura di una Gpf potrà compensare perdite o guadagni già realizzati sui fondi, come anche può essere usata in compensazione la chiusura di una Gpf in perdita.

(per le novità in materia di tassazione dei fondi comuni d’investimento nella misura del 20% introdotte dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, si legga http://www.questidenari.com/?p=4922)

Sanzione a partire da 555 euro per chi guida il ciclomotore senza foglio rosa

Le modalità di conseguimento del Certificato di Idoneità alla Guida del Ciclomotore (CIGC) sono state oggetto di innovazione con gli interventi normativi di cui all’art. 17 della L. 120/2010 e all’art. 2, comma 1-quater della L. 10/2011.

In particolare, sono stabiliti un’ora di lezione circa le “elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza” (nell’ambito dei corsi di preparazione alla prova di controllo delle cognizioni: c.d. prova teorica), il rilascio di un’autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore, e la previsione (dopo il superamento della prova teorica) di una prova pratica di guida ai fini del conseguimento del CIGC.

Il rilascio dell’autorizzazione (foglio rosa per motorini http://www.questidenari.com/?tag=motorini e minicar) ha validità per sei mesi, durante i quali il candidato può sostenere la prova pratica di guida al massimo per due volte, e la stessa viene ritirata in caso di esito negativo della seconda prova pratica. Come stabilito dal “Milleproroghe” convertito in legge (decreto legge n° 225 del 29/12/2010 convertito nella legge n° 10 del 26/02/2011 pubblicata su Supplemento Ordinario n° 53 alla Gazzetta Ufficiale n°47 del 26 febbraio 2011), il conducente che si esercita alla guida di un ciclomotore senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione, ovvero con autorizzazione scaduta, è punito ai sensi dell’art. 116, comma 13-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285, e successive modificazioni, con la multa a partire da euro 555:

Art. 116 del Codice della Strada, comma 13-bis: “I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 555 a euro 2.220”.

Ai fini della disciplina applicativa, sono stati predisposti il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 1 marzo 2011 ed il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del 23 marzo 2011: entrambi i decreti entrano in vigore il 1° aprile 2011 e le relative disposizioni sono applicabili alle istanze di conseguimento del CIGC presentate a decorrere dalla stessa data.

L’istanza di conseguimento del CIGC è redatta su modello TT2112 che, modificato a seconda della specifica casistica, può prevedere indicazione del tipo di veicolo col quale si intende sostenere la prova pratica di guida fra ciclomotore a due ruote, ovvero ciclomotore a tre ruote o quadriciclo leggero.

Ulteriori informazioni e documenti da scaricare dalla fonte web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

(per le novità 2012 su targa e certificato di circolazione dei ciclomotori si legga “Motorini e microcar immatricolati prima del 2006: multa da 519,67 euro per chi viaggia senza targa e certificato di circolazione dopo il 12 febbraio 2012”)