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D.L. 138/2011 convertito con L. 148/2011: tassazione delle plusvalenze latenti al 31 dicembre per le azioni e delle rendite di fondi comuni e polizze vita che includono titoli di Stato

(continua da http://www.questidenari.com/?p=5361)

I commi 29, 30 e 31 dell’art. 2 del decreto-legge 138/2011, convertito con la legge 148/2011, contengono disposizioni che offrono la possibilità dell’affrancamento ai possessori di strumenti finanziari e prodotti d’investimento.

Con riferimento a tutti gli strumenti finanziari in deposito, i detentori di azioni ed altri titoli che operano nel regime dichiarativo o del risparmio amministrato, anziché lasciare accumulare le (eventuali) plusvalenze poi tassate con l’aliquota unica del 20% al momento della cessione (criterio del realizzo), possono provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 12,5% sulle stesse plusvalenze maturate sino al 31 dicembre 2011; contestualmente, gli stessi risparmiatori consentono l’aggiornamento del valore dei titoli in modo che maturino (eventuali) plusvalenze residue nell’anno 2012 da assoggettare all’aliquota del 20%. Ad esempio: se un titolo viene acquistato al prezzo di 100 e vale 120 al 31/12/2011, e poi il titolo è valorizzato 130 al momento del realizzo nel 2012, con l’affrancamento (allineamento) è consentita per il 2011 l’applicazione dell’aliquota del 12,5% sulla plusvalenza pari a 20 = 120-100, e l’applicazione dell’aliquota del 20% sulla plusvalenza pari a 10 = 130-120 nell’anno 2012.

Inoltre, al 31/12/2011, il contribuente può portare le minusvalenze, nella misura del 62,5% del loro ammontare, in deduzione dalle (eventuali) plusvalenze future (comma 28).

Le operazioni di allineamento e deduzione delle minusvalenze (comma 32) sono previste dall’art. 2 anche per i fondi comuni d’investimento.

In merito alla tassazione dei titoli di Stato italiani ed esteri (elencati nella White List), invariata al 12,5% anche per l’anno prossimo, sono attesi i chiarimenti di un decreto attuativo di prossima emanazione nel caso in cui detti strumenti del mercato monetario ed obbligazionario, in misura mutevole nel tempo, siano inglobati all’interno di Exchange Traded Fund, all’interno di gestioni collettive o individuali del risparmio (fondi comuni d’investimento e gestioni patrimoniali) o di polizze assicurative (che includono gestioni separate per le polizze vita e fondi comuni per le polizze unit linked). I futuri chiarimenti del Ministero dell’Economia, probabilmente, riguarderanno la predisposizione di un algoritmo di calcolo per la determinazione forfetaria dei redditi da assoggettare alle diverse aliquote, dato che le rendite finanziarie dei prodotti d’investimento sopra elencati, in base al D.L. 138, saranno colpite al 20%.

In ultimo, anche la tassazione delle rendite relative ai piani di risparmio a lungo termine passa per un futuro decreto del Ministero che dovrà stabilirne le caratteristiche per la corretta identificazione, finanziaria o assicurativa, e per l’applicazione della corrispondente aliquota (11% o altro).

Approfondimenti sull’aumento dell’imposta di bollo su dossier titoli: molti interrogativi ed un esempio (parte I)

Dal giorno di approvazione della manovra economica – sostanziatasi nella promulgazione della Legge 111/2011 che ha convertito, con modificazioni il DL 98/2011 – si sono susseguiti i tentativi di interpretazione delle norme sulla nuova imposizione riguardante il deposito titoli.

In aggiunta al pagamento del bollo sul conto corrente, la detenzione di alcuni strumenti finanziari da parte dei risparmiatori a partire da quest’anno comporta l’applicazione dell’imposta di bollo sul dossier titoli (d/t) a condizioni invariate (euro 34,20 annui) per patrimoni al di sotto dei 50mila euro, e a condizioni via via più gravose per patrimoni più consistenti.

Quanto basta per indurre la clientela bancaria a porsi interrogativi – molti dei quali, al momento, senza risposta univoca – circa l’esatta quantificazione dell’importo cui applicare l’imposta (valore nominale o di rimborso), il rispetto della condizione di equità per investitori appartenenti a classi di estrazione socio-economica diversa (incidenza percentuale dell’imposta per scaglione di giacenza), i tempi di applicazione del balzello (efficacia retroattiva), la tipologia di titoli e prodotti finanziari colpiti (obbligazioni bancarie, gestioni patrimoniali in titoli e pronti contro termine), l’esistenza di condizioni di non tassabilità (in mancanza del presupposto dell’invio della comunicazione periodica alla clientela).

Ciascuno di questi argomenti merita adeguati approfondimenti sui quali lo stesso Ministero è chiamato ad esprimersi. Ma un buon punto di partenza è rappresentato dall’esclusione a priori di soluzioni relative ad inutili (e dannose) operazioni di frammentazione del patrimonio personale.

Chi è titolare di un deposito titoli di consistenza pari a 160mila euro, ad esempio, oltre a non trovare beneficio nell’allocazione dei titoli azionari e obbligazionari nei sotto-dossier (appartenenti ai cointestatari del conto corrente) a causa della previsione esplicita della norma sulla valutazione dell’importo complessivo presso ciascun intermediario finanziario, non potrebbe neppure scegliere di effettuare l’operazione di divisione dei propri titoli fra diverse banche.

4 x 34,20 = 136,8 < 240 = 1 x 240,00

Se il risultato dell’operazione fosse costituito dall’esistenza di quattro rapporti da 40mila euro ciascuno presso quattro banche differenti, infatti, il bollo da pagare complessivamente sarebbe di certo inferiore (euro 136,8) a quello da pagare al vecchio e unico intermediario (euro 240), ma la differenza verrebbe colmata dagli ulteriori bolli e spese di tenuta conto derivanti dalla moltiplicazione dei rapporti bancari. Senza contare le difficoltà pratiche di gestione dell’operazione, la necessità di valutare attentamente la generazione di plusvalenze e minusvalenze sui titoli e, non da ultimo, l’aumento delle probabilità di essere soggetti a controlli fiscali per via del numero accresciuto di d/t posseduti.

(continua http://www.questidenari.com/?p=4784)

Novità fiscali per i fondi comuni d’investimento italiani dal 1° luglio 2011: equiparazione della tassazione e utilizzo delle minusvalenze

A partire dal 4 luglio, sulla stampa e sugli altri mezzi di comunicazione diffusa adatti al raggiungimento del pubblico su larga scala, è necessario prestare rinnovata attenzione alla lettura del Nav (Net asset value) dei fondi comuni d’investimento di diritto italiano.

Infatti il “prezzo” della singola quota acquistata in origine dal sottoscrittore, in base al cambiamento della normativa fiscale a far data dal 1° luglio 2011, deve intendersi al lordo delle imposte; il titolare di fondi che volesse quantificare il rendimento netto, maturato tra due successivi istanti temporali, dovrebbe prima sottrarre il valore iniziale da quello finale del Nav e poi depurare la differenza dall’imposta dovuta per legge.

Ciò avviene senza che alcun pregiudizio possa affliggere i possessori di quote di fondi comuni, indifferentemente dalla generazione di rendimenti o perdite prima di detto termine: in caso di perdita, il Nav risulta già aumentato perché incorpora il credito d’imposta (tra le poste dell’attivo di bilancio) pari al 12,5% della perdita stessa; in caso di rendimento, il Nav risulta già diminuito perché contiene il debito d’imposta da versare al Fisco (tra le poste del passivo di bilancio).

In quest’ultima circostanza, la Società di Gestione del Risparmio (che avrebbe dovuto versare le imposte) ha effettuato una prima compensazione tra poste creditorie e debitorie alla data del 30 giugno, ovvero ha neutralizzato il risparmio versando le imposte dal fondo in utile a quello in perdita; in aggiunta, qualora detta compensazione non fosse risultata sufficiente, dal 1° luglio la SGR ha proseguito col versare al fondo in perdita le ritenute dei partecipanti al fondo in utile. Tali artifici contabili non producono alcuna variazione del Nav del fondo in perdita, il cui credito si trasforma in cassa, né producono alcuna variazione del Nav del fondo in utile, le cui ritenute vengono versate ai fondi in perdita anziché al Fisco.

Questi adattamenti si sono resi necessari a seguito della conversione in legge del c.d. Milleproroghe del febbraio scorso (art. 2, commi da 62 a 84, del Dl 29 dicembre 2010, n° 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n° 10) con cui la tassazione dei fondi comuni italiani (e dei lussemburghesi storici) è stata equiparata alla tassazione dei fondi comuni e Sicav di diritto estero armonizzati. Cade così la distinzione tra fondi “nettisti” e fondi “lordisti” che, a parere di alcuni gestori, impediva un confronto corretto tra le performance degli OICR assoggettati a differenti regimi, essendo stati i primi svantaggiati da un’imposizione giornaliera in grado di influenzare sensibilmente i risultati nel lungo periodo (ulteriori approfondimenti in http://www.questidenari.com/?p=1372).

In termini tecnici, con la riforma si è verificato il passaggio dalla tassazione sul maturato in capo al fondo alla tassazione sul realizzato a carico del partecipante: soltanto in occasione del disinvestimento delle quote del fondo da parte del titolare, all’epoca del riscatto, verrà effettuato il prelievo del 12,5% sulla differenza effettiva che, realizzata tra valore iniziale (alla sottoscrizione) e valore finale (al rimborso o alla cessione) della quota, sostanzia un plusvalore.

La SGR, o il soggetto che ha collocato il fondo, agisce in tal modo da sostituto d’imposta applicando per conto del Fisco la ritenuta a titolo d’imposta sui proventi (12,5% del surplus costituito dalla somma di dividendi, altri proventi periodici come cedole e interessi, e variazione positiva del Nav), senza che ricorra obbligo di indicazione in sede di dichiarazione dei redditi per il partecipante né rilascio di certificazione da parte della società; anche in caso di perdita è prevista l’esenzione dall’obbligo dichiarativo, ma nella fattispecie la SGR rilascerà la certificazione delle minusvalenze per la partecipazione al fondo da utilizzare presso altre banche ove la stessa persona possieda un dossier amministrato. A differenza della vecchia normativa, la certificazione delle minusvalenze è rilasciata pure per il riscatto parziale delle quote in modo che, in caso il rapporto con l’intermediario si definisca nel solo possesso delle rimanenti quote del fondo, le perdite possano essere utilizzate a compensazione delle plusvalenze future derivanti da altri rapporti relativi alla detenzione di strumenti finanziari in custodia, amministrazione o deposito; in alternativa, le stesse perdite possono essere utilizzate in sede di dichiarazione dei redditi.

La redazione della dichiarazione dei redditi è obbligatoria nel solo caso in cui, entro il 30 settembre 2011, il sottoscrittore decidesse di revocare il regime del risparmio amministrato presso la SGR in presenza di perdite sofferte dal 1° luglio 2011: l’utilizzo delle perdite, nel quadro RT del modello Unico 2012, comporta l’indicazione della somma desumibile dalla documentazione di provenienza bancaria attestante la minusvalenza subita (es. lettera di conferma di rimborso quote).

Giova ricordare che, ad esclusione di quanto accade nei prodotti finanziari relativi alle gestioni patrimoniali (sub), i plusvalori maturati sui fondi (∆ Nav positivo e proventi periodici, tutti qualificati come “redditi di capitale”) non possono essere compensati con le minusvalenze derivanti da altri fondi.

Come già anticipato, la minusvalenza derivante da fondi (∆ Nav negativo qualificato tra i “redditi diversi”) può essere invece compensata entro i successivi 4 anni col guadagno di natura finanziaria, esclusi dividendi e cedole, generato in conto capitale (capital gain) da investimenti in titoli azionari, obbligazionari ed altri strumenti finanziari detenuti in custodia, amministrazione o deposito (anche virtuale), ovvero può essere utilizzata in sede di dichiarazione dei redditi.

Le novità fiscali non hanno toccato le polizze vita e le Gestioni Patrimoniali in Fondi, che restano lordiste senza che si determini cambiamento alcuno per l’eventuale presenza di fondi sottostanti assoggettati a diverso regime a partire dal giorno 01/07/2011. Si ricorda che l’apertura di una Gpf potrà compensare perdite o guadagni già realizzati sui fondi, come anche può essere usata in compensazione la chiusura di una Gpf in perdita.

(per le novità in materia di tassazione dei fondi comuni d’investimento nella misura del 20% introdotte dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, si legga http://www.questidenari.com/?p=4922)

Banco Popolare: bilancio 2010 in utile e dividendo al 23 maggio 2011

Utile netto consolidato per 308 milioni di euro e dividendo che sarà proposto all’assemblea il prossimo 30 aprile a 0,03 euro per azione con cedola staccata al 23 maggio 2011 e in pagamento il 26/05/2011. Il bilancio del gruppo bancario Banco Popolare chiude l’esercizio 2010 con l’utile in aumento del 15,3% rispetto al precedente (con cui non è immediatamente confrontabile: sub), mentre il dividendo risulta in calo a confronto con gli 8 centesimi dello scorso anno – prima dell’aumento di capitale per 2 miliardi di euro.

Tra le poste straordinarie o non ricorrenti che hanno influenzato il risultato (http://www.questidenari.com/?tag=risultati-31-dicembre-2010) si trovano i quasi 286 milioni di euro di crediti per imposte anticipate dell’ex gruppo Italease, ma anche gli effetti del contenzioso fiscale sullo stesso gruppo per oltre 165 milioni come pure le minusvalenze su titoli governativi per oltre 105 milioni dovute alle tensioni sui mercati internazionali. Senza detti apporti – positivi e negativi – l’utile si riduce a 255,5 milioni di euro.

Dopo la restituzione dei Tremonti bond, il Core Tier 1 si trova ora attorno al 6,5%.

Come si legge da comunicato stampa, a fine 2010 la raccolta diretta ha raggiunto i 104,5 miliardi (+0,3% rispetto al dato reso omogeneo a fine 2009), mentre la raccolta indiretta si è fermata a 76,2 miliardi (-0,9%).

Riguardo alle grandezze del conto economico al 31 dicembre 2010 ed escluso il contributo di Italease, il margine di interesse ammontava a 1.795,1 milioni di euro (-6,3%) ed il margine finanziario era pari a 1.838,2 milioni (-8,9%).