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Detrazione Irpef per interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione ordinaria e straordinaria: spese ammesse e interessi passivi sul mutuo

(continua da “Spese di ristrutturazione edilizia: detrazione Irpef, beneficiari e intestazione di bonifico e fattura”)

Tra i lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spettano le detrazioni figurano:

–        quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001. In particolare, il beneficio riguarda le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, opere di restauro e risanamento conservativo, lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;

–        quelli indicati alle lett. a), b), c) e d) dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001 relativi a manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali;

–        gli interventi finalizzati alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;

–        gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico e al conseguimento di risparmi energetici.

Il compimento di interventi finalizzati al risparmio energetico è assimilato alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (es. impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica in base alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 2 aprile 2013) installati per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (i.e. usi domestici e usi di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, etc.).

Tra le altre spese ammesse ai fini dell’agevolazione vi sono quelle per la progettazione, per le prestazioni professionali, per la messa in regola degli edifici ai sensi del D.M. 37/2008 – ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71), per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, nonché l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denuncia di inizio lavori.

Specificamente, sono ammesse le spese sostenute per gli interventi di:

–        manutenzione ordinaria che riguardino le sole parti comuni (la detrazione spetta ad ogni condomino in base alla quota millesimale) come il suolo su cui sorge l’edificio residenziale situato nel territorio dello Stato, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i portici, i cortili, gli ascensori e le fognature. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni dell’edificio, il beneficio attiene all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio e spetta al singolo condomino nei limiti della quota a lui imputabile, “a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi”;

–        manutenzione straordinaria relativi a opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici (purché non producano variazioni dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari o cambiamenti nella destinazione d’uso). Ad esempio l’installazione di ascensori e scale di sicurezza, la realizzazione ed il miglioramento dei servizi igienici, la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso, il rifacimento di scale e rampe, gli interventi finalizzati al risparmio energetico;

–        ristrutturazione edilizia, tra i quali vi sono quelli finalizzati a trasformare un fabbricato facendolo divenire diverso dal precedente (tutto o in parte), purché non si realizzi la demolizione e ricostruzione con ampliamento (definita “nuova costruzione” a cui non spetta il bonus) e con la precisazione che, in caso la ristrutturazione avvenisse senza demolire l’edificio ma con l’ampliamento dello stesso, la detrazione spetterebbe solo per le spese riguardanti la parte esistente (l’ampliamento configura “nuova costruzione”). Ad esempio la demolizione e fedele ricostruzione dell’immobile, la modifica della facciata, la realizzazione di una mansarda o di un balcone, l’apertura di nuove porte e finestre e la costruzione dei servizi igienici con ampliamento di superfici e volumi esistenti.

Inoltre i contribuenti che realizzano opere di ristrutturazione e/o costruzione della loro abitazione principale possono detrarre dall’Irpef gli interessi passivi ed i relativi oneri accessori pagati sui mutui ipotecari nella misura del 19% sull’importo massimo di 2.582,28 euro complessivi per ciascun anno d’imposta purché:

–        il mutuo venga stipulato nei 6 mesi antecedenti la data di inizio lavori di costruzione o nei 18 mesi successivi;

–        l’immobile venga adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dal termine dei lavori di costruzione;

–        il contratto di mutuo venga stipulato dal soggetto che sarà possessore dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

In merito alla detrazione d’imposta riservata agli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati, le Entrate hanno specificato il caso particolare in cui l’atto definitivo di acquisto venga stipulato successivamente al versamento di eventuali acconti: la detrazione d’imposta spetta solo se è stato regolarmente registrato il compromesso di vendita da cui risulti la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’edificio abitativo e il box. Detta condizione si considera realizzata se il bonifico viene effettuato nello stesso giorno in cui si stipula l’atto, ma in orario antecedente a quello della stipula stessa.

(continua “Causale del bonifico per spese di ristrutturazione e codice fiscale del beneficiario. Trasferimento della detrazione per vendita dell’immobile“)

Piano Famiglie: proroga della sospensione per le rate di mutuo fino al 31 luglio 2011

E’ stato prorogato al 31/07/2011 il termine per la presentazione delle domande di sospensione relative alle rate del mutuo casa, nell’ambito dell’iniziativa partita a febbraio dell’anno scorso (http://www.questidenari.com/?tag=piano-famiglie) a seguito dell’accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le associazioni dei consumatori. Detta iniziativa non deve essere confusa con quella del Ministero dell’Economia e delle Finanze “Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa” del novembre 2010 (http://www.questidenari.com/?tag=fondo-solidarieta-mutui).

Il Piano Famiglie (che prevedeva scadenza al 31 gennaio di quest’anno) consente ancora oggi la sospensione del rimborso per le rate di mutuo, per almeno 12 mesi, al verificarsi di determinati eventi entro il 30 giugno 2011 e nel caso di operazioni per le quali il beneficio non sia stato già goduto.

Sono ricompresi nell’iniziativa i mutui di importo fino a 150.000 euro accesi per acquisto, costruzione o ristrutturazione della prima casa da parte di clienti con un reddito imponibile non superiore a 40.000 euro annui e che subiscano eventi particolarmente negativi. Le banche aderenti possono accordare ai beneficiari condizioni più favorevoli di quelle indicate.

Gli eventi previsti, in particolare, sono la perdita del posto di lavoro, la cassa integrazione, ovvero la morte o l’insorgenza di condizioni di non autosufficienza di un componente del nucleo familiare.

Il comunicato stampa dell’ABI può essere consultato all’indirizzo www.abi.it.

Incentivi 2010: chiarimenti sulla casa ecologica

Nel primo giorno di acquisto dei beni incentivati (http://www.questidenari.com/?tag=incentivi-2010) dal Ministero dello Sviluppo Economico nell’ambito delle iniziative atte a favorire la ripresa economica, giungono ulteriori chiarimenti da parte dei funzionari dell’agenzia tecnica del Ministero.

Fra questi, riguardo all’obbligo di sostituzione dei vecchi beni, si precisa che l’erogazione del contributo è vincolata alla sostituzione di “un bene di pari categoria e funzione tranne le misure riguardanti i componenti elettrici ed elettronici, gli immobili, gli stampi in vetroresina per la nautica da diporto” e gli accessi ad Internet per i giovani.

Per i venditori, si precisa inoltre che su ogni vendita incentivata verrà trattenuta una percentuale pari all’1% del contributo di cui ha beneficiato l’acquirente.

A differenza della lettura iniziale della norma (e a parziale correzione di quanto scritto nel precedente articolo http://www.questidenari.com/?p=2427), è ora possibile affermare che la restrizione applicata ai fini dell’ottenimento dell’incentivo, costituita dalla “prima abitazione della famiglia” e dalla “nuova costruzione”, non riguarda solo gli immobili di classe B, ma anche quelli di classe A (fonte: IlSole24Ore).

Ulteriori informazioni riguardano la superficie dell’immobile oggetto di contributo in base ai metri quadrati ed alla classe energetica di appartenenza (http://www.questidenari.com/?p=2435): si puntualizza che per superficie si intende quella netta calpestabile, ovvero quella che esclude i muri interni ed esterni.

Permangono dubbi sulla certificazione energetica necessaria per l’accesso al bonus in caso l’immobile sia ubicato in alcune regioni come la Lombardia o l’Emilia-Romagna che legiferano in maniera autonoma: se infatti non vi sono difficoltà a valutare il taglio dei valori di fabbisogno energetico, superiore o meno alle soglie del 50% e 30%, tuttavia alcuni certificati energetici regionali attesterebbero classi diverse da quelle (A e B) previste dal decreto che fa riferimento alla legge per la certificazione nazionale.

Chiarimenti sono attesi anche per altri punti su cui, al momento, è possibile solo fornire un’interpretazione logica, ma non necessariamente valida.

Il riferimento è alla

–        caratteristica di novità della costruzione, che potrebbe intendersi come abitazione non utilizzata, per quanto costruita da molto tempo

–        definizione di “abitazione di famiglia”, che dovrebbe far ottenere l’incentivo anche all’acquirente single

–        definizione di “prima abitazione della famiglia”: l’incentivo potrebbe essere ottenuto anche qualora esista già un’abitazione se, a seguito di acquisto di immobile ad alta efficienza energetica, si procede a trasferire la residenza in modo che l’ultimo immobile acquistato divenga prima casa

–        ristrutturazione di immobile che, a seguito delle opere eseguite, ricade nella classe A: si potrebbe ottenere l’incentivo se la ristrutturazione è radicale e l’immobile, così equiparato a nuova costruzione, non è stato utilizzato

–        permuta della casa: l’incentivo potrebbe essere usufruito dato che, per normativa codicistica, alla permuta si applicano, se compatibili, le disposizioni della vendita di cui tratta espressamente il decreto.

Fonte: Radio24