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Leasing – definizioni: leasing di godimento, traslativo, finanziario e operativo

Il contratto di locazione finanziaria è atipico, perché presenta sia le caratteristiche del contratto di vendita con patto di riservato dominio che quelle del contratto di affitto, e non risulta disciplinato dall’ordinamento civilistico; la norma fiscale regolamenta la sola deducibilità dei canoni.

Il principio contabile OIC n° 1 definisce le operazioni di leasing finanziario come quelle rappresentate dai contratti di locazione di beni materiali o immateriali acquistati o fatti costruire dal locatore su scelta e indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi e con facoltà (per quest’ultimo) di divenire proprietario dei beni al termine della locazione dietro versamento del prezzo di riscatto.

L’Appendice 2 dell’OIC n° 12 del gennaio 1994 (revisionato nel maggio 2005) riporta: con un’operazione di locazione (leasing) il concedente (locatore o lessor) concede ad un utilizzatore (locatario o lessee) l’uso di un bene (materiale mobile o immobile, oppure immateriale come un software) per un certo periodo di tempo a fronte del pagamento di un corrispettivo periodico (canone); detto bene viene acquistato o fatto costruire dal locatore su indicazione del conduttore che se ne assume tutti i rischi e conserva facoltà di diventare proprietario dello stesso bene al termine della locazione, dietro pagamento di un prezzo stabilito (esercizio dell’opzione di riscatto prevista contrattualmente).

L’art. 2427 del codice civile, al n° 22, stabilisce che devono essere descritte nella Nota Integrativa “le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto ….. ”, e pertanto indica la presenza formale nel contratto dell’opzione finale di acquisto ai fini dell’applicazione degli obblighi informativi del locatario dei beni in leasing.

Il principio contabile internazionale IAS n° 17, invece, definisce leasing finanziario la locazione per la quale vengono trasferiti in capo all’utilizzatore tutti i rischi ed i benefici collegati alla proprietà del bene, essendo possibile o meno il trasferimento della proprietà del bene per lo stesso utilizzatore al termine del periodo di locazione; lo stesso IAS definisce leasing operativo quel contratto di locazione diverso dal finanziario (per il quale, in altri termini, il titolare cede l’uso del bene al conduttore dietro pagamento di un canone di affitto).

Diversamente dallo IAS 17, sia la Legge n. 183 del 2 maggio 1976 (art. 17, 2°) che la Circolare Banca d’Italia n. 217 del 5 agosto 1996 (aggiornata al 30 gennaio 2004), nonché la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 175/E del 12 agosto 2003 identificano la locazione finanziaria in base alla presenza dell’opzione finale di acquisto del bene.

E ancora, piuttosto che dal contenuto sostanziale dell’operazione come prescrive lo IAS, dalla forma contrattuale il Supremo Collegio – con sentenze varie fra cui la n. 18229 del 28 novembre 2003 (Cass. Civile) – ha distinto il leasing traslativo (dal leasing di godimento) sulla base della volontà delle parti, trasfusa nelle clausole contrattuali, finalizzata a realizzare un’adeguata (o meno) remunerazione del capitale investito attraverso il pagamento dei canoni pattuiti e con la previsione di un prezzo di riscatto inferiore (o adeguato) al valore del bene oggetto di cessione finale.

(continua http://www.questidenari.com/?p=3389)

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Legge 120/10 – le contravvenzioni nel nuovo Codice della Strada

A 15 giorni di distanza dalla pubblicazione sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 luglio 2010, la legge 120 entrerà in vigore nella parte dell’abbreviazione dei tempi di notifica della multa.

Dal 13 agosto 2010, infatti, le violazioni al Codice della Strada (http://www.questidenari.com/?tag=nuovo-cds) – commesse in data successiva all’entrata in vigore delle nuove norme sulla circolazione – saranno notificate a mezzo verbale entro i 90 giorni successivi all’infrazione. In caso di contestazione immediata, invece, viene introdotto il termine di 100 giorni per la notifica all’eventuale obbligato in solido (generalmente cointestatario dell’automezzo).

La possibilità di rateizzare la multa è stata sottoposta a diverse condizioni.

Anzitutto, il trasgressore – per una o più violazioni accertate contestualmente per importo superiore a 200 euro – deve essere titolare di un reddito (risultante dall’ultima dichiarazione) non superiore ad euro 10.628,16 aumentato di euro 1.032,91 per ciascun familiare convivente.

La richiesta di rateizzazione deve essere inviata in carta semplice al Prefetto competente per territorio se la violazione al codice è stata accertata da Carabinieri, Polizia di Stato o Guardia di Finanza, mentre la stessa domanda deve essere inviata al Sindaco del Comune se la violazione è stata accertata dalla Polizia Municipale.

Col minimo di 100 euro per ogni rata, la dilazione non può superare le 12 rate se l’importo da pagare è inferiore a 2.000 euro, non può superare le 24 rate se l’importo da pagare è compreso tra 2.000 e 5.000 euro, e non può superare le 60 rate se l’importo da pagare supera i 5.000 euro.

Ma le novità del codice stradale riguardano pure il ricorso al Giudice di Pace (art. 204-bis del CdS).

A partire dalla data di notifica degli atti, il termine di fissazione dell’udienza non potrà eccedere i 30 giorni (60 giorni per i residenti all’estero che intendono ricorrere).

Il termine è ridotto a 20 giorni in caso l’opponente richieda la sospensione del provvedimento, che può essere disposta dal giudice solo per gravi e documentati motivi in prima udienza, ed è impugnabile in tribunale.

Inoltre, si ricorda che dal 1° gennaio 2010 è necessario versare il “contributo unificato” pari a 30 euro (o 70 euro per sanzioni superiori ad euro 1.500) ed acquistare marche da bollo per euro 8: dette somme saranno recuperate solo se il giudice accoglierà le ragioni del ricorrente.

Il ricorso al Giudice di Pace contro la contravvenzione può essere presentato dal trasgressore, dal proprietario del veicolo a cui è giunta la notifica, dal legale rappresentante della società a cui è intestato il veicolo, o dal genitore del minorenne.

L’impugnazione dell’atto deve avvenire – su carta libera – entro 60 giorni dalla notifica, ed è possibile richiedere l’archiviazione della sanzione, oppure la sua modifica in altra sanzione, o infine la rateizzazione della sanzione pecuniaria.

Il ricorso al Giudice di Pace comporta l’applicazione della sanzione minima in caso di mancato accoglimento; contro la sentenza è possibile ricorrere in Cassazione.

Il ricorso al Prefetto comporta l’applicazione della sanzione doppia in caso di rigetto; contro la sentenza è possibile ricorrere al Giudice di Pace.

(per il termine a partire dal quale vengono abbreviati i tempi di notifica delle multe si legga anche la seconda Circolare del Ministero dell’Interno http://www.questidenari.com/?p=2857)

(per l’ottenimento di informazioni dalla rete Internet sull’esito del ricorso al Prefetto: http://www.questidenari.com/?p=3345)

(per approfondimenti sui tempi di notifica del verbale e sui tempi di pagamento della multa si veda http://www.questidenari.com/?p=3853)

(per i chiarimenti sulla rateizzazione delle multe forniti dalla Circolare 6535 del 22 aprile 2011 si legga http://www.questidenari.com/?p=4111)

Orientamenti della Cassazione su studi di settore e disposizioni su contenzioso pendente – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 14 aprile 2010

Con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 14/04/2010 vengono illustrati gli ultimi orientamenti della Cassazione in materia di studi di settore e vengono fornite disposizioni sul contenzioso pendente.

In sintesi, la circ. 19/E/2010 afferma che

–        il contraddittorio permette all’Ufficio di confrontare la presunzione relativa allo scostamento rilevato e la realtà economica del contribuente

–        l’Ufficio è obbligato ad invitare il contribuente a fornire i propri chiarimenti in contraddittorio

–        in caso di mancata attivazione del contraddittorio, rilevata dal contribuente nel corso del giudizio di prime cure, gli uffici ometteranno di coltivare le controversie

–        non rappresenta una carenza di motivazione dell’atto di accertamento la mancata indicazione delle ragioni per cui sono stati disattesi i rilievi puntuali del contribuente, qualora dette ragioni, esplicitate dall’Ufficio in sede di contraddittorio, siano riportate nel verbale redatto e consegnato al contribuente stesso

–        l’inerzia del contribuente a seguito di invito al contraddittorio fa sì che l’atto possa essere motivato unicamente in applicazione dello studio di settore e che, in caso di soccombenza dell’Agenzia, si possa procedere a compensazione delle spese di giudizio.

Il professionista è responsabile per i costi non documentati – C. Cass., Sez. III Civ., sent. n. 9916 del 16/03/2010

La Cassazione, con sentenza n. 9916 del 16 marzo 2010 depositata il 26 aprile 2010, ha confermato la condanna del professionista al pagamento della metà delle sanzioni applicate dall’Erario specificando che, fra gli obblighi di diligenza dello stesso professionista, rientra l’esclusione dell’appostazione di costi privi di documentazione, o di costi non riguardanti l’anno della dichiarazione redditi del cliente.

Perché impugnare la cartella esattoriale

Nel caso in cui non fosse stato possibile produrre la documentazione idonea ad ottenere lo sgravio della cartella esattoriale nei modi previsti (http://www.questidenari.com/?p=556), rimane al contribuente la via del ricorso da proporsi presso la commissione tributaria provinciale oppure, a seconda dell’ente creditore, presso il giudice di pace – entro 30 giorni dalla notifica, per quanto concerne i debiti ascritti a seguito di sanzioni comminate per infrazioni al codice della strada.

Per quanto concerne i debiti tributari, il ricorso va prodotto entro 60 giorni sia alla commissione che all’ente che ha emesso il ruolo (generalmente: agenzia delle entrate).

Il ricorso va prodotto in plico senza essere imbustato con i relativi allegati, e può essere presentato a mano oppure spedito.

E’ fondamentale tenere presente che sulla cartella esattoriale deve essere riportato il nominativo del funzionario delegato, altrimenti la stessa è impugnabile per vizio di forma.

Si ricorda al contribuente che la sospensione della cartella esattoriale andrebbe richiesta generalmente al momento dell’istituzione del contenzioso, altrimenti l’ADR (agente della riscossione) è legittimato a richiedere il pagamento della stessa con le problematiche che ne conseguono; infatti, il mancato pagamento comporterebbe l’iscrizione del fermo amministrativo sugli autoveicoli e automezzi, la trascrizione di ipoteca e l’eventuale pignoramento immobiliare.

Per questi motivi si ribadisce l’importanza della contemporaneità della sospensiva della cartella esattoriale con la presentazione del ricorso, in quanto le operazioni sopra descritte, in un secondo tempo, comportano spese di cui il contribuente dovrà farsi carico per la presentazione della sospensiva, salvo rivalersi in sede di giudizio.

Il fermo amministrativo è cancellato al momento del pagamento della prima rata dell’eventuale rateazione.

In caso di pignoramento, il contribuente che presenta la richiesta di rateazione dovrà versare con la prima rata tutti i costi sostenuti per la procedura.

Per quanto concerne il contenzioso, si fa presente che per importi dovuti sino a un certo limite il contribuente può presentarsi in prima persona a difendere le proprie ragioni, per somme più elevate il contribuente dovrà necessariamente fare ricorso ad un professionista abilitato.

La sentenza emessa dalle varie commissioni può essere impugnata dalla parte soccombente – sia che si tratti dell’amministrazione pubblica che del contribuente – presso la commissione regionale (sempre facendo riferimento al luogo di residenza o sede legale dell’eventuale soggetto giuridico).

I termini vanno da quello “breve”, ossia quando una delle parti indifferentemente notifica la sentenza all’altra, al termine “lungo” quando non sono ancora trascorsi 13 mesi dal deposito della sentenza – a quel punto, se la sentenza non è impugnata, essa diviene definitiva.

Ulteriore grado del contenzioso è il ricorso alla Corte di Cassazione – sezione tributaria – che giudica nel merito ed eventualmente rimanda il giudizio alla commissione regionale per un ulteriore dibattimento.

Si ricorda che il maggior numero delle cartelle esattoriali viene emesso per mancato pagamento delle imposte oppure per gli accertamenti emessi ai sensi degli artt. 36 bis e 36 ter.

PROSSIMO ARTICOLO: gli accertamenti (http://www.questidenari.com/?p=708)

SCARICA LA SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE – formato pdf

SCARICA IL RICORSO CONTRO LA CARTELLA DI PAGAMENTO – formato pdf


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