Con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 14/04/2010 vengono illustrati gli ultimi orientamenti della Cassazione in materia di studi di settore e vengono fornite disposizioni sul contenzioso pendente.
In sintesi, la circ. 19/E/2010 afferma che
– il contraddittorio permette all’Ufficio di confrontare la presunzione relativa allo scostamento rilevato e la realtà economica del contribuente
– l’Ufficio è obbligato ad invitare il contribuente a fornire i propri chiarimenti in contraddittorio
– in caso di mancata attivazione del contraddittorio, rilevata dal contribuente nel corso del giudizio di prime cure, gli uffici ometteranno di coltivare le controversie
– non rappresenta una carenza di motivazione dell’atto di accertamento la mancata indicazione delle ragioni per cui sono stati disattesi i rilievi puntuali del contribuente, qualora dette ragioni, esplicitate dall’Ufficio in sede di contraddittorio, siano riportate nel verbale redatto e consegnato al contribuente stesso
– l’inerzia del contribuente a seguito di invito al contraddittorio fa sì che l’atto possa essere motivato unicamente in applicazione dello studio di settore e che, in caso di soccombenza dell’Agenzia, si possa procedere a compensazione delle spese di giudizio.