Il professionista è responsabile per i costi non documentati – C. Cass., Sez. III Civ., sent. n. 9916 del 16/03/2010

La Cassazione, con sentenza n. 9916 del 16 marzo 2010 depositata il 26 aprile 2010, ha confermato la condanna del professionista al pagamento della metà delle sanzioni applicate dall’Erario specificando che, fra gli obblighi di diligenza dello stesso professionista, rientra l’esclusione dell’appostazione di costi privi di documentazione, o di costi non riguardanti l’anno della dichiarazione redditi del cliente.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.