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Leasing – contabilizzazione col metodo patrimoniale e finanziario

L’adozione dei principi contabili nazionali o internazionali (http://www.questidenari.com/?tag=leasing) comporta la distinzione tra il metodo patrimoniale, risultato in linea con la prassi, ed il metodo finanziario per la contabilizzazione in bilancio delle operazioni derivanti da contratti di locazione finanziaria.

La nuova normativa, all’art. 2424 c.c., prevede che il soggetto locatore fornisca “separata indicazione” delle immobilizzazioni concesse in locazione finanziaria da iscriversi nella macroclasse B dell’attivo di bilancio, essendo tale disposizione riferita unicamente ai soggetti non operanti nei confronti del pubblico iscritti nell’elenco di cui all’art. 113 del T.U.B. (società finanziarie che svolgono attività soltanto verso altre società del gruppo di appartenenza, salvo che quest’ultimo non includa pure banche o intermediari finanziari che svolgono attività verso il pubblico) e per i quali non sono previsti ulteriori obblighi in Nota Integrativa; le altre società concedenti, ovvero quelle iscritte all’elenco dell’art. 106 del T.U.B. (intermediari finanziari) e all’albo di cui all’art. 13 del T.U.B. (banche), redigono il bilancio secondo le disposizioni del D.Lgs. 87/92 e del provvedimento Banca d’Italia 31 luglio 1992.

Invece, riguardo alla disciplina civilistica del locatario, il Legislatore ha confermato la prassi dell’utilizzo del metodo patrimoniale per la rappresentazione in bilancio delle operazioni integrandola con l’applicazione del metodo finanziario per i contratti di leasing finanziario, relativamente all’informativa della Nota Integrativa. Per esattezza, la formulazione del n° 22 aggiunto all’art. 2427 c.c. (con la Riforma del diritto societario) precisa che nella N.I. al bilancio devono essere descritte “le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all’onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l’onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all’esercizio, l’ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell’esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all’esercizio”. La determinazione del valore attuale delle rate non scadute, da effettuarsi sulla base di un tasso di interesse effettivo, comporta l’estrapolazione di un saggio non solo comprensivo del tasso di interesse passivo ma pure di tutta quella serie di oneri (diritti fissi, ad esempio) che, se influenti in misura significativa ai fini delle operazioni di calcolo, devono essere oggetto di specifica valutazione a seconda della formulazione contrattuale.

In particolare, col metodo patrimoniale il locatore iscrive in attivo dello Stato Patrimoniale le immobilizzazioni ed i relativi ammortamenti, mentre le stesse immobilizzazioni acquisite con la locazione finanziaria non compaiono nello SP del locatario che ne rileva i soli effetti dei canoni periodici corrisposti nel Conto Economico. Tale procedura, evidentemente, è in contrasto col dettato dei principi contabili internazionali e non consente una piena applicazione del principio della prevalenza della sostanza (operazione di finanziamento) sulla forma (osservanza rigida del contratto), motivo che ha indotto il legislatore ad intervenire con l’informativa specifica della Nota Integrativa.

Sulla base delle definizioni fornite dallo IAS n° 17, in caso di rappresentazione contabile di un contratto di leasing finanziario, occorre invece applicare il metodo finanziario perché si rende necessario un tipo di rilevazione che rifletta la sostanza contrattuale, anziché la forma.

In termini contabili, il locatario iscrive in attivo dello Stato Patrimoniale il bene acquistato al netto della posta rettificativa (ammortamento), nel passivo il corrispondente debito verso il concedente e nel Conto Economico gli oneri finanziari secondo il principio di competenza.

Sempre sulla base dello IAS 17, in caso di rappresentazione di leasing operativo occorre soltanto imputare a Conto Economico il canone periodico (contabilizzazione del contratto d’affitto).

(continua)

(per le novità fiscali sul leasing immobiliare introdotte dalla Legge di stabilità 2011 si legga http://www.questidenari.com/?p=3418)

Leasing – definizioni: leasing di godimento, traslativo, finanziario e operativo

Il contratto di locazione finanziaria è atipico, perché presenta sia le caratteristiche del contratto di vendita con patto di riservato dominio che quelle del contratto di affitto, e non risulta disciplinato dall’ordinamento civilistico; la norma fiscale regolamenta la sola deducibilità dei canoni.

Il principio contabile OIC n° 1 definisce le operazioni di leasing finanziario come quelle rappresentate dai contratti di locazione di beni materiali o immateriali acquistati o fatti costruire dal locatore su scelta e indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi e con facoltà (per quest’ultimo) di divenire proprietario dei beni al termine della locazione dietro versamento del prezzo di riscatto.

L’Appendice 2 dell’OIC n° 12 del gennaio 1994 (revisionato nel maggio 2005) riporta: con un’operazione di locazione (leasing) il concedente (locatore o lessor) concede ad un utilizzatore (locatario o lessee) l’uso di un bene (materiale mobile o immobile, oppure immateriale come un software) per un certo periodo di tempo a fronte del pagamento di un corrispettivo periodico (canone); detto bene viene acquistato o fatto costruire dal locatore su indicazione del conduttore che se ne assume tutti i rischi e conserva facoltà di diventare proprietario dello stesso bene al termine della locazione, dietro pagamento di un prezzo stabilito (esercizio dell’opzione di riscatto prevista contrattualmente).

L’art. 2427 del codice civile, al n° 22, stabilisce che devono essere descritte nella Nota Integrativa “le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto ….. ”, e pertanto indica la presenza formale nel contratto dell’opzione finale di acquisto ai fini dell’applicazione degli obblighi informativi del locatario dei beni in leasing.

Il principio contabile internazionale IAS n° 17, invece, definisce leasing finanziario la locazione per la quale vengono trasferiti in capo all’utilizzatore tutti i rischi ed i benefici collegati alla proprietà del bene, essendo possibile o meno il trasferimento della proprietà del bene per lo stesso utilizzatore al termine del periodo di locazione; lo stesso IAS definisce leasing operativo quel contratto di locazione diverso dal finanziario (per il quale, in altri termini, il titolare cede l’uso del bene al conduttore dietro pagamento di un canone di affitto).

Diversamente dallo IAS 17, sia la Legge n. 183 del 2 maggio 1976 (art. 17, 2°) che la Circolare Banca d’Italia n. 217 del 5 agosto 1996 (aggiornata al 30 gennaio 2004), nonché la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 175/E del 12 agosto 2003 identificano la locazione finanziaria in base alla presenza dell’opzione finale di acquisto del bene.

E ancora, piuttosto che dal contenuto sostanziale dell’operazione come prescrive lo IAS, dalla forma contrattuale il Supremo Collegio – con sentenze varie fra cui la n. 18229 del 28 novembre 2003 (Cass. Civile) – ha distinto il leasing traslativo (dal leasing di godimento) sulla base della volontà delle parti, trasfusa nelle clausole contrattuali, finalizzata a realizzare un’adeguata (o meno) remunerazione del capitale investito attraverso il pagamento dei canoni pattuiti e con la previsione di un prezzo di riscatto inferiore (o adeguato) al valore del bene oggetto di cessione finale.

(continua http://www.questidenari.com/?p=3389)

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