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Finanziaria 2011 – Leasing immobiliare (art. 1, 15° e 16°)

Si riporta il contenuto dei commi 15 e 16 relativi all’articolo 1 della Legge di stabilità (http://www.questidenari.com/?tag=finanziaria-2011: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) nel testo definitivo, in attesa di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale.

Comma 15 – Con riferimento ai contratti di locazione finanziaria (per approfondimenti normativi: http://www.questidenari.com/?tag=leasing) dei beni immobili in corso di costruzione o anche da costruire, il locatario (utilizzatore) è obbligato al pagamento dell’imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali in solido con il locatore (società concedente).

Alle cessioni effettuate da banche e intermediari finanziari autorizzati (art. 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n° 385, e successive modificazioni), nel caso di esercizio dell’opzione di acquisto dell’immobile, ovvero nel caso di immobile rinveniente da contratti risolti per inadempienza dell’utilizzatore, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono corrisposte in misura fissa.

Comma 16 – Per tutti i contratti di locazione finanziaria di immobili in corso di esecuzione al 1° gennaio 2011, le parti versano un’imposta sostitutiva unica delle imposte ipotecaria e catastale pari all’imposta di registro applicata sui canoni di locazione, diminuita nella misura del 4% per ogni anno di durata residua del contratto. Entro la prima metà di gennaio 2011 il Fisco fisserà le modalità di versamento da effettuarsi entro il 31 marzo 2011.

(per la detrazione del 55% dall’imposta lorda per interventi su edifici – Legge di stabilità 2011- si legga http://www.questidenari.com/?p=3433)

Leasing – definizioni: leasing di godimento, traslativo, finanziario e operativo

Il contratto di locazione finanziaria è atipico, perché presenta sia le caratteristiche del contratto di vendita con patto di riservato dominio che quelle del contratto di affitto, e non risulta disciplinato dall’ordinamento civilistico; la norma fiscale regolamenta la sola deducibilità dei canoni.

Il principio contabile OIC n° 1 definisce le operazioni di leasing finanziario come quelle rappresentate dai contratti di locazione di beni materiali o immateriali acquistati o fatti costruire dal locatore su scelta e indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi e con facoltà (per quest’ultimo) di divenire proprietario dei beni al termine della locazione dietro versamento del prezzo di riscatto.

L’Appendice 2 dell’OIC n° 12 del gennaio 1994 (revisionato nel maggio 2005) riporta: con un’operazione di locazione (leasing) il concedente (locatore o lessor) concede ad un utilizzatore (locatario o lessee) l’uso di un bene (materiale mobile o immobile, oppure immateriale come un software) per un certo periodo di tempo a fronte del pagamento di un corrispettivo periodico (canone); detto bene viene acquistato o fatto costruire dal locatore su indicazione del conduttore che se ne assume tutti i rischi e conserva facoltà di diventare proprietario dello stesso bene al termine della locazione, dietro pagamento di un prezzo stabilito (esercizio dell’opzione di riscatto prevista contrattualmente).

L’art. 2427 del codice civile, al n° 22, stabilisce che devono essere descritte nella Nota Integrativa “le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto ….. ”, e pertanto indica la presenza formale nel contratto dell’opzione finale di acquisto ai fini dell’applicazione degli obblighi informativi del locatario dei beni in leasing.

Il principio contabile internazionale IAS n° 17, invece, definisce leasing finanziario la locazione per la quale vengono trasferiti in capo all’utilizzatore tutti i rischi ed i benefici collegati alla proprietà del bene, essendo possibile o meno il trasferimento della proprietà del bene per lo stesso utilizzatore al termine del periodo di locazione; lo stesso IAS definisce leasing operativo quel contratto di locazione diverso dal finanziario (per il quale, in altri termini, il titolare cede l’uso del bene al conduttore dietro pagamento di un canone di affitto).

Diversamente dallo IAS 17, sia la Legge n. 183 del 2 maggio 1976 (art. 17, 2°) che la Circolare Banca d’Italia n. 217 del 5 agosto 1996 (aggiornata al 30 gennaio 2004), nonché la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 175/E del 12 agosto 2003 identificano la locazione finanziaria in base alla presenza dell’opzione finale di acquisto del bene.

E ancora, piuttosto che dal contenuto sostanziale dell’operazione come prescrive lo IAS, dalla forma contrattuale il Supremo Collegio – con sentenze varie fra cui la n. 18229 del 28 novembre 2003 (Cass. Civile) – ha distinto il leasing traslativo (dal leasing di godimento) sulla base della volontà delle parti, trasfusa nelle clausole contrattuali, finalizzata a realizzare un’adeguata (o meno) remunerazione del capitale investito attraverso il pagamento dei canoni pattuiti e con la previsione di un prezzo di riscatto inferiore (o adeguato) al valore del bene oggetto di cessione finale.

(continua http://www.questidenari.com/?p=3389)

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