Perché impugnare la cartella esattoriale

Nel caso in cui non fosse stato possibile produrre la documentazione idonea ad ottenere lo sgravio della cartella esattoriale nei modi previsti (http://www.questidenari.com/?p=556), rimane al contribuente la via del ricorso da proporsi presso la commissione tributaria provinciale oppure, a seconda dell’ente creditore, presso il giudice di pace – entro 30 giorni dalla notifica, per quanto concerne i debiti ascritti a seguito di sanzioni comminate per infrazioni al codice della strada.

Per quanto concerne i debiti tributari, il ricorso va prodotto entro 60 giorni sia alla commissione che all’ente che ha emesso il ruolo (generalmente: agenzia delle entrate).

Il ricorso va prodotto in plico senza essere imbustato con i relativi allegati, e può essere presentato a mano oppure spedito.

E’ fondamentale tenere presente che sulla cartella esattoriale deve essere riportato il nominativo del funzionario delegato, altrimenti la stessa è impugnabile per vizio di forma.

Si ricorda al contribuente che la sospensione della cartella esattoriale andrebbe richiesta generalmente al momento dell’istituzione del contenzioso, altrimenti l’ADR (agente della riscossione) è legittimato a richiedere il pagamento della stessa con le problematiche che ne conseguono; infatti, il mancato pagamento comporterebbe l’iscrizione del fermo amministrativo sugli autoveicoli e automezzi, la trascrizione di ipoteca e l’eventuale pignoramento immobiliare.

Per questi motivi si ribadisce l’importanza della contemporaneità della sospensiva della cartella esattoriale con la presentazione del ricorso, in quanto le operazioni sopra descritte, in un secondo tempo, comportano spese di cui il contribuente dovrà farsi carico per la presentazione della sospensiva, salvo rivalersi in sede di giudizio.

Il fermo amministrativo è cancellato al momento del pagamento della prima rata dell’eventuale rateazione.

In caso di pignoramento, il contribuente che presenta la richiesta di rateazione dovrà versare con la prima rata tutti i costi sostenuti per la procedura.

Per quanto concerne il contenzioso, si fa presente che per importi dovuti sino a un certo limite il contribuente può presentarsi in prima persona a difendere le proprie ragioni, per somme più elevate il contribuente dovrà necessariamente fare ricorso ad un professionista abilitato.

La sentenza emessa dalle varie commissioni può essere impugnata dalla parte soccombente – sia che si tratti dell’amministrazione pubblica che del contribuente – presso la commissione regionale (sempre facendo riferimento al luogo di residenza o sede legale dell’eventuale soggetto giuridico).

I termini vanno da quello “breve”, ossia quando una delle parti indifferentemente notifica la sentenza all’altra, al termine “lungo” quando non sono ancora trascorsi 13 mesi dal deposito della sentenza – a quel punto, se la sentenza non è impugnata, essa diviene definitiva.

Ulteriore grado del contenzioso è il ricorso alla Corte di Cassazione – sezione tributaria – che giudica nel merito ed eventualmente rimanda il giudizio alla commissione regionale per un ulteriore dibattimento.

Si ricorda che il maggior numero delle cartelle esattoriali viene emesso per mancato pagamento delle imposte oppure per gli accertamenti emessi ai sensi degli artt. 36 bis e 36 ter.

PROSSIMO ARTICOLO: gli accertamenti (http://www.questidenari.com/?p=708)

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