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Spesometro: prorogata al 15 ottobre 2012 la comunicazione degli acquisti con carta di credito e bancomat

Con provvedimento del 13 aprile 2012 è soppresso l’allegato al vecchio provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2011 e viene prorogato al 15 ottobre 2012 il termine per l’invio dei dati da parte degli intermediari finanziari, originariamente fissato al 30 aprile c.a.

In tal modo, per motivi tecnici, viene differito al prossimo 15 ottobre il termine  ultimo per la comunicazione delle operazioni rilevanti a fini Iva di importo pari o superiore ad euro 3.600 il cui pagamento sia stato effettuato a mezzo carta di credito, carta di debito o prepagata.

Il provvedimento delle Entrate n. 2012/56565 consente agli operatori finanziari (richiamati dall’art. 7, 6°, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605) il beneficio di un periodo di tempo maggiore circa la trasmissione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi a:

acquisti pagati con carta elettronica nel periodo compreso tra il 6 luglio 2011 ed il 31 dicembre 2011,

codice terminale e codice fiscale degli operatori commerciali coi quali è stato perfezionato il contratto di installazione e utilizzo dello stesso Pos (Point of sale), comprese eventuali cessazioni.

(per l’aumento dell’aliquota Iva dell’anno prossimo: “Legge di stabilità 2013: Imu, Iva, detrazioni per figli a carico, crediti iscritti a ruolo e cartelle pazze“)

(per l’ulteriore proroga: “Spesometro: scadenza del 31 gennaio 2013 per la comunicazione delle operazioni rilevanti“)

Collegamento negoziale, fattura e ricevuta fiscale: comunicazione delle operazioni con importo non inferiore alla soglia di rilevanza ai fini Iva (3.000, 3.600 o 25.000 euro)

Col documento datato 11 ottobre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di risposte ai quesiti pervenuti dalle Associazioni di categoria in materia di “comunicazione all’Anagrafe Tributaria delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a euro tremila” (art. 21 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010).

Il concetto di collegamento negoziale, definito dalle Entrate con la Circolare 24/E del 30 maggio 2011, si realizza nella prassi quando le parti di un rapporto perseguono un risultato economico unitario e complesso realizzato attraverso una pluralità coordinata di contratti (Mantovani e Santacroce).

Il collegamento negoziale, che origina dalla legge o dall’autonomia negoziale, può riferirsi all’elemento soggettivo o a quello oggettivo e, qualora sia pattuito il pagamento di corrispettivi periodici, la soglia è riferita ai corrispettivi anche se i versamenti effettuati in un specifico periodo risultano inferiori al limite.

Con carattere di novità rispetto ai chiarimenti contenuti nella Circolare 24/E del 2011, il fattore di collegamento delle operazioni è l’elemento formale della fattura, documento che rappresenta l’operazione oggetto di comunicazione: l’importo della fattura viene utilizzato per verificare il superamento della soglia di rilevanza (invece dell’ammontare delle singole operazioni certificate nella fattura stessa), come si evince dall’esempio della fattura riepilogativa differita redatta per diverse operazioni commerciali. Ma anche in assenza del fattore di collegamento, l’ammontare della fattura può imporre l’obbligo della comunicazione e l’indicazione dell’operazione prevalente (cessione o prestazione). Ciò avviene in caso di fattura cointestata (es. parcella del notaio rilasciata agli eredi o fattura nel settore edilizio): la relativa operazione va comunicata per ognuno degli intestatari utilizzando distinti record di dettaglio; se l’importo totale della fattura supera la soglia e per uno dei cointestatari l’importo è minore di euro 3.000, la “modalità di pagamento” da utilizzare è l’importo frazionato.

In merito alla qualificazione soggettiva dell’operatore, il documento dell’11 ottobre 2011 evidenzia il trattamento della fattura di acquisto (con ammontare superiore alla soglia e priva di addebito dell’imposta) che un soggetto passivo IVA riceve da contribuenti minimi specificando che la fattura costituisce oggetto di comunicazione per il ricevente, a prescindere dagli obblighi del contribuente minimo.

Se la fattura attiene ad un importo con sconto condizionato sul totale del documento, la comunicazione va effettuata per l’importo al netto dello sconto (e cioè per l’effettiva somma incassata).

Infine, il documento – che è possibile scaricare in formato pdf dal sito dell’Agenzia delle Entrate – sottolinea come l’emissione di ricevuta fiscale (no fattura), emessa da un albergo (es.) verso soggetto passivo d’imposta, imponga l’effettuazione dello scorporo dell’imposta (campi separati per imponibile e imposta nel tracciato record).

La circolare 24/E del 30 maggio 2011: operazioni escluse, contratti collegati e a corrispettivo periodico per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA (parte III)

(continua dalla parte II: http://www.questidenari.com/?p=4462)

Tra i casi particolari del provvedimento menzionati dalla Circolare 24/E del 30 maggio 2011 vi sono i contratti di appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici (contratti di locazione, noleggio, concessione, etc.): la comunicazione va effettuata solo se i corrispettivi dovuti in un intero anno solare sono di importo complessivo non inferiore a 3.000 euro. Al contrario, per le altre tipologie di contratto (es. compravendita) il superamento della soglia di 3.000 euro va sempre collegato alla singola operazione.

Per i contratti tra loro collegati, invece, bisogna valutare la somma complessiva dei corrispettivi di tutti i contratti.

In particolare, “a fronte del pagamento frazionato del corrispettivo relativo a un unico contratto che prevede corrispettivi periodici ovvero a più contratti tra loro collegati in relazione ai quali sono previsti corrispettivi di importo complessivo superiore, in un anno solare, ai limiti (3.000 euro ovvero 3.600 euro), dovrà essere comunicato l’importo complessivo delle operazioni rese e ricevute nell’anno di riferimento, anche se il corrispettivo relativo al singolo contratto è inferiore a detti limiti” (per ulteriori istruzioni sulla compilazione del tracciato record si faccia riferimento alla fonte in formato pdf: Circolare 24/E dal sito web dell’Agenzia delle Entrate).

In generale, quanto stabilito per i contratti a corrispettivo periodico, o tra loro collegati, vale anche per tutte le operazioni di importo unitario pari o superiore ai limiti, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia regolato in modo ripartito (es. acconto e saldo) ed effettuato in anni diversi. A titolo esemplificativo, nel caso di cessioni di beni per importo 10.000 euro con fatturazione nell’anno di riferimento di un unico acconto pari a 2.500 euro, dovrà essere indicata la sola operazione resa e ricevuta nell’anno pari a 2.500 euro, anche se inferiore alla soglia.

Tra le operazioni escluse dall’obbligo di comunicazione si trovano le importazioni e le esportazioni di cui all’art. 8, 1°, lettere a) e b) del decreto. L’obbligo di comunicazione sussiste, invece, per le operazioni poste in essere tra operatori nazionali, anche tramite commissionari, nell’ambito delle c.d. esportazioni indirette di cui alla lettera c) dell’art. 8 (per le operazioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali), e delle c.d. triangolazioni comunitarie di cui all’art. 58 del decreto legge n. 331 del 1993. Ad esempio, in caso di triangolare comunitaria, diviene oggetto di monitoraggio la cessione tra i due operatori nazionali, mentre rimane esclusa l’operazione che si realizza con l’ultimo cessionario comunitario (che poi sarà monitorata col modello Intrastat).

Come già anticipato, tra le operazioni escluse vi sono quelle effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’IVA, quando il pagamento dei corrispettivi avviene mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, 6°, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n° 605, così come previsto dall’art. 7, 2°, lettera o) del decreto-legge 13 maggio 2011, n° 70. La Circolare precisa che non rientrano tra le citate carte di credito, di debito o prepagate, quelle emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio nazionale.

(continua http://www.questidenari.com/?p=4538)

(per il significato di collegamento negoziale, l’elemento formale della fattura e gli altri chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate forniti nel documento dell’11 ottobre 2011 si legga “Collegamento negoziale, fattura e ricevuta fiscale: comunicazione delle operazioni con importo non inferiore alla soglia di rilevanza ai fini Iva (3.000, 3.600 o 25.000 euro)”)

(per la data ultima di invio dei dati da parte degli intermediari finanziari: “Spesometro: prorogata al 15 ottobre 2012 la comunicazione degli acquisti con carta di credito e bancomat“)