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Decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169: le sanzioni dal 17 ottobre 2012 per l’assegno emesso all’ordine del traente e per i libretti al portatore

(continua da “Antiriciclaggio: responsabilità per traente, girante e beneficiario dell’assegno secondo il D.Lgs. 169/2012”)

In base al contenuto descritto del decreto correttivo, la circolazione come titolo al portatore di un assegno bancario o postale emesso all’ordine del traente comporta per tutti i soggetti coinvolti nell’operazione la sanzione dall’1% al 40% della somma trasferita, col minimo di 3.000 euro a prescindere dalla (eventuale) entità modesta dell’importo e senza possibilità di oblazione al 2% come chiarito al punto 2, lettera c), dalla Circolare n. 2 del Ministero dell’Economia e delle Finanze datata 16 gennaio 2012. Inoltre nel caso di assegno recante indicazione di una cifra superiore a 50 mila euro è previsto l’innalzamento della sanzione minima al 5% della somma.

Il decreto legislativo 169 del 2012 interviene anche a razionalizzare la disciplina antiriciclaggio in materia di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, come è noto, con l’art. 49 del DLgs. 231/2007 impone:

–        il limite di 999,99 euro del relativo saldo (12°),

–        l’adeguamento del saldo entro la medesima soglia o l’estinzione del libretto esistente al 6 dicembre 2011 entro il termine decorso del 31 marzo 2012 (13°) e

–        la comunicazione del cedente, effettuata alla banca o a Poste italiane entro 30 giorni dal trasferimento, relativa ai dati identificativi del cessionario, all’accettazione e alla data dell’operazione (14°).

A decorrere da quest’oggi 17 ottobre 2012 tutte le sanzioni previste dall’art. 58 DLgs. 231/2007 per il mancato assolvimento degli obblighi riguardanti i libretti sono innalzate nel minimo del 30% e parificate nel massimo del 40%, venendo meno la originaria distinzione tra le violazioni delle disposizioni del comma 12 dell’art. 49 e le violazioni dei commi 13 e 14 dello stesso articolo.

Rimangono immutate, invece, le determinazioni previste dal nuovo comma 7-bis dell’art. 58 riguardanti:

–        la sanzione amministrativa pecuniaria minima di 3.000 euro,

–        la maggiorazione del 50% di ogni misura percentuale relativa alla sanzione da applicare al saldo del libretto per importo superiore a 50.000 euro ed infine

–        la sanzione pari al saldo per quei libretti al portatore aventi lo stesso saldo inferiore a 3 mila euro.

(continua)

Sanzione per trasferimento contanti oltre limite e oblazione: circolare n. 2 del 16 gennaio 2012

(continua da “Fattura pagata in contanti, prelevamento o versamento pari o superiore a 1.000 euro e operazione sospetta“)

Quando invece la movimentazione si realizza tra più persone, la sanzione prevista per coloro che trasferiscono denaro per importi superiori a 999 euro e 99 centesimi senza fare uso degli strumenti bancari in grado di assicurare la tracciabilità dell’operazione, come i bonifici, le carte di credito, le carte bancomat, gli assegni non trasferibili etc, arriva sino al 40% dell’importo utilizzato col minimo di 3.000 euro per le infrazioni commesse successivamente al 15 giugno 2010. Come precisa la circolare n. 2 del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 gennaio 2012, per le infrazioni commesse fino al 15/06/2010 rimane in vigore la sola sanzione tra l’uno ed il quaranta percento della somma trasferita.

D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 58, commi 1 e 7-bis:

1. Fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 6 e 7, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 per cento al 40 per cento dell’importo trasferito.

…………………………..

7-bis. Per le violazioni previste dai precedenti commi, la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo all’importo di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte.

…………………………..

Quindi, dal 16 giugno 2010, la sanzione compresa tra l’1% ed il 40% della somma si applica ai trasferimenti di importo compreso tra 5 e 50 mila euro, mentre la percentuale è compresa tra il 5% ed il 40% per importi superiori a 50 mila euro, ferma restando in ogni caso la sanzione minima di 3 mila euro.

Inoltre, la circolare riferisce all’art. 60 del medesimo D.Lgs. 231/2007 ricordando che per le infrazioni relative ad importi trasferiti non superiori a 250mila euro è sempre possibile chiudere definitivamente il procedimento sanzionatorio attraverso il versamento in misura ridotta, entro 60 giorni dall’avvenuta notifica della contestazione, di una sanzione pari al 2% dell’importo stesso (c.d. oblazione).

La sanzione (max 40%) colpisce entrambi i soggetti dell’operazione oltre soglia consentita: sia colui che conferisce il denaro, sia colui che lo riceve. A questa conclusione si perviene una volta preso atto della formulazione della norma, che non prevede alcuna distinzione all’art. 58, nonché dello studio del Ministero dell’Economia datato 2006.

(continua Provvedimento Banca d’Italia 3 aprile 2013: adeguata verifica per operazioni con banconote da 500 e 200 euro)

(per l’interpretazione autentica dei soggetti punibili per violazione della normativa antiriciclaggio in materia di assegni: “Antiriciclaggio: responsabilità per traente, girante e beneficiario dell’assegno secondo il D.Lgs. 169/2012”)

La circolare 24/E del 30 maggio 2011: operazioni escluse, contratti collegati e a corrispettivo periodico per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA (parte III)

(continua dalla parte II: http://www.questidenari.com/?p=4462)

Tra i casi particolari del provvedimento menzionati dalla Circolare 24/E del 30 maggio 2011 vi sono i contratti di appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici (contratti di locazione, noleggio, concessione, etc.): la comunicazione va effettuata solo se i corrispettivi dovuti in un intero anno solare sono di importo complessivo non inferiore a 3.000 euro. Al contrario, per le altre tipologie di contratto (es. compravendita) il superamento della soglia di 3.000 euro va sempre collegato alla singola operazione.

Per i contratti tra loro collegati, invece, bisogna valutare la somma complessiva dei corrispettivi di tutti i contratti.

In particolare, “a fronte del pagamento frazionato del corrispettivo relativo a un unico contratto che prevede corrispettivi periodici ovvero a più contratti tra loro collegati in relazione ai quali sono previsti corrispettivi di importo complessivo superiore, in un anno solare, ai limiti (3.000 euro ovvero 3.600 euro), dovrà essere comunicato l’importo complessivo delle operazioni rese e ricevute nell’anno di riferimento, anche se il corrispettivo relativo al singolo contratto è inferiore a detti limiti” (per ulteriori istruzioni sulla compilazione del tracciato record si faccia riferimento alla fonte in formato pdf: Circolare 24/E dal sito web dell’Agenzia delle Entrate).

In generale, quanto stabilito per i contratti a corrispettivo periodico, o tra loro collegati, vale anche per tutte le operazioni di importo unitario pari o superiore ai limiti, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia regolato in modo ripartito (es. acconto e saldo) ed effettuato in anni diversi. A titolo esemplificativo, nel caso di cessioni di beni per importo 10.000 euro con fatturazione nell’anno di riferimento di un unico acconto pari a 2.500 euro, dovrà essere indicata la sola operazione resa e ricevuta nell’anno pari a 2.500 euro, anche se inferiore alla soglia.

Tra le operazioni escluse dall’obbligo di comunicazione si trovano le importazioni e le esportazioni di cui all’art. 8, 1°, lettere a) e b) del decreto. L’obbligo di comunicazione sussiste, invece, per le operazioni poste in essere tra operatori nazionali, anche tramite commissionari, nell’ambito delle c.d. esportazioni indirette di cui alla lettera c) dell’art. 8 (per le operazioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali), e delle c.d. triangolazioni comunitarie di cui all’art. 58 del decreto legge n. 331 del 1993. Ad esempio, in caso di triangolare comunitaria, diviene oggetto di monitoraggio la cessione tra i due operatori nazionali, mentre rimane esclusa l’operazione che si realizza con l’ultimo cessionario comunitario (che poi sarà monitorata col modello Intrastat).

Come già anticipato, tra le operazioni escluse vi sono quelle effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’IVA, quando il pagamento dei corrispettivi avviene mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, 6°, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n° 605, così come previsto dall’art. 7, 2°, lettera o) del decreto-legge 13 maggio 2011, n° 70. La Circolare precisa che non rientrano tra le citate carte di credito, di debito o prepagate, quelle emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio nazionale.

(continua http://www.questidenari.com/?p=4538)

(per il significato di collegamento negoziale, l’elemento formale della fattura e gli altri chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate forniti nel documento dell’11 ottobre 2011 si legga “Collegamento negoziale, fattura e ricevuta fiscale: comunicazione delle operazioni con importo non inferiore alla soglia di rilevanza ai fini Iva (3.000, 3.600 o 25.000 euro)”)

(per la data ultima di invio dei dati da parte degli intermediari finanziari: “Spesometro: prorogata al 15 ottobre 2012 la comunicazione degli acquisti con carta di credito e bancomat“)