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Sanzione a partire da 555 euro per chi guida il ciclomotore senza foglio rosa

Le modalità di conseguimento del Certificato di Idoneità alla Guida del Ciclomotore (CIGC) sono state oggetto di innovazione con gli interventi normativi di cui all’art. 17 della L. 120/2010 e all’art. 2, comma 1-quater della L. 10/2011.

In particolare, sono stabiliti un’ora di lezione circa le “elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza” (nell’ambito dei corsi di preparazione alla prova di controllo delle cognizioni: c.d. prova teorica), il rilascio di un’autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore, e la previsione (dopo il superamento della prova teorica) di una prova pratica di guida ai fini del conseguimento del CIGC.

Il rilascio dell’autorizzazione (foglio rosa per motorini http://www.questidenari.com/?tag=motorini e minicar) ha validità per sei mesi, durante i quali il candidato può sostenere la prova pratica di guida al massimo per due volte, e la stessa viene ritirata in caso di esito negativo della seconda prova pratica. Come stabilito dal “Milleproroghe” convertito in legge (decreto legge n° 225 del 29/12/2010 convertito nella legge n° 10 del 26/02/2011 pubblicata su Supplemento Ordinario n° 53 alla Gazzetta Ufficiale n°47 del 26 febbraio 2011), il conducente che si esercita alla guida di un ciclomotore senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione, ovvero con autorizzazione scaduta, è punito ai sensi dell’art. 116, comma 13-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285, e successive modificazioni, con la multa a partire da euro 555:

Art. 116 del Codice della Strada, comma 13-bis: “I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 555 a euro 2.220”.

Ai fini della disciplina applicativa, sono stati predisposti il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 1 marzo 2011 ed il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del 23 marzo 2011: entrambi i decreti entrano in vigore il 1° aprile 2011 e le relative disposizioni sono applicabili alle istanze di conseguimento del CIGC presentate a decorrere dalla stessa data.

L’istanza di conseguimento del CIGC è redatta su modello TT2112 che, modificato a seconda della specifica casistica, può prevedere indicazione del tipo di veicolo col quale si intende sostenere la prova pratica di guida fra ciclomotore a due ruote, ovvero ciclomotore a tre ruote o quadriciclo leggero.

Ulteriori informazioni e documenti da scaricare dalla fonte web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

(per le novità 2012 su targa e certificato di circolazione dei ciclomotori si legga “Motorini e microcar immatricolati prima del 2006: multa da 519,67 euro per chi viaggia senza targa e certificato di circolazione dopo il 12 febbraio 2012”)