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Conto deposito, titoli, buoni postali, fondi comuni e polizze vita: imposta di bollo secondo il D.M. 24 maggio 2012 e tassazione delle rendite

Con le ultime disposizioni attuative del Decreto Ministeriale 24 maggio 2012 è stata specificata l’applicazione dell’imposta di bollo proporzionale sul valore di mercato che colpisce nella misura dello 0,1% per il 2012, e nella misura dello 0,15% per il 2013, le giacenze puntuali dei prodotti finanziari calcolate al termine del periodo rendicontato, ovvero al 31.12 in assenza di rendicontazione e per i buoni fruttiferi postali (art. 3, 1°). L’imposta non è dovuta per valori dei buoni postali fruttiferi non superiori ad euro 5.000, essendo “considerati tutti i buoni fruttiferi di cui il cliente risulti intestatario presso Poste italiane S.p.A., esclusi i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1° gennaio 2009” (art. 3, 5°).

Sugli stessi fondi comuni di investimento, nonché sui titoli relativi ad azioni ed obbligazioni bancarie e societarie, era intervenuta la riforma fiscale con l’unificazione della tassazione sulle rendite finanziarie nella misura del 20% – ad eccezione dei titoli di Stato italiani e dei Buoni postali di risparmio presenti nella forme di gestione collettiva del risparmio, colpiti nella misura agevolata del 12,5% invariata anche dopo la riarticolazione delle aliquote di cui al D.L. 138/2011 (“DECRETO-LEGGE 138 del 2011 convertito con la LEGGE 148 del 2011: tassazione delle rendite finanziarie (art. 2, commi 6-12 e 27)”).

Tra i prodotti finanziari vengono compresi i depositi bancari e postali anche rappresentati da certificati.

In ordine al criterio temporale “pro rata temporis” adottato, l’ art. 3, 2°, del D.M. 24 maggio 2012 specifica:

Il periodo di riferimento per il calcolo dell’imposta dovuta è l’anno civile. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell’anno ovvero in caso di estinzione o di apertura dei rapporti in corso d’anno, l’imposta è rapportata al periodo rendicontato”.

Ad esclusione della disciplina relativa ai conti deposito, assoggettati ad imposta di bollo proporzionale col D.L. 16/2012 sulle “semplificazioni tributarie”, rimane valida la suddivisione fra imposte dovute introdotta dal D.L. “Salva Italia”: “Bollo su conto corrente bancario e postale, su deposito titoli, buoni fruttiferi postali e fondi comuni d’investimento per il decreto-legge n. 201 del 2011 convertito in legge (art. 19, commi 1-3)”. Anche per il conto deposito la tassazione sui rendimenti è stata armonizzata al 20%.

L’imposta di bollo, applicata nella misura minima annua di Euro 34,20 e nella misura massima di Euro 1.200 limitatamente al 2012, deve essere considerata in relazione alla somma complessiva dei prodotti detenuti presso lo stesso intermediario (art. 3, 4°). Il Mef, difatti, ha escluso che diversi rapporti tutti intestati alla stessa persona possano dare luogo all’applicazione del bollo tante volte quanti sono i rapporti stessi.

In caso esista una pluralità di gestori che esercitano attività bancaria, finanziaria o assicurativa, ai fini della tassazione le comunicazioni periodiche sono inviate dal soggetto “che intrattiene direttamente con il cliente un rapporto di custodia, amministrazione, deposito, gestione o altro stabile rapporto” (art. 3, 6°).

Per le comunicazioni relative a polizze di assicurazione ad alto contenuto finanziario (unit linked e index linked), a polizze di capitalizzazione e a buoni postali fruttiferi, l’imposta di bollo per ciascun anno è dovuta all’atto del rimborso o riscatto (art. 3, 7°). Non sono toccate dall’imposta di bollo le polizze tradizionali del ramo I (corrispondono prestazioni rivalutabili attraverso la partecipazione ad un fondo interno di gestione separata che consente l’acquisizione dei diritti e, contestualmente, coprono dal rischio morte, invalidità permanente e perdita dell’autosufficienza) né i fondi pensione, sui rendimenti dei quali è prevista la tassazione agevolata dell’11%. Per le polizze vita, invece, è prevista l’aliquota impositiva del 20% sulle rendite finanziarie.

(continua “Conto corrente e libretti di risparmio: imposta di bollo secondo il D.M. 24 maggio 2012 e tassazione delle rendite“)

Obbligazioni Atlantia TF 2012-2018: rendimento lordo 3,703%

Atlantia S.p.A., con comunicato del 27 novembre 2012, rende noti i seguenti dati relativi alle obbligazioni a tasso fisso Atlantia TF 2012-2018 (ISIN IT0004869985)

–        data di emissione e di godimento: 30/11/2012

–        data di scadenza: 30/11/2018

–        prezzo di emissione: 99,59% del valore nominale

–        tasso di interesse nominale annuo lordo: 3,625%

–        tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza: 3,703%, determinato sommando un margine di 260 punti base al tasso mid swap a sei anni.

Non è ancora disponibile il rating.

Obbligazioni a tasso fisso Atlantia TF 2012–2018 (ISIN IT0004869985): prezzo e periodo di offerta

Con la pubblicazione del prospetto informativo relativo alle obbligazioni emesse da Atlantia S.p.A. (codice ISIN IT0004869985), ciascuna avente valore nominale di mille euro, viene reso noto che il prezzo di offerta dei titoli – compreso tra il 99% ed il 100% del valore nominale – sarà comunicato entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione del periodo di offerta. Entro lo stesso termine saranno comunicati sia il tasso di interesse nominale annuo lordo che il tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza dei bond e dovrà essere effettuato il pagamento del prezzo di offerta (data di emissione).

Il periodo di offerta ha inizio alle ore 9:00 del 19 novembre 2012 e termina alle ore 13:00 del 7 dicembre 2012, salvo chiusura anticipata o proroga. Le domande di adesione fuori sede saranno raccolte esclusivamente dalle ore 9:00 del 19/11/2012 alle ore 17:00 del 30/11/2012 (per il collocamento on line, invece, le adesioni pervenute per via telematica saranno raccolte esclusivamente dalle ore 9:00 del 19/11/2012 alle ore 17:00 del 23/11/2012).

Gli interessi delle obbligazioni saranno riconosciuti annualmente in via posticipata, ad iniziare dalla scadenza del 1° anno dalla data di godimento del prestito per concludere con l’ultimo pagamento alla data di scadenza del prestito quando verrà rimborsato integralmente il capitale alla pari.

In data 15 novembre 2012 il tasso mid swap 6 anni è risultato stabile poco sopra l’1% (per il calcolo del rendimento del titolo si legga: “Atlantia TF 2012–2018 in offerta dal 19 novembre 2012: rendimento minimo mid swap 6 anni + 2,6%”).

(per l’analisi del rendimento netto si legga: “Atlantia TF 2012-2018: analisi rischio-rendimento“)

Atlantia TF 2012–2018 in offerta dal 19 novembre 2012: rendimento minimo mid swap 6 anni + 2,6%

Col comunicato stampa di ieri 14 novembre è stato reso noto che la Consob ha autorizzato la pubblicazione del prospetto relativo all’offerta pubblica e quotazione sul MOT delle obbligazioni del prestito “Atlantia TF 2012–2018 garantito da Autostrade per l’Italia S.p.A.”.

Le obbligazioni a tasso fisso riservate al pubblico indistinto (retail) in Italia, emesse da Atlantia S.p.A., saranno offerte nel periodo dal 19 novembre 2012 al 7 dicembre 2012, salvo chiusura anticipata o proroga; esse potranno essere sottoscritte senza l’aggravio di spese o commissioni per almeno 2.000 euro (lotto minimo) pari a 2 obbligazioni del valore nominale di 1.000 euro ciascuna, con possibili incrementi di almeno 1 obbligazione per un valore nominale di 1.000 euro ciascuna.

Le obbligazioni, per le quali è stata richiesta attribuzione del rating, hanno durata 6 anni (scadenza 2018), prevedono il rimborso integrale del capitale a scadenza e potranno essere negoziate sul MOT dai risparmiatori a partire dalla data iniziale stabilita da Borsa Italiana al termine del periodo di offerta.

Gli interessi saranno corrisposti attraverso cedole annuali posticipate.

Il rendimento delle obbligazioni, comunicato entro 5 giorni dalla conclusione del periodo di offerta e da intendersi al lordo dell’imposizione fiscale vigente al momento del pagamento della cedola, sarà determinato sommando al tasso mid swap a 6 anni (rilevato il 3° giorno lavorativo antecedente alla data di godimento delle obbligazioni) un ulteriore margine di rendimento non inferiore a 260 punti base (basis points); detto margine (spread) sarà definito al termine del periodo d’offerta.

A titolo d’esempio, col tasso mid swap 6 anni attorno all’1,03% in data 14/11/2012, il rendimento minimo delle obbligazioni Atlantia sarebbe poco superiore al 3,6%.

(per il prezzo di offerta ed il periodo di adesione: “Obbligazioni a tasso fisso Atlantia TF 2012–2018 (ISIN IT0004869985): prezzo e periodo di offerta“)

Imu: art. 4 del decreto semplificazioni fiscali convertito in legge

A seguito della conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, si stabilisce che, ai fini Imu, i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola – persone fisiche e società – non vengono considerati fabbricabili (art. 4, 5°, lettera a)).

Per i terreni agricoli, viene aumentato al valore 135 il moltiplicatore da applicare al reddito dominicale rivalutato, mentre è pari alla misura agevolata di 110 il moltiplicatore da utilizzare per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (comma 5, lettera c).

La lettera e) del 5° comma istituisce una limitazione all’imposta che grava oltre i primi 6.000 euro di valore, e riduzioni dell’imposta progressivamente minori (dal 70% al 25%) all’aumentare del valore del terreno, per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, purché condotti dagli stessi.

Il 5° comma, sempre alla lettera a), restringe la definizione di “abitazione principale” del contribuente a quella in cui, fra gli immobili di riferimento (presupposto), il possessore ed il proprio nucleo familiare hanno stabilito dimora e residenza anagrafica, ed ancora stabilisce che aliquota agevolata e detrazione si applicano per un solo immobile qualora i componenti del nucleo familiare abbiano dimora e residenza in immobili diversi del territorio comunale.

In caso di separazione legale o divorzio, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione (comma 12-quinquies).

Inoltre per il 5° comma, lettera f), ai fini Imu, è considerata abitazione principale l’immobile posseduto, a titolo di proprietà o usufrutto e purchè non locato, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in strutture di ricovero o sanitarie in seguito a ricovero permanente, come pure l’immobile posseduto alle medesime condizioni da cittadini italiani non residenti in Italia.

La lettera i) del 5° comma afferma che i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio, o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, e posticipa al 30 settembre 2012 il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione Imu sugli immobili in relazione ai quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal giorno 01/01/2012.

L’imposta, che dal 1° dicembre di quest’anno potrà essere versata a mezzo bollettino postale (lettera h)), per l’anno 2012 sarà pagata ratealmente per l’abitazione principale e le relative pertinenze: la prima e la seconda rata, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre, saranno ciascuna pari ad un terzo dell’imposta con applicazione di aliquota base e detrazione; la terza rata, da corrispondere entro il 16 dicembre, sarà versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno.

In alternativa, sarà possibile versare l’Imu 2012 in due sole rate di cui la prima, pari alla metà dell’imposta calcolata con aliquota base e detrazione, sarà pagata entro il 16 giugno e la seconda, corrisposta a saldo dell’imposta dovuta, sarà pagata entro il 16 dicembre.

(per le novità del D.L. 16/2012, convertito in legge, sull’accredito di stipendi e pensioni per somme superiori a mille euro: “Stipendi e pensioni sopra i 1.000 euro, delega alla riscossione, pignoramento delle somme ed espropriazione immobiliare secondo il D.L. 16/2012 convertito in legge 44/2012 (art. 3)“)

(per i chiarimenti della circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 si legga: “Istruzioni Imu 2012: soggetti passivi e presupposto dell’imposta in base alla circolare n. 3/DF. Esempi“)

Spesometro: prorogata al 15 ottobre 2012 la comunicazione degli acquisti con carta di credito e bancomat

Con provvedimento del 13 aprile 2012 è soppresso l’allegato al vecchio provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2011 e viene prorogato al 15 ottobre 2012 il termine per l’invio dei dati da parte degli intermediari finanziari, originariamente fissato al 30 aprile c.a.

In tal modo, per motivi tecnici, viene differito al prossimo 15 ottobre il termine  ultimo per la comunicazione delle operazioni rilevanti a fini Iva di importo pari o superiore ad euro 3.600 il cui pagamento sia stato effettuato a mezzo carta di credito, carta di debito o prepagata.

Il provvedimento delle Entrate n. 2012/56565 consente agli operatori finanziari (richiamati dall’art. 7, 6°, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605) il beneficio di un periodo di tempo maggiore circa la trasmissione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi a:

acquisti pagati con carta elettronica nel periodo compreso tra il 6 luglio 2011 ed il 31 dicembre 2011,

codice terminale e codice fiscale degli operatori commerciali coi quali è stato perfezionato il contratto di installazione e utilizzo dello stesso Pos (Point of sale), comprese eventuali cessazioni.

(per l’aumento dell’aliquota Iva dell’anno prossimo: “Legge di stabilità 2013: Imu, Iva, detrazioni per figli a carico, crediti iscritti a ruolo e cartelle pazze“)

(per l’ulteriore proroga: “Spesometro: scadenza del 31 gennaio 2013 per la comunicazione delle operazioni rilevanti“)