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Obbligazioni Atlantia TF 2012-2018: rendimento lordo 3,703%

Atlantia S.p.A., con comunicato del 27 novembre 2012, rende noti i seguenti dati relativi alle obbligazioni a tasso fisso Atlantia TF 2012-2018 (ISIN IT0004869985)

–        data di emissione e di godimento: 30/11/2012

–        data di scadenza: 30/11/2018

–        prezzo di emissione: 99,59% del valore nominale

–        tasso di interesse nominale annuo lordo: 3,625%

–        tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza: 3,703%, determinato sommando un margine di 260 punti base al tasso mid swap a sei anni.

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Atlantia TF 2012-2018: analisi rischio-rendimento

Premessa. In passato Atlantia aveva comunicato che il prestito obbligazionario di nuova emissione avrebbe potuto pagare cedole a tasso fisso o variabile. La scelta di emettere unicamente bond a tasso fisso evidenzia la volontà di copertura dal rischio di tasso in vista di una possibile inversione di tendenza nei prossimi sei anni, considerati gli attuali tassi bassi (ai minimi storici nell’ultimo decennio).

Quale può essere il rendimento effettivo a scadenza del titolo? Assumendo la costanza del tasso mid swap a 6 anni di recente quotazione (poco sopra l’1% al 20 novembre 2012) e ipotizzando per prudenza la fissazione di un margine minimo, il rendimento lordo si attesterebbe sul 3,6%.

A quale titolo paragonare l’obbligazione? E’ opportuno paragonare l’obbligazione Atlantia ad un titolo avente stessa durata (in difetto: durata residua simile), stesso rating e stesso flusso cedolare a tasso fisso. In attesa che venga formulato il giudizio sul prestito (separato da quello su emittente/garante) per l’analisi rischio-rendimento e posto che non vi è alcuna certezza sulla costanza dello stesso giudizio per tutta la durata delle obbligazioni, è possibile utilizzare il paragone col Btp 4,5% 1.8.2018 che in data 16/09/2012 presentava rendimento lordo poco sotto il 3,9% se portato a scadenza.

Conclusioni. Sembra che Atlantia abbia voluto offrire un bond retail con un rendimento non troppo distante da quello dei governativi facendo affidamento sulla più contenuta volatilità, solitamente apprezzata dai piccoli investitori.

In ogni caso si ricorda che al Btp va applicata l’aliquota d’imposta del 12,5% secondo il regime fiscale vigente mentre le obbligazioni Atlantia scontano l’imposizione al 20% (rendimento netto 2,88% secondo le ipotesi sopra riportate). L’imposta di bollo, applicata sul complessivo valore di mercato degli strumenti finanziari o, in mancanza, sul loro valore nominale o di rimborso, colpisce con l’aliquota dello 0,1% annuale nell’anno 2012 e con l’aliquota dello 0,15% annuale a decorrere dall’anno 2013 (nella misura minima di Euro 34,20 e, limitatamente al 2012, nella misura massima di Euro 1.200,00).

(per la fissazione del tasso effettivo a scadenza: “Obbligazioni Atlantia TF 2012-2018: rendimento lordo 3,703%”)

Obbligazioni a tasso fisso Atlantia TF 2012–2018 (ISIN IT0004869985): prezzo e periodo di offerta

Con la pubblicazione del prospetto informativo relativo alle obbligazioni emesse da Atlantia S.p.A. (codice ISIN IT0004869985), ciascuna avente valore nominale di mille euro, viene reso noto che il prezzo di offerta dei titoli – compreso tra il 99% ed il 100% del valore nominale – sarà comunicato entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione del periodo di offerta. Entro lo stesso termine saranno comunicati sia il tasso di interesse nominale annuo lordo che il tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza dei bond e dovrà essere effettuato il pagamento del prezzo di offerta (data di emissione).

Il periodo di offerta ha inizio alle ore 9:00 del 19 novembre 2012 e termina alle ore 13:00 del 7 dicembre 2012, salvo chiusura anticipata o proroga. Le domande di adesione fuori sede saranno raccolte esclusivamente dalle ore 9:00 del 19/11/2012 alle ore 17:00 del 30/11/2012 (per il collocamento on line, invece, le adesioni pervenute per via telematica saranno raccolte esclusivamente dalle ore 9:00 del 19/11/2012 alle ore 17:00 del 23/11/2012).

Gli interessi delle obbligazioni saranno riconosciuti annualmente in via posticipata, ad iniziare dalla scadenza del 1° anno dalla data di godimento del prestito per concludere con l’ultimo pagamento alla data di scadenza del prestito quando verrà rimborsato integralmente il capitale alla pari.

In data 15 novembre 2012 il tasso mid swap 6 anni è risultato stabile poco sopra l’1% (per il calcolo del rendimento del titolo si legga: “Atlantia TF 2012–2018 in offerta dal 19 novembre 2012: rendimento minimo mid swap 6 anni + 2,6%”).

(per l’analisi del rendimento netto si legga: “Atlantia TF 2012-2018: analisi rischio-rendimento“)

DECRETO LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179: esclusione del tacito rinnovo per la polizza R.C. Auto, collaborazione tra intermediari e polizze vita “dormienti” (art. 22)

Con l’art. 22 del D.L. 179/2012, in vigore da sabato 20 ottobre 2012, diviene efficace il divieto di tacito rinnovo delle nuove polizze assicurative annuali stipulate obbligatoriamente per la Responsabilità civile auto (Rca).

Secondo il comma 1 le medesime disposizioni, riguardanti periodo assicurato non superiore a 12 mesi ed esclusione della possibilità di rinnovo tacito del contratto, valgono pure per i contratti assicurativi abbinati alla polizza Rca (es. “infortuni conducente”) e qualsiasi clausola contrattuale contraria alle stesse è da considerarsi mai apposta (nulla).

Inoltre, in base al 2° comma dell’art. 22, a partire dal 1° gennaio 2013 le norme indicate saranno operative anche per quelle polizze assicurative che, in corso alla data di entrata in vigore del D.L., già prevedono la clausola di tacito rinnovo. In tale evenienza, sarà compito delle compagnie fornire istruzioni in ordine alle relative comunicazioni alla clientela (comma 3).

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (GU n. 245 del 19-10-2012 – Suppl. Ordinario n. 194)

Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/2012

(omissis)

Art. 22 – Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo

1. Al fine di escludere il rinnovo tacito delle polizze assicurative, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), dopo l’articolo 170, è inserito il seguente: «Art. 170-bis (Durata del contratto). — 1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere stipulato per una durata superiore all’anno e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all’articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli altri contratti assicurativi eventualmente stipulati in abbinamento a quello di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli nel rispetto del disposto dell’articolo 170, comma 3. 3. Le clausole in contrasto con le previsioni di cui al presente articolo sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio dell’assicurato.».

2. Per le clausole di tacito rinnovo eventualmente previste nei contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le previsioni di cui al comma 3 dell’articolo 170-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), si applicano a fare data dal 1° gennaio 2013.

3. Nelle ipotesi di contratti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto con clausola di tacito rinnovo, è fatto obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia delle clausole di tacito rinnovo con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine originariamente pattuito nelle medesime clausole per l’esercizio della facoltà di disdetta del contratto.

L’art. 22, in aggiunta,

        introduce la possibilità per i broker, gli agenti assicurativi e le banche di adottare forme di collaborazione reciproca anche se agiscono in qualità di monomandatari, a patto che al cliente venga fornita adeguata informativa in merito alla collaborazione (10°);

        considera gli stessi intermediari obbligati in solido per eventuali danni arrecati alla clientela salvo possibilità di rivalsa reciproca (11°);

        rende nulla dall’1 gennaio 2013 ogni clausola ostativa alle disposizioni del comma 10 contenuta negli attuali contratti di mandato (12°).

Infine, il comma 14 dell’art. 22 allunga (da 2) a 10 anni il periodo di riscossione delle somme derivanti dalle polizze vita giunte a scadenza (c.d. dormienti), con esercizio del diritto a partire dal giorno in cui si verifica il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

(per la franchigia alla deducibilità della polizza auto nel 2013: “Polizza Rc auto: contributo Ssn indeducibile fino a 40 euro nella dichiarazione dei redditi 2013“)