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Cartella di pagamento: richiesta, proroga e decadenza per il piano di rateizzazione ordinario o straordinario

(continua da “Cartella di pagamento: notifica, somme dovute per mancato o ritardato pagamento, estratto conto e Rav”)

E’ possibile richiedere, senza che il mancato accoglimento dell’istanza di un piano rateale precluda la possibilità di richiedere l’altro, un piano di rateazione ordinario fino ad un massimo di 72 rate mensili (6 anni) oppure, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, un piano di rateazione straordinario fino ad un massimo di 120 rate mensili (10 anni). L’importo minimo per ogni rata è pari a 100 euro, salvo eccezioni.

E’ possibile chiedere la dilazione di pagamento per nuove somme iscritte a ruolo (rateazioni successive) anche se già sussistono rateazioni in corso.

In caso di difficoltà ad onorare il pagamento delle rate per il piano di dilazione in corso, sia ordinario che straordinario, il contribuente può chiedere una proroga della rateazione a condizione che non sia intervenuta decadenza, ovvero prima del mancato pagamento di otto rate anche non consecutive. In caso di decadenza, invece, diviene impossibile la rateizzazione ulteriore del carico e l’importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile attraverso un’unica soluzione.

Il piano di rateazione ordinario può essere ottenuto con domanda semplice per debiti fino a 50.000 euro e può prevedere rate variabili e crescenti, anziché rate costanti.

Il piano di rateazione straordinario può essere ottenuto da persone fisiche e ditte individuali con regimi fiscali privilegiati, quando l’importo della singola rata è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente come risulta dall’indicatore della situazione reddituale (ISR) indicato nel modello Isee, ovvero dagli altri soggetti quando la rata è superiore al 10% del valore della produzione mensile e l’indice di liquidità, ricavato dai dati di bilancio, è compreso tra 0,5 e 1.

(continua “Cartella di pagamento: compensazione con i crediti d’imposta, modelli e divieti. Crediti verso la Pubblica Amministrazione”)

(per l’applicabilità in via retroattiva della disposizione sul numero massimo di rate impagate: “Dilazione di pagamento per le somme iscritte a ruolo: decadenza dal beneficio della rateazione con 8 rate non pagate per i piani esistenti al 22 giugno 2013”)

Circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012: esempi di imposta di bollo su conto corrente e libretto, su deposito titoli e gestione patrimoniale, su buoni fruttiferi postali

(continua da “Conto corrente e libretti di risparmio: imposta di bollo secondo il D.M. 24 maggio 2012 e tassazione delle rendite”)

La circolare n. 48/E dell’Agenzia delle Entrate datata 21/12/2012 riprende in esame l’art. 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

Oltre all’esenzione dell’imposta di bollo per i “conti di base” destinati a fasce di consumatori socialmente svantaggiate con ISEE inferiore ad euro 7.500 (“Conto corrente di base ordinario e per fasce svantaggiate. Indicatore ISC”), la circolare rammenta l’applicazione del tributo in relazione al periodo rendicontato, come da evidenze dell’estratto conto, in ogni caso non inferiore all’importo minimo di 1 euro.

Posto che per “giacenza media” si intende la media dei saldi contabili giornalieri di ciascun rapporto nel periodo oggetto di rendicontazione, la circolare precisa che la verifica della giacenza complessiva del cliente deve essere effettuata in occasione di ogni estratto o rendiconto, in riferimento al periodo rendicontato, e che l’imposta va applicata a tutti i rapporti intrattenuti dal cliente se la stessa giacenza complessiva dei conti e dei libretti intestati al medesimo soggetto risulta superiore a 5.000 euro. Nella valutazione devono essere inclusi pure i libretti di risparmio al portatore, considerato che “in tal caso, ai fini del cumulo, occorre porre rilievo al soggetto che viene censito al momento dell’emissione del libretto ovvero al soggetto successivamente censito dall’intermediario quale portatore del libretto”.

Se presso la medesima banca vengono intrattenuti diversi rapporti di conto corrente o libretto di risparmio da parte del medesimo cliente, ai fini della valutazione per l’eventuale esenzione di un rapporto, vanno sommate le giacenze medie di ciascun conto o libretto in relazione allo stesso periodo temporale anche se risulta diversa la periodicità di rendicontazione dei rapporti. Torna utile l’esempio n. 5, in cui il cliente persona fisica è intestatario presso la medesima banca di due rapporti di conto corrente (A con valore medio di giacenza pari ad euro 53.000 nel 1° trimestre e ad euro 1.000 nel resto dell’anno; B con valore medio di giacenza pari ad euro 2.000 per tutto l’anno), dove la rendicontazione (indicata dalla sottolineatura) di A avviene con periodicità annuale e la rendicontazione (indicata dalla sottolineatura) di B avviene con periodicità trimestrale.

Come si nota dalla tabella, il c/c A fa pagare il bollo pieno a fine anno mentre il c/c B, che fa pagare trimestralmente all’invio della rendicontazione in ragione della frazione di anno, è esente da imposta per il 2°, 3° e 4° trimestre per via della giacenza media complessiva inferiore (nei rispettivi periodi) alla soglia di 5.000 euro.

In ordine all’imposta di bollo applicabile alle comunicazioni periodiche inviate alla clientela relative a prodotti finanziari valorizzati al termine del periodo rendicontato, la circolare sottolinea che le stesse comunicazioni si presumono inviate anche se il gestore non è tenuto alla redazione e all’invio, in relazione ai prodotti finanziari detenuti dalla clientela, e che in tal caso l’imposta va applicata al 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto intrattenuto con il cliente. A titolo esemplificativo, pertanto, sono assoggettate all’imposta di bollo le comunicazioni relative a deposito titoli, a quote di fondi comuni d’investimento e Sicav, a strumenti finanziari derivati (per i quali eventuali valori negativi non hanno rilevanza ai fini del calcolo dell’imposta).

La circolare del 21 dicembre 2012 indica che in presenza di rendicontazioni periodiche, ovvero di rapporti che iniziano o terminano nel corso dell’anno, l’imposta deve essere rapportata ai giorni del periodo rendicontato.

Tale disposizione è da intendersi valida anche in merito all’applicazione della soglia minima (euro 34,20) e massima d’imposta (euro 1.200 per il 2012) in considerazione dell’ammontare complessivo dei prodotti detenuti presso la stessa banca. Pertanto (es.) se dall’applicazione dell’aliquota proporzionale dovesse scaturire un pagamento inferiore ad euro 17,10 (ovvero inferiore alla metà del minimo previsto), l’imposta dovuta sarà pari in ogni caso a detto importo per un periodo di rendicontazione di durata sei mesi. Inoltre, in caso di estinzione del rapporto in corso d’anno la verifica delle soglie minime e massime deve essere effettuata al momento della cessazione del rapporto e, “in caso di più rapporti, la verifica deve essere effettuata alla data di cessazione dell’ultimo rapporto in corso d’anno e le soglie minime e massime devono essere ragguagliate ai giorni dell’anno in cui il cliente ha intrattenuto rapporti con l’intermediario, considerando una volta sola i giorni compresi in periodi contemporanei”.

Esempio n. 13: presso lo stesso intermediario il cliente intrattiene nel 2013 un contratto di deposito titoli (d/t: decorrenza 1° aprile 2013, valore pari ad euro 10.000 e rendicontazione trimestrale) ed un contratto di gestione patrimoniale (GP: decorrenza 1° luglio 2013, valore pari ad euro 10.000 e rendicontazione annuale).

Come si nota, l’applicazione del tributo in funzione del numero dei giorni (91, 92 e 92 per il d/t rispettivamente al 30 giugno, al 30 settembre e al 31 dicembre; 184 per la GP al 31 dicembre) determina il computo dell’imposta proporzionale nell’anno per euro 3,70 + 3,80 + 3,80 + 7,60 = 18,90. Tuttavia, l’imposta minima annuale rapportata ai 91 + 92 + 92 = 275 giorni dell’anno, pari ad euro 25,77 derivante dal prodotto tra l’imposta minima 34,20 ed il rapporto 275/365, comporta l’applicazione dell’imposta residuale per l’anno 2013 pari ad euro 6,87 (differenza tra 25,77 e 18,90).

Risulta di particolare interesse la puntualizzazione delle Entrate secondo cui qualora “non vi siano evidenze di prodotti finanziari ma il rapporto intrattenuto dal cliente risulti comunque movimentato nel periodo rendicontato, l’imposta deve essere applicata nella misura minima prevista pari ad euro 34,20, rapportata al periodo rendicontato”; la stessa precisazione integra la successiva che stabilisce, in caso di rendicontazioni di estinzione, analoga imposizione fiscale rapportata ai giorni di durata per prodotti che presentino valore pari a zero al termine del periodo rendicontato in cui hanno avuto luogo movimentazioni.

La circolare, infine, si sofferma sull’obbligo dell’ente gestore relativo alla determinazione dell’imposta dovuta al 31 dicembre di ogni anno per le polizze assicurative che viene applicata, per ciascun anno unitamente all’imposta dell’ultimo anno o frazione di anno, al momento del rimborso o del riscatto.

Per i buoni fruttiferi postali, invece, la determinazione dell’imposta va effettuata “sulla base della situazione in essere al termine dell’anno, senza tener conto dei buoni rimborsati in corso d’anno. Per i buoni che risultano in essere al 31 dicembre, inoltre, l’imposta deve essere calcolata senza effettuare il ragguaglio al periodo di durata del titolo nel corso dell’anno. Tale regola interessa sia il calcolo dell’imposta proporzionale che le soglie minime e massime di imposta previste dalla norma”. Pertanto, all’atto del rimborso nel corso dell’anno, va considerata esclusivamente la “misura del tributo memorizzata negli anni precedenti a quello del rimborso”.

Nel caso in cui il cliente detenga diversi prodotti finanziari per i quali l’imposta deve essere applicata al momento del rimborso o della scadenza, occorre imputare l’imposta determinata al termine dell’anno pro quota a ciascun prodotto, sia quando l’imposta è calcolata in misura proporzionale sia quando trovano applicazione le soglie minime e massime.

Esempio n. 16: il contribuente è titolare di tre buoni postali (BPF 1, BPF 2 e BPF 3) a durata tre anni, di valore nominale pari a 6mila, 10mila e 15mila euro e rispettivamente sottoscritti il 1° aprile 2012, il 1° maggio 2012 ed il 1° giugno 2012.

L’applicazione dell’aliquota 0,1% (anno 2012) e 0,15% (anni 2013 e 2014) ai rispettivi valori nominali determina i valori in euro del bollo indicati in tabella dai quali si osserva che, laddove l’imposta complessiva annua è inferiore alla soglia minima (ovvero al 31.12.12), il pagamento del bollo di euro 34,20 avviene in proporzione al peso della singola imposta sull’onere totale annuo.

Ulteriori approfondimenti dalla fonte dell’Agenzia delle Entrate (download in formato pdf).

(per l’imposta di bollo massima applicabile nel 2013 a prodotti finanziari dei quali siano titolari soggetti diversi dalle persone fisiche: “Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013: limite massimo dell’imposta di bollo per i prodotti finanziari“)

Conto corrente di base per pensionati: gratuito o a pagamento

(continua da “Conto corrente di base ordinario e per fasce svantaggiate. Indicatore ISC”)

Ai titolari di pensione entro la soglia di 1.500 euro mensili con ISEE pari o superiore a 7.500 euro, con riferimento a tutte le pensioni percepite ed escluse le forme di previdenza complementare, viene riservato un conto corrente che prevede l’erogazione gratuita soltanto di alcuni fra i servizi del conto base ordinario (es. illimitate op. di prelevamento da ATM dello stesso Gruppo e pagamento con carta di debito, 12 op. annue di prelevamento contante allo sportello) mentre altri non sono consentiti (es. prelevamento da ATM di altro Gruppo o versamento di contanti e assegni), fatta salva la possibilità di ottenere un numero di operazioni superiore a quello indicato.

In alternativa, i pensionati possono ottenere l’apertura di un conto che prevede l’erogazione gratuita degli stessi servizi (sempre con gli stessi limiti nel numero di operazioni annue consentite) e l’erogazione a pagamento di tutti i servizi esclusi dalla forma precedente. In ogni caso, l’imposta di bollo viene corrisposta come per legge, a meno di esenzione per giacenza media annua non superiore a 5 mila euro.

In caso di cointestazione, il reddito deve essere considerato in capo a ciascun intestatario anziché cumulativamente.

Anche per i pensionati, ai fini dell’apertura del conto, è necessaria la presentazione di un’autocertificazione in cui dichiarano di non essere titolari di altro conto base e di percepire redditi nei limiti indicati; la stessa dichiarazione sul reddito percepito dovrà essere nuovamente presentata entro il 1° marzo di ogni anno, pena la perdita della gratuità.

Dal 1° giugno 2012 le banche hanno messo le quattro tipologie di conto base a disposizione di tutti i consumatori, compresa la propria clientela già esistente. I motivi che possono impedire l’accensione del conto, o la prosecuzione del rapporto, si legano alla mancanza delle condizioni per il rispetto degli obblighi di antiriciclaggio per l’adeguata verifica della clientela (obbligo di astensione: art. 23 D.Lgs. 231/2007) o al mancato rispetto delle condizioni contrattuali da parte del correntista.

(continua “Accredito pensione della Pubblica Amministrazione: indicazione degli estremi di conto corrente entro il 30 settembre 2012. IBAN e spese di chiusura“)

Conto corrente di base ordinario e per fasce svantaggiate. Indicatore ISC

Come illustra la Guida “Il conto corrente in parole semplici” predisposta dalla Banca d’Italia, l’apertura di un conto corrente può avvenire dopo essersi recati presso una filiale bancaria, o accedendo direttamente al sito internet di un istituto di credito, al fine di ottenere la documentazione idonea ad informare sull’offerta del servizio e sui relativi costi senza che vi sia assunzione di alcun impegno da parte del richiedente.

Con il servizio di conto corrente, la banca raccoglie le entrate della propria clientela (stipendio, pensione, etc.), effettua per la stessa i pagamenti (bollette, disposizioni di bonifico, etc.) e consente l’utilizzo del denaro attraverso lo sportello, gli assegni, le carte etc.

Fra i molti conti corrente esistenti, alcuni possono essere ricondotti nella categoria dei “conti ordinari” cosiddetti a consumo per via delle spese proporzionali alle operazioni effettuate, altri nella categoria dei “conti di base” che, nelle forme del prodotto ordinario disponibile a tutti i consumatori, a fronte del pagamento del canone e senza remunerazione delle giacenze, consentono soltanto un numero limitato di operazioni: tra i servizi offerti è previsto il versamento di contanti e di assegni bancari e circolari (12 op. annue), il prelevamento di denaro contante allo sportello (6 op. annue), l’accredito della pensione o dello stipendio, la carta di debito (op. di pagamento illimitate, op. di prelevamento illimitate su ATM dello stesso Gruppo in Italia, 12 op. annue di prelevamento su ATM di altro Gruppo in Italia), la domiciliazione delle principali utenze domestiche (op. illimitate), il pagamento effettuato con bonifico nazionale o SEPA con addebito in conto (6 op. annue) e l’internet banking. Per gli stessi servizi ammessi, in ordine ai quali l’operatività del cliente abbia superato i limiti previsti, la banca può addebitare oneri aggiuntivi al canone annuo comunque non eccedenti i costi pagati dalla clientela per i conti ordinari offerti agli altri consumatori.

Si definisce “carta di debito” quel dispositivo che permette al titolare di:

        acquistare (a mezzo POS) beni e servizi presso qualsiasi esercizio commerciale aderente al circuito al quale la carta è abilitata;

        prelevare contante (tramite ATM) con addebito immediato sul conto corrente collegato alla carta detta “Bancomat”.

Si definisce “domiciliazione bancaria” quel servizio incluso nel conto corrente che consente di eseguire automaticamente pagamenti periodici relativi a bollette e rate di mutuo; in caso di estinzione del conto corrente, è possibile richiedere il trasferimento delle domiciliazioni alla nuova banca.

Rimangono esclusi dai conti “basic” (Convenzione conclusa tra Mef, Banca d’Italia, ABI, Poste Italiane, Associazione Italiana Istituti di Pagamento e di Moneta Elettronica) il rilascio di carnet assegni e carta di credito, l’apertura di dossier titoli e lo scoperto. Ma le stesse caratteristiche rendono possibile l’accensione anche per i soggetti protestati, dato che il conto lavora a credito ed è escluso l’utilizzo irregolare degli assegni.

Gli oneri fiscali sono quelli previsti per legge, ferma restando l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo per giacenza media annua non superiore a 5.000 euro.

Per quei clienti inclusi nelle categorie socialmente svantaggiate con ISEE inferiore a 7.500 euro, il “conto di base” non prevede canone né spese o imposta di bollo ed offre gli stessi servizi del conto base ordinario. Il conto, aperto gratuitamente da coloro che presentano un’autocertificazione in cui attestano di non essere titolari di altro conto di base, può essere cointestato coi familiari considerati nel calcolo ISEE.

Si definisce Indicatore della Situazione Economica Equivalente l’indice della situazione economica di una famiglia che si calcola in base al reddito e ad altri elementi del patrimonio mobiliare ed immobiliare. Per ottenerne l’attestato è necessario rivolgersi all’INPS prima dell’apertura del conto e lo stesso va ripresentato alla banca ogni anno entro il 1° marzo: in caso di ritardo il pagamento del canone diviene obbligatorio per l’anno corrente e si perde il diritto all’esenzione del bollo.

Oltre ai costi fissi di un generico conto corrente riconducibili al canone annuo, al canone per eventuale carta di pagamento, alle imposte di bollo ed alle spese per l’invio delle comunicazioni al cliente, occorre valutare i costi dipendenti dall’utilizzo dello stesso conto: le spese per la registrazione sul conto di ogni operazione, le commissioni per l’esecuzione dei singoli servizi, gli interessi debitori e le spese di liquidazione periodica quando la banca calcola oneri e interessi, ad esempio, possono far aumentare sensibilmente il costo complessivo del servizio.

Al fine di valutare la potenziale onerosità del conto corrente, è utile riferirsi all’ISC: l’Indicatore Sintetico di Costo considera le spese e le commissioni che possono essere addebitate al cliente nel corso dell’anno, ad esclusione di oneri fiscali ed interessi, ed è calcolato per “profili di operatività tipo” (facenti riferimento a famiglie e pensionati) individuati dalla Banca d’Italia.

(continua “Conto corrente di base per pensionati: gratuito o a pagamento“)

(per la remunerazione di affidamenti e sconfinamenti, dopo la soppressione della commissione di massimo scoperto con l’art. 117-bis del Tub, si legga: “Commissione su fido accordato e commissione di istruttoria veloce per sconfinamento (scoperto di conto e utilizzo extrafido) dal 1° ottobre 2012“)

Sospensione rata del mutuo prima casa: da oggi la richiesta per chi ha perso il lavoro o ha ristrutturato l’immobile

Reddito ISEE del nucleo familiare non superiore a 30.000 euro annui e mutuo per acquisto prima casa di importo non superiore a 250.000 euro con ammortamento in corso da almeno 1 anno: da oggi 15 novembre coloro che rientrano in questi parametri possono richiedere la sospensione delle rate di pagamento al verificarsi di determinate condizioni.

Tutti i requisiti soggettivi necessari per il beneficiario, le modalità di funzionamento e le cause di sospensione, nonché la specifica documentazione da produrre per l’accesso al Fondo Solidarietà Mutui, le cui risorse sono disponibili fino ad esaurimento dei 20 milioni di euro stanziati, sono disponibili alla pagina http://www.questidenari.com/?p=3214 dove è possibile trovare il link al sito del Dipartimento del Tesoro per scaricare la modulistica da presentare in banca.

(per la scelta tra il mutuo a tasso fisso ed il mutuo a tasso variabile al marzo 2011 si legga http://www.questidenari.com/?p=3794)

Fondo solidarietà mutui per acquisto prima casa: dal 15 novembre 2010 le domande per la sospensione delle rate

Le famiglie in difficoltà col pagamento delle rate possono contare finalmente sull’istituzione del Fondo di solidarietà per i mutui finalizzati all’acquisto della prima casa – riferimenti normativi alla legge 24 dicembre 2007 n° 244, art. 2, commi 475 e seguenti, al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n° 132 del 21 giugno 2010 pubblicato su G.U.R.I. n° 192 del 18 agosto 2010, e al decreto del Direttore Generale del Tesoro del 14 settembre 2010 con cui è stato individuato nella CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.) il Gestore del Fondo.

Al verificarsi di un accadimento fra quelli espressamente elencati, e qualora i soggetti titolari del mutuo fossero in possesso di determinati requisiti, in aggiunta al sollevamento dall’obbligo di corrispondere gli oneri finanziari e notarili scatterebbe la sospensione – fruibile al massimo due volte e fino a 18 mesi complessivi – del pagamento delle rate per quelle famiglie che si avvalessero del Fondo sino ad esaurimento delle risorse stanziate, e sempre che le stesse famiglie non abbiano già usufruito dei benefici di misure similari ed incompatibili con la presente (non così per il “Piano Famiglie” dell’Abi  http://www.questidenari.com/?tag=piano-famiglie partito a febbraio 2010 e cumulabile con l’attuale misura).

La legge, con riferimento alla rata di mutuo, prevede che la sospensione possa essere richiesta anche da coloro che sono già in ritardo col pagamento delle rate pregresse (così incluse nel periodo di sospensione), purché non abbia avuto inizio il procedimento esecutivo con la notifica dell’atto di pignoramento, e dispone in particolare che:

–        venga sospesa la corresponsione della quota capitale della rata (ovvero il denaro da restituire alla banca), poi versata a fine piano di ammortamento del mutuo;

–        la quota interessi della rata venga scissa in due parti di cui la prima, basata sul parametro preso a riferimento come l’Euribor per i mutui a tasso variabile e l’Irs per i mutui a tasso fisso, rimane a carico del Fondo, mentre la seconda, costituita dallo spread (guadagno per la banca), è corrisposta dal mutuatario. Secondo stime iniziali, residuerebbe a carico del beneficiario un esborso mensile compreso tra i 40 ed i 70 euro.

I requisiti soggettivi di cui deve essere in possesso il beneficiario sono i seguenti tre, tutti sussistenti al momento della presentazione della domanda in capo anche ad uno soltanto dei cointestatari del mutuo:

–        proprietario dell’abitazione principale, sita sul territorio nazionale e per la quale è stato erogato il mutuo, non rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (ovvero l’immobile non deve essere di lusso);

–        titolare di un mutuo di importo erogato non superiore a 250.000 euro con ammortamento in corso da almeno un anno (tempo da computarsi al netto dell’eventuale periodo di pre-ammortamento);

–        ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente: http://www.questidenari.com/?tag=isee) del nucleo familiare non superiore a 30.000 euro.

E’ da ritenersi compreso nella presente misura il mutuo erogato per portabilità tramite surroga ai sensi del D.L. 7/2007 convertito dalla legge 40/2007, quando al momento della surroga l’importo non fosse superiore a 250.000 euro e sempre che l’evento da cui è scaturita la temporanea impossibilità di provvedere al pagamento si sia verificato successivamente alla data di surrogazione del mutuo. Parimenti è da ritenersi compreso il mutuo oggetto di cartolarizzazione o rinegoziazione con la stessa banca.

E’ da ritenersi escluso, invece, il mutuo accordato ai soggetti assicurati con polizza contro il rischio di insolvenza determinata dal verificarsi degli eventi impeditivi previsti dalla misura (sub), se la copertura assicurativa è attiva al momento della sospensione.

Ai fini della sospensione deve essersi verificata – successivamente alla stipula del mutuo – almeno una tra le seguenti cause impeditive (in ordine alle quali è necessario produrre la relativa documentazione):

–        perdita del posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (lettera di licenziamento) o a termine del contratto di lavoro parasubordinato o assimilato (copia del contratto), con assenza del nuovo rapporto lavorativo non inferiore a tre mesi (dichiarazione dello stato di disoccupazione resa dall’interessato al Centro per l’impiego ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. 21/04/2000, n°181);

–        morte (certificato di morte) o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno fra i componenti il nucleo familiare domiciliato nell’abitazione del beneficiario (certificato rilasciato dalla commissione istituita presso l’ASL competente per territorio), nel caso in cui lo stesso componente percepisca redditi per almeno il 30% del reddito imponibile complessivo del nucleo familiare ISEE (autocertificazione attestante la domiciliazione del componente il nucleo familiare presso l’abitazione del mutuatario; documentazione dalla quale risulti il reddito imponibile del componente il nucleo familiare ISEE);

–        pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare per importo non inferiore a 5.000 euro all’anno (fatture attestanti le spese mediche sostenute; copia del contratto di assistenza domiciliare da cui ricavare l’importo delle prestazioni fruite nell’anno precedente la data di presentazione della domanda; copia della documentazione relativa all’avvenuto assolvimento degli obblighi contributivi; certificato di “stato di famiglia”);

–        spese di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o adeguamento funzionale dell’immobile oggetto del mutuo, sostenute per un importo non inferiore a 5.000 euro (fatture rilasciate dall’impresa attestanti le spese sostenute e recanti la descrizione dell’intervento effettuato sull’immobile; nel caso di spese riferibili a condomini: delibere assembleari di riparto delle spese e dichiarazione dell’amministratore dell’immobile; certificato di “stato di famiglia”).

Si precisa che in caso di false attestazioni la CONSAP provvede alla revoca delle agevolazioni e trasmette gli atti all’Autorità Giudiziaria, obbliga il beneficiario a rimborsare al Fondo gli interessi legali e la somma corrisposta alla banca, rivalutata secondo gli indici ISTAT di inflazione, e – in caso di mancato adempimento – recupera la somma dovuta avvalendosi anche della procedura di iscrizione a ruolo.

Tra le osservazioni possibili, in questa fase precedente le operazioni di richiesta sospensione, vi sono quelle che derivano dal paragone con il piano Abi per le famiglie derivato dall’accordo con le associazioni di consumatori: di natura temporanea quest’ultimo, in scadenza al prossimo 31 gennaio, il Fondo solidarietà ha carattere di durata nel tempo che deriva dalla legge, ed inoltre fa riferimento (ad es.) anche all’anno 2008 – escluso dall’accordo Abi – durante il quale potrebbe essersi verificata la perdita del lavoro dei mutuatari.

Inoltre, le cause di impedimento temporaneo per l’adesione al Fondo comprendono anche problemi legati al sostenimento di spese mediche, ovvero ampliano la fattispecie prevista, così come l’introduzione del parametro ISEE consente l’ottenimento del beneficio per ulteriori categorie fra cui artigiani e commercianti (contribuenti detti “al minimo”).

Il Fondo non è destinato alle aziende (per le quali esiste la moratoria Abi, ancora attiva).

Riguardo all’iter istruttorio e ai tempi di ottenimento della sospensione, la domanda del beneficiario viene controllata formalmente dalla banca che poi informa la CONSAP; quest’ultima, una volta concesso il nulla osta, consente alla banca di comunicare l’esito al beneficiario, e la sospensione si attiva entro i 30 giorni successivi a detta comunicazione. Ciò significa che l’effettiva sospensione delle rate, probabilmente, avverrà solo a partire dai primi mesi del 2011 (fonte: Radio24, Salvadanaio – puntata del 29/10/2010).

Ulteriori approfondimenti sul sito web del Dipartimento del Tesoro – da cui è possibile scaricare la modulistica da presentare in banca per l’adesione a partire dal 15 novembre 2010 – all’indirizzo www.dt.tesoro.it.