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Cartella di pagamento: richiesta, proroga e decadenza per il piano di rateizzazione ordinario o straordinario

(continua da “Cartella di pagamento: notifica, somme dovute per mancato o ritardato pagamento, estratto conto e Rav”)

E’ possibile richiedere, senza che il mancato accoglimento dell’istanza di un piano rateale precluda la possibilità di richiedere l’altro, un piano di rateazione ordinario fino ad un massimo di 72 rate mensili (6 anni) oppure, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, un piano di rateazione straordinario fino ad un massimo di 120 rate mensili (10 anni). L’importo minimo per ogni rata è pari a 100 euro, salvo eccezioni.

E’ possibile chiedere la dilazione di pagamento per nuove somme iscritte a ruolo (rateazioni successive) anche se già sussistono rateazioni in corso.

In caso di difficoltà ad onorare il pagamento delle rate per il piano di dilazione in corso, sia ordinario che straordinario, il contribuente può chiedere una proroga della rateazione a condizione che non sia intervenuta decadenza, ovvero prima del mancato pagamento di otto rate anche non consecutive. In caso di decadenza, invece, diviene impossibile la rateizzazione ulteriore del carico e l’importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile attraverso un’unica soluzione.

Il piano di rateazione ordinario può essere ottenuto con domanda semplice per debiti fino a 50.000 euro e può prevedere rate variabili e crescenti, anziché rate costanti.

Il piano di rateazione straordinario può essere ottenuto da persone fisiche e ditte individuali con regimi fiscali privilegiati, quando l’importo della singola rata è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente come risulta dall’indicatore della situazione reddituale (ISR) indicato nel modello Isee, ovvero dagli altri soggetti quando la rata è superiore al 10% del valore della produzione mensile e l’indice di liquidità, ricavato dai dati di bilancio, è compreso tra 0,5 e 1.

(continua “Cartella di pagamento: compensazione con i crediti d’imposta, modelli e divieti. Crediti verso la Pubblica Amministrazione”)

(per l’applicabilità in via retroattiva della disposizione sul numero massimo di rate impagate: “Dilazione di pagamento per le somme iscritte a ruolo: decadenza dal beneficio della rateazione con 8 rate non pagate per i piani esistenti al 22 giugno 2013”)

La misura del rischio operativo /2 – Significato di Leva Operativa

Prima di procedere, occorre distinguere tra le componenti di reddito che rimangono immutate, o variano, sulla base delle quantità prodotte (ed ipotizziamo pure vendute, per quieto vivere!) – pur nella consapevolezza che tale distinzione presenta limiti evidenti in ordine all’esistenza delle infinite sfumature indicate coi termini di costi “semi-fissi” e “semi-variabili”, o in ordine al periodo temporale in oggetto (nel lungo termine cadrebbe ogni distinzione e i costi sarebbero tutti variabili!).

Per quanto attiene ai ricavi, siccome non ci occuperemo delle organizzazioni non profit (anche dette “senza fine di lucro” per via del divieto di distribuzione degli utili) che si caratterizzano per la presenza di ricavi fissi derivanti da donazioni e contributi pubblici indipendenti dal volume dei servizi erogati, la componente in oggetto sarà considerata variabile.

Diversamente, i costi saranno distinti in fissi e variabili in base alla quantificazione del loro ammontare con l’aumento della quantità prodotta.

Se rileggiamo la formula della leva operativa (http://www.questidenari.com/?p=1022), questa indica che una determinata azienda, con una determinata struttura dei costi nell’esercizio n, per l’anno successivo può attendersi (ad esempio) un incremento dell’1,4% di reddito operativo (RO) se le vendite (RT) aumentano dell’1%. Ma vale anche il viceversa, nel senso della pari diminuzione dei profitti al pari calo delle vendite, come si evince dalla rappresentazione dei valori assoluti nell’esercizio speculare (n+1)’:

Tav. 1

Tav. 1: leva operativa e volumi di vendita

La Tav. 1 mostra chiaramente che una variazione positiva (+10%) delle quantità vendute (q), a parità di prezzo unitario di vendita (p), di incidenza unitaria del costo variabile (CVu) e di costi fissi (CF), produrrebbe un incremento del profitto nella misura del +14% (da 50 a 57), esattamente nelle proporzioni indicate dalla Leva Operativa (LO); al contrario, una contrazione delle vendite del 10% nell’esercizio (n+1)’ farebbe diminuire il profitto del 14% (da 50 a 43).

Se questo esempio evidenzia che la Leva Operativa esprime la “reattività”, ovvero la sensibilità dell’impresa a creare profitti, o a generare perdite, tuttavia almeno due questioni appaiono irrisolte:

1) cosa determina la suddetta “reattività”?

2) è necessario disporre di 2 schemi di Conto Economico successivi per eseguire il calcolo della Leva Operativa?

(continua http://www.questidenari.com/?p=1169)