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La circolare 24/E del 30 maggio 2011: esempi, elementi necessari, nota di variazione, sanzioni e termini di invio della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA (parte IV)

(continua dalla parte III: http://www.questidenari.com/?p=4490)

Nella comunicazione vanno indicati gli elementi necessari all’individuazione dei soggetti e delle operazioni.  Devono essere indicati la partita IVA o il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente, l’importo delle operazioni con evidenza dell’imponibile, dell’imposta, o della situazione che si tratta di operazioni non imponibili o esenti.

L’operazione non deve essere comunicata se l’importo diminuisce al di sotto dei 3.000 euro per effetto della nota di variazione in diminuzione, essendo stato inizialmente superiore allo stesso limite.

Invece, se per effetto della stessa nota di variazione in diminuzione l’importo rimane superiore a 3.000 euro, la comunicazione va effettuata per l’importo diminuito. Analogamente l’operazione viene comunicata nel momento in cui l’importo supera il limite di 3.000 euro per effetto della nota di variazione in aumento, essendo stato inizialmente inferiore allo stesso limite.

Se la variazione avviene dopo il termine previsto per la comunicazione, l’importo sarà indicato nella comunicazione relativa all’anno in cui la nota di variazione viene emessa.

Come già indicato, l’adempimento in oggetto ha cadenza annuale e deve essere assolto entro il 30 aprile di ciascun anno (termini di invio della comunicazione) con riferimento alle operazioni relative al precedente anno d’imposta. Solo per l’anno d’imposta 2010, il termine indicato è stato posticipato al 31/10/2011.

Scaduti i termini, il contribuente che intende rettificare o integrare la comunicazione, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine, può presentare una nuova comunicazione attraverso l’invio di file integralmente sostitutivi dei precedenti. Successivamente, oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto, si rende applicabile l’istituto del ravvedimento operoso in presenza delle condizioni previste dall’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n° 472.

L’omessa trasmissione della comunicazione, l’invio della stessa con dati incompleti o non rispondenti al vero, comportano l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.065 euro.

Tra gli esempi che è possibile indicare – sulla base degli elementi forniti dalla Circolare – vi è quello relativo all’acquisto, effettuato nel 2010 da parte di un’impresa, di un automezzo con valore 30.000 euro (Iva esclusa), pagato con acconto di 5.000 euro e successive rate. Dato che l’importo unitario è superiore alla soglia di 25mila euro prevista per l’anno 2010, l’operazione deve essere comunicata per lo stesso anno e, con riferimento alla comunicazione del 2011 e di ciascun anno di corresponsione delle rate, saranno oggetto di riepilogo i pagamenti effettuati, per l’importo complessivo delle somme versate, con indicazione della data di registrazione dell’ultimo pagamento effettuato nel campo “data dell’operazione”.

Un ulteriore esempio può riferirsi al caso di un gioielliere che vende merce ad un cliente non residente nel territorio nazionale. Dal giorno 01/07/2011, per le operazioni di importo almeno pari a 3.600 euro (Iva inclusa), è necessaria la schedatura del cliente con obbligo di indicazione del nome, cognome, data di nascita, comune o stato estero di nascita, provincia di nascita e Stato estero del domicilio fiscale.

(per i chiarimenti della circolare 28/E/2011 delle Entrate sugli obblighi per autoveicoli ed immobili, e per i dati identificativi che commercianti e artigiani devono ottenere dai clienti residenti sul territorio nazionale e non residenti si legga http://www.questidenari.com/?p=4654)

Rateizzazione delle multe: la Circolare 6535 del 22 aprile 2011

(continua da http://www.questidenari.com/?p=4060)

La possibilità del ricorso è esclusa per i soggetti che richiedono la rateazione della multa.

La Circolare 6535 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, emanata il 22 aprile scorso per offrire chiarimenti in merito agli aspetti innovativi della riforma del Codice della strada (Legge 120/2010 recante disposizioni in materia di sicurezza stradale), fornisce ulteriori indicazioni sull’argomento.

La riforma è ritenuta idonea ad incontrare le difficoltà dei meno abbienti (art. 202-bis: rateizzazione delle sanzioni pecuniarie); inoltre, essa è considerata adatta a disincentivare il contenzioso dato che i soggetti beneficiari della rateizzazione delle multe concretizzano la rinuncia al ricorso sia in sede amministrativa (http://www.questidenari.com/?tag=ricorso-al-prefetto) che giurisdizionale (http://www.questidenari.com/?tag=ricorso-al-giudice).

La sanzione pecuniaria, come è noto, potrà essere pagata a rate solo se quantificata in una somma almeno pari a 200 euro e se relativa a soggetto sanzionato la cui situazione economica, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi dopo aver conteggiato il numero dei componenti la famiglia, è da considerarsi disagiata. Il pagamento della multa potrà essere dilazionato fino ad un massimo di 60 rate mensili, ciascuna pari a non meno di 100 euro compresivi degli interessi di legge (ulteriori dettagli in http://www.questidenari.com/?p=2824).

La concessione della dilazione deve essere richiesta entro 30 giorni dalla notifica della violazione con apposita istanza che, inviata dall’interessato anche all’ufficio o Comando da cui dipendono gli accertatori, è finalizzata ad invitare l’Amministrazione a decidere in senso favorevole o meno entro 90 giorni dalla ricezione della stessa domanda.

In caso di accoglimento della richiesta, il mancato pagamento della prima rata, ovvero di due rate consecutive (successive alla prima versata), comporterà la decadenza dal beneficio.

La mancata risposta all’istanza entro il termine previsto è considerata diniego (silenzio-rigetto), da notificarsi all’interessato secondo le forme previste dall’art. 201 del Codice della Strada. Le stesse forme sono utilizzate pure per notificare l’accoglimento o il rigetto.

Il soggetto sanzionato, a partire dal giorno di notifica del rigetto o di comunicazione del silenzio-rigetto, dovrà eseguire il pagamento dell’intera multa entro 30 giorni.

Diversamente, sempre in caso di mancato accoglimento, il sanzionato può fare ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica per impugnare il provvedimento di rigetto oppure la comunicazione di silenzio-rigetto.

Risoluzione 131/E: codici tributo per canone Rai dei pensionati

Secondo l’art. 38, 8° del D.L. 78/2010 (http://www.questidenari.com/?p=2662), i soggetti che corrispondono redditi di pensione di ogni genere e gli assegni equiparati trattengono l’importo del canone Rai – dilazionato fino a un massimo di 11 rate mensili senza interessi a partire da gennaio 2011 – in relazione alle persone richiedenti con reddito annuo inferiore a 18 mila euro.

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 131/E del 17 dicembre 2010 (pdf) ha istituito i codici tributo da utilizzare per il versamento del canone dei pensionati ed ha stabilito termini, modalità di versamento e certificazione delle somme trattenute con provvedimento datato 29/09/2010 (protocollo n. 2010/133729).

I soggetti che corrispondono redditi di pensione, sottoposti al vincolo di tesoreria unica, versano gli importi trattenuti tramite modello “F24 enti pubblici” utilizzando il codice 393E denominato “Canone Rai – versamento somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi da pensione con vincolo di tesoreria unica – art. 38, c. 8, D.L. 78/2010” da indicarsi nel campo “codice tributo/causale” (in corrispondenza della cifra nella colonna “importi a debito versati”).

I soggetti che corrispondono redditi di pensione, non sottoposti al vincolo di tesoreria unica, versano gli importi trattenuti tramite modello “F24” utilizzando il codice 3935 denominato “Canone Rai – versamento somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi da pensione senza vincolo di tesoreria unica – art. 38, c. 8, D.L. 78/2010” esposto nella “Sezione Erario”.

Leasing – contabilizzazione col metodo patrimoniale e finanziario

L’adozione dei principi contabili nazionali o internazionali (http://www.questidenari.com/?tag=leasing) comporta la distinzione tra il metodo patrimoniale, risultato in linea con la prassi, ed il metodo finanziario per la contabilizzazione in bilancio delle operazioni derivanti da contratti di locazione finanziaria.

La nuova normativa, all’art. 2424 c.c., prevede che il soggetto locatore fornisca “separata indicazione” delle immobilizzazioni concesse in locazione finanziaria da iscriversi nella macroclasse B dell’attivo di bilancio, essendo tale disposizione riferita unicamente ai soggetti non operanti nei confronti del pubblico iscritti nell’elenco di cui all’art. 113 del T.U.B. (società finanziarie che svolgono attività soltanto verso altre società del gruppo di appartenenza, salvo che quest’ultimo non includa pure banche o intermediari finanziari che svolgono attività verso il pubblico) e per i quali non sono previsti ulteriori obblighi in Nota Integrativa; le altre società concedenti, ovvero quelle iscritte all’elenco dell’art. 106 del T.U.B. (intermediari finanziari) e all’albo di cui all’art. 13 del T.U.B. (banche), redigono il bilancio secondo le disposizioni del D.Lgs. 87/92 e del provvedimento Banca d’Italia 31 luglio 1992.

Invece, riguardo alla disciplina civilistica del locatario, il Legislatore ha confermato la prassi dell’utilizzo del metodo patrimoniale per la rappresentazione in bilancio delle operazioni integrandola con l’applicazione del metodo finanziario per i contratti di leasing finanziario, relativamente all’informativa della Nota Integrativa. Per esattezza, la formulazione del n° 22 aggiunto all’art. 2427 c.c. (con la Riforma del diritto societario) precisa che nella N.I. al bilancio devono essere descritte “le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all’onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l’onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all’esercizio, l’ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell’esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all’esercizio”. La determinazione del valore attuale delle rate non scadute, da effettuarsi sulla base di un tasso di interesse effettivo, comporta l’estrapolazione di un saggio non solo comprensivo del tasso di interesse passivo ma pure di tutta quella serie di oneri (diritti fissi, ad esempio) che, se influenti in misura significativa ai fini delle operazioni di calcolo, devono essere oggetto di specifica valutazione a seconda della formulazione contrattuale.

In particolare, col metodo patrimoniale il locatore iscrive in attivo dello Stato Patrimoniale le immobilizzazioni ed i relativi ammortamenti, mentre le stesse immobilizzazioni acquisite con la locazione finanziaria non compaiono nello SP del locatario che ne rileva i soli effetti dei canoni periodici corrisposti nel Conto Economico. Tale procedura, evidentemente, è in contrasto col dettato dei principi contabili internazionali e non consente una piena applicazione del principio della prevalenza della sostanza (operazione di finanziamento) sulla forma (osservanza rigida del contratto), motivo che ha indotto il legislatore ad intervenire con l’informativa specifica della Nota Integrativa.

Sulla base delle definizioni fornite dallo IAS n° 17, in caso di rappresentazione contabile di un contratto di leasing finanziario, occorre invece applicare il metodo finanziario perché si rende necessario un tipo di rilevazione che rifletta la sostanza contrattuale, anziché la forma.

In termini contabili, il locatario iscrive in attivo dello Stato Patrimoniale il bene acquistato al netto della posta rettificativa (ammortamento), nel passivo il corrispondente debito verso il concedente e nel Conto Economico gli oneri finanziari secondo il principio di competenza.

Sempre sulla base dello IAS 17, in caso di rappresentazione di leasing operativo occorre soltanto imputare a Conto Economico il canone periodico (contabilizzazione del contratto d’affitto).

(continua)

(per le novità fiscali sul leasing immobiliare introdotte dalla Legge di stabilità 2011 si legga http://www.questidenari.com/?p=3418)

Sospensione rata del mutuo prima casa: da oggi la richiesta per chi ha perso il lavoro o ha ristrutturato l’immobile

Reddito ISEE del nucleo familiare non superiore a 30.000 euro annui e mutuo per acquisto prima casa di importo non superiore a 250.000 euro con ammortamento in corso da almeno 1 anno: da oggi 15 novembre coloro che rientrano in questi parametri possono richiedere la sospensione delle rate di pagamento al verificarsi di determinate condizioni.

Tutti i requisiti soggettivi necessari per il beneficiario, le modalità di funzionamento e le cause di sospensione, nonché la specifica documentazione da produrre per l’accesso al Fondo Solidarietà Mutui, le cui risorse sono disponibili fino ad esaurimento dei 20 milioni di euro stanziati, sono disponibili alla pagina http://www.questidenari.com/?p=3214 dove è possibile trovare il link al sito del Dipartimento del Tesoro per scaricare la modulistica da presentare in banca.

(per la scelta tra il mutuo a tasso fisso ed il mutuo a tasso variabile al marzo 2011 si legga http://www.questidenari.com/?p=3794)