Archivi tag: vincolo

Preclusione alla autocompensazione dal 1° gennaio 2011

Come stabilito dall’art. 31 della Legge 30 luglio 2010, n° 122, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 31 maggio 2010, n° 78 (http://www.questidenari.com/?tag=dl-3152010-78),  dal 1° gennaio 2011 la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali è vietata fino al limite dell’importo dei debiti di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali sia scaduto il termine di pagamento e non sia intervenuto un provvedimento di sospensione della riscossione per impugnativa dell’atto da parte del contribuente (preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi).

Ad esempio, crediti erariali per Iva o per imposte sui redditi non sono compensabili in F24 con altri tributi se il contribuente ha debiti per imposte e accessori iscritti a ruolo definitivo, per un importo complessivo superiore ad € millecinquecento, la cui data di pagamento sia già venuta a scadenza.

In caso di inosservanza del divieto è applicata una sanzione pari al 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo fino a concorrenza dell’ammontare compensato indebitamente, ed in ogni caso non superiore al 50% di quanto indebitamente compensato.

Invece, i precedenti vincoli alla compensazione con altri tributi o contributi restano in vigore per i crediti Iva di importo superiore a 10.000 o 15.000 euro: la preventiva presentazione della dichiarazione Iva annuale separata, l’ottenimento del “visto di conformità” da un professionista (importo sopra i 15.000 euro) o dal collegio sindacale se la società affida ai sindaci la revisione legale, l’obbligo successivo di realizzare la compensazione del credito Iva unicamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel), l’impossibilità di utilizzare in compensazione il credito Iva superiore a 10.000 euro a mezzo servizi di home banking e remote banking (fonte: Corriere della Sera del 29 dicembre 2010).

Risoluzione 131/E: codici tributo per canone Rai dei pensionati

Secondo l’art. 38, 8° del D.L. 78/2010 (http://www.questidenari.com/?p=2662), i soggetti che corrispondono redditi di pensione di ogni genere e gli assegni equiparati trattengono l’importo del canone Rai – dilazionato fino a un massimo di 11 rate mensili senza interessi a partire da gennaio 2011 – in relazione alle persone richiedenti con reddito annuo inferiore a 18 mila euro.

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 131/E del 17 dicembre 2010 (pdf) ha istituito i codici tributo da utilizzare per il versamento del canone dei pensionati ed ha stabilito termini, modalità di versamento e certificazione delle somme trattenute con provvedimento datato 29/09/2010 (protocollo n. 2010/133729).

I soggetti che corrispondono redditi di pensione, sottoposti al vincolo di tesoreria unica, versano gli importi trattenuti tramite modello “F24 enti pubblici” utilizzando il codice 393E denominato “Canone Rai – versamento somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi da pensione con vincolo di tesoreria unica – art. 38, c. 8, D.L. 78/2010” da indicarsi nel campo “codice tributo/causale” (in corrispondenza della cifra nella colonna “importi a debito versati”).

I soggetti che corrispondono redditi di pensione, non sottoposti al vincolo di tesoreria unica, versano gli importi trattenuti tramite modello “F24” utilizzando il codice 3935 denominato “Canone Rai – versamento somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi da pensione senza vincolo di tesoreria unica – art. 38, c. 8, D.L. 78/2010” esposto nella “Sezione Erario”.