Bot annuali: l’asta del Tesoro 12 aprile 2011

Il MEF ha disposto per quest’oggi 12 aprile 2011 l’emissione dei Buoni Ordinari del Tesoro annuali da collocarsi col sistema dell’asta competitiva e con regolamento 15/04/2011. Non vengono offerti i Bot trimestrali.

I Bot 12 mesi, emessi per 7.5 miliardi di euro, hanno scadenza 16 aprile 2012 (367 giorni). I Bot annuali (ISIN IT0004706914, 1° tranche, emissione 15/04/2011) hanno fatto registrare rendimento medio ponderato pari all’1,98% (in lieve calo rispetto al 2,098% di marzo) e rapporto di copertura pari a 1.73 derivante da richieste per oltre 12,94 miliardi di euro. Secondo Assiom Forex (fonte: Il Sole 24 Ore Radiocor), l’applicazione delle commissioni massime comporta un rendimento semplice netto pari all’1,42%.

Fonte: Dipartimento del Tesoro

(per l’asta Bot annuali dell’11 maggio 2011 si veda http://www.questidenari.com/?p=4151)

Aumento del costo del denaro in aprile ed effetti sulle previsioni dei tassi Euribor e Irs

Attendista riguardo ai riflessi sull’economia reale delle catastrofi nipponiche, e sensibile alla difesa del livello dei prezzi col settore manifatturiero tedesco al limite della capacità produttiva, Trichet ha invertito la rotta dei tassi di riferimento in Europa.

Nonostante la crisi nordafricana continui a far lievitare il prezzo del petrolio, il livello dell’inflazione nell’area euro – registrato a marzo al 2,6% annuo senza alcun contributo sostanzioso della ripresa economica globale – non appare preoccupante ma di certo si colloca al di sopra del livello di guardia fissato dalla Bce al 2%. In un contesto che, in ogni caso, vede l’inflazione “core” (scevra dalle componenti più volatili dell’energia) trovarsi all’1,5% circa.

In condizioni di saggi reali negativi, la mossa di Trichet – da intendersi pure come finalizzata ad azzerare gli stessi tassi – genera ulteriori attese di rialzo del costo base del denaro: ora fissato all’1,25% (+0,25% anche per il tasso di finanziamento marginale, idem per il tasso sui depositi delle banche commerciali), con molta probabilità nei prossimi mesi sarà oggetto di ulteriori ritocchi, anche se le previsioni oggi rilevate appaiono azzardate in relazione all’irrisolto problema dei bilanci pubblici europei esposti a questa tipologia di rischio.

L’Euribor ha proseguito la sua marcia al rialzo con il ritmo consueto, senza particolari reazioni alle dichiarazioni di Trichet esternate a marzo circa l’aumento di un quarto di punto,

arrivando sino a quota 1,294% sulla scadenza trimestrale al giorno 8 aprile 2011:

Le previsioni degli operatori di mercato, sopra anticipate, scontano da tempo altri tre incrementi dei tassi (da 0,25% ognuno) per la fine 2011, come appare dai future sull’Euribor 3 mesi registrati sulla piazza di riferimento internazionale del Liffe di Londra alla chiusura di venerdi 8 aprile 2011

giu 11 – 1,58% (era 1,47% a fine febbraio)

set 11 – 1,92% (era 1,71% a fine febbraio)

dic 11 – 2,195% (era 1,94% a fine febbraio),

mentre la restituzione dei tassi impliciti nei derivati fino al 2017 indica il superamento della soglia del 3% nel 2013 e del 4% per la fine del 2015:

giu 12 – 2,665%

dic 12 – 2,985%

giu 13 – 3,21%

dic 13 – 3,415%

giu 14 – 3,59%

dic 14 – 3,75%

giu 15 – 3,88%

dic 15 – 4,045%

giu 16 – 4,1%

dic 16 – 4,15%

mar 17 – 4,15%.

D’altro canto la mossa di Trichet, accompagnata da una velata allusione ai prossimi rialzi con le parole secondo cui “i tassi rimangono ancora bassi”, alimenta la propensione al rischio degli operatori di mercato che credono nella prossima crescita economica e suddividono per la prima volta l’Eurozona in tre gironi danteschi: quello virtuoso delle centrali Germania e Francia, l’opposto periferico di Grecia, Irlanda e Portogallo, e quello di mezzo con Italia (http://www.questidenari.com/?tag=btp) e Spagna. La recente richiesta di aiuti finanziari del Portogallo, la crescita economica già moderata ed ora colpita dalle accresciute difficoltà di accesso ai finanziamenti da parte delle imprese, e gli effetti sulle materie prime della crisi nordafricana appaiono assumere una dimensione di scarso rilievo, in gran parte sottovalutata ad avviso dello scrivente.

In questo scenario il Bund tedesco, che attualmente offre tra il 3.4% ed il 3.5% di rendimento, sembra destinato a conoscere tassi in salita ancora per diversi mesi. Ecco il future sull’Eurex del decennale tedesco al giorno 8 aprile:

giu 11 – 120,04 (era 122,75 a fine febbraio)

set 11 – 119,53 (era 122,27 a fine febbraio)

dic 11 – 118,94.

Anche gli altri rendimenti dei titoli di Stato dovrebbero seguire questo andamento rialzista nelle prossime settimane, sia pure con una moderazione (caratterizzante la crescita nella parte centrale e finale della curva) lontana dalle impennate registrate fino a febbraio.

E stessa fase di crescita moderata potrebbe conoscere l’Irs, parametrato anche al Bund decennale, i cui valori di riferimento per le rate di mutuo a tasso fisso sono lievitati nelle ultime settimane (http://www.questidenari.com/?p=3794) assieme ai valori dell’Euribor:

5 anni – 3,16%

10 anni – 3,72% (era 3,44% a fine febbraio)

15 anni – 4,01% (era 3,74% a fine febbraio)

20 anni – 4,09% (era 3,82% a fine febbraio)

25 anni – 4,04% (era 3,77% a fine febbraio)

30 anni – 3,94% (era 3,67% a fine febbraio)

40 anni – 3,83%.

(per i tassi Irs ed Euribor al 9 maggio 2011 e le previsioni Euribor 3 mesi fino al 2017 si legga http://www.questidenari.com/?p=4126)

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Chiusura di bilancio 2010 per Generali. Chiude anche Geronzi

Dal risultato operativo di gruppo a 4,1 miliardi di euro (+11,7% rispetto all’anno prima), Generali chiude il bilancio dell’esercizio 2010 (http://www.questidenari.com/?tag=risultati-31-dicembre-2010) con l’utile netto a quota 1,7 miliardi (+30%).

Al risultato operativo hanno contribuito il segmento vita con 3,02 miliardi di euro (+23,5%: miglior risultato di sempre) ed il segmento danni con 1,12 miliardi (-11,4%).

Nonostante la crescita della raccolta premi (73,2 miliardi di euro a +3,8%) e la diminuzione dell’incidenza dei sinistri catastrofali (-1,9%), gli indicatori di efficienza gestionale segnalano problemi sul combined ratio (costi gestionali e per sinistri divisi per i premi del ramo danni), attestatosi a 98.8 contro il 98.3 del 2009, e sul rapporto fra utile netto e raccolta fermo al 2,3%.

Generali ha annunciato l’aumento del dividendo a 0,45 euro per azione (+28,6%).

Dopo il +3% di ieri, continua la salita del titolo in Borsa successiva alle dimissioni di Cesare Geronzi dalla carica di presidente della società triestina.

Brinda anche Geronzi, considerato da alcuni un pilastro del capitalismo relazionale nostrano, familistico e lontano dai canoni della meritocrazia: 16,65 milioni di euro per la sua buonuscita a seguito delle dimissioni dal board e da tutti gli incarichi che occupava per la Compagnia da meno di un anno (fonte: IlSole24Ore).

Prosit.

Il ricorso al Prefetto contro il verbale di contestazione della violazione al Codice della Strada

(continua dall’articolo http://www.questidenari.com/?p=3853)

Tuttavia, se si ritiene esistano validi motivi per opporsi al verbale che indica l’infrazione commessa, è possibile ricorrere al Prefetto ed evitare (almeno temporaneamente) il pagamento della multa.

Il ricorso al Prefetto è di tipo amministrativo, ovvero non sarà espressa alcuna valutazione sul merito dell’accertamento ma saranno valutati eventuali errori riportati sul verbale relativamente a (es.) numero di targa, nome del proprietario e tipo di veicolo, data e luogo di contestazione dell’infrazione, etc.

Entro i 60 giorni previsti dalla data della violazione in caso di contestazione immediata, o previsti dal giorno di notifica del verbale da parte del servizio postale, se non è stata pagata la multa possono ricorrere al Prefetto il trasgressore, il proprietario del veicolo o il genitore del minore trasgressore.

Il ricorso va presentato a mezzo raccomandata A.R. (fac-simile sul sito web della Polizia di Stato www.poliziadistato.it in formato pdf): in esso è contenuta l’indicazione se la contestazione è stata immediata, o meno, ed è esplicitata la richiesta di archiviazione del verbale.

Il ricorso al Prefetto prevede il “silenzio-assenso” che comporta l’automatico accoglimento qualora trascorrano oltre 120 giorni dalla data di ricezione degli atti dal Comando (ovvero 180 se il ricorso non è presentato direttamente al Prefetto ma al Comando di Polizia a cui appartengono gli agenti accertatori) fino al giorno di emissione dell’ordinanza-ingiunzione. Dal Codice della Strada:

Art. 204. Provvedimenti del Prefetto

1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall’ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l’accertamento, adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell’articolo 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell’articolo 195, comma 2. L’ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all’autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l’accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.

Se il ricorrente chiede di essere ascoltato, detto periodo di 120 giorni è sospeso dalla data in cui viene notificato l’invito a presentarsi in audizione fino al giorno dell’audizione stessa. In caso di assenza non giustificata, il Prefetto non sarà più obbligato ad ascoltare il ricorrente (CdS: art. 204, 1-ter).

Siccome il ricorso deve essere presentato al Prefetto della provincia dove è avvenuta la violazione, la mancata indicazione di tale informazione sul verbale può essere motivo di annullamento dello stesso.

In caso il ricorso venga respinto, l’ordinanza-ingiunzione – notificata entro 150 giorni dalla sua adozione (art. 204, 2°) a pena di decadenza dell’obbligo di pagamento – deve essere motivata: ciò implica che in caso di assenza della motivazione, ovvero se mancano i riferimenti al caso specifico, l’ordinanza è impugnabile di fronte al Giudice di Pace. Il ricorso al Giudice di Pace deve avvenire entro il termine di giorni 30 dalla notifica dell’ordinanza con esito negativo (per conoscere con celerità lo stato del procedimento amministrativo on line si utilizzi il link contenuto nell’articolo http://www.questidenari.com/?p=3345).

Col respingimento del ricorso, il Prefetto ingiunge il pagamento della multa raddoppiata (e gravata di ulteriori spese) entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza.

(continua http://www.questidenari.com/?p=4060)