Archivi tag: verbale

Multe per infrazioni al Codice della Strada: termini di pagamento e di notifica del verbale

Ad esclusione dei casi più gravi in cui si commette reato ed interviene la sentenza del giudice (guida in stato di ebbrezza o rifiuto di sottoporsi ad alcoltest, oppure guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o senza aver conseguito la patente, omissione di soccorso a seguito di incidente), le infrazioni al Codice della Strada sono punite con la sola sanzione amministrativa, talvolta seguita dalla sanzione accessoria.

L’estinzione della sanzione amministrativa avviene con il pagamento di una somma in denaro pari alla multa stessa se, in caso di riconoscimento da parte del conducente della propria responsabilità, quest’ultimo trova sul parabrezza dell’auto il “preavviso” lasciato dall’agente accertatore; in tal caso il pagamento va effettuato entro il termine indicato sul preavviso stesso. Anche in caso di contestazione immediata la somma da versare sarà identica.

Diversamente, rendendosi necessaria l’individuazione del proprietario del veicolo e la spedizione dell’atto giudiziario al suo indirizzo di residenza a mezzo raccomandata, la sanzione sarà gravata da spese di accertamento e di notifica, normalmente al di sotto dei 15 euro.

Una volta spedito l’atto, il verbale di accertamento della violazione – che non è stato consegnato al trasgressore perché lontano dall’auto in sosta vietata (ad esempio) o a causa delle condizioni del traffico – è notificato al proprietario del veicolo entro 90 giorni dalla data di accertamento, con computo dei giorni a partire da quello successivo alla data dell’infrazione. In caso di contestazione immediata, è utile rammentare che il verbale si intende notificato anche se il trasgressore rifiuta di riceverne copia, mentre sono previsti 100 giorni per la notifica al proprietario (http://www.questidenari.com/?p=2824).

Il verbale si intende notificato dal Comando da cui dipendono gli accertatori nel giorno di consegna al servizio postale, al messo comunale o all’ufficiale giudiziario. Ciò implica che la consegna al proprietario oltre il termine stabilito non invalida il verbale se i motivi del ritardo non sono riconducibili al Comando; se invece il ritardo è dovuto al Comando, l’obbligo di pagamento si estingue.

Ai fini della decorrenza dei termini di pagamento o di presentazione del ricorso (al Prefetto o al Giudice di Pace), il verbale si considera notificato se la relativa raccomandata è ricevuta da persona di età almeno pari ad anni 14. In caso di rifiuto, ovvero in caso di assenza, il servizio postale effettua un secondo tentativo di notifica (con l’avviso di giacenza) della durata di 10 giorni, trascorsi inutilmente i quali l’atto si intende notificato a partire dalla data di consegna del primo avviso.

Avvenuta la notifica del verbale, il pagamento completo delle somme deve verificarsi entro 60 giorni di calendario (a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è stata commessa l’infrazione in caso di contestazione immediata, o a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il verbale è stato notificato dal servizio postale); diversamente si realizza l’iscrizione a ruolo per importo pari alla metà del massimo previsto per la specifica violazione e con tempi di notifica pari a 5 anni.

(continua http://www.questidenari.com/?p=3917)

Violazione del Codice della Strada: informazioni on-line sul ricorso al Prefetto contro il verbale

E’ ancora in fase di sviluppo, ma già attivo e fruibile dagli utenti interessati, il sito web del Ministero dell’Interno predisposto per conoscere l’esito del ricorso al Prefetto contro i verbali elevati dagli agenti accertatori.

Per i cittadini in generale, una sanzione amministrativa irrogata per illecito amministrativo ha finalità punitiva e produce effetti sul patrimonio come nel caso della sanzione pecuniaria, della confisca e del fermo amministrativo (http://www.questidenari.com/?tag=fermo-amministrativo). All’origine della sanzione può esservi stata un’infrazione al Codice della Strada (http://www.questidenari.com/?tag=nuovo-cds), ovvero altri illeciti per violazione di leggi finanziarie e tributarie e degli assegni bancari.

I vantaggi della nuova soluzione telematica sono evidenti: ad esempio, prima che il Ministero e la Prefettura di Roma collaborassero per approntare www.sana.interno.it, quanti avevano fatto ricorso a partire dal 2007 contro un verbale – ricevuto per infrazioni contestate da Polizia Municipale e Ausiliari del traffico del Comune di Roma – dovevano recarsi personalmente presso gli uffici di via Ostiense 131 ed affrontare file estenuanti prima di venire a conoscere l’esito del ricorso.

Adesso, invece, agli stessi ricorrenti basta collegarsi on line al sito SANA (sistema informativo SANzionatorio Amministrativo) e seguire la procedura guidata indicando la Prefettura, il criterio di ricerca per numero di verbale o per numero di protocollo, l’organo accertatore (vigili urbani o altro), la data della multa, etc.

L’iter consente di conoscere in tempo reale lo stato del proprio procedimento amministrativo, stampare l’ordinanza di accoglimento o di rigetto, oppure ottenere informazioni sulla data di audizione (se richiesta).

Il servizio di “ricerca procedimento” dell’area “SAN.A. – per il cittadino” è disponibile per le Prefetture di Roma, Milano, Napoli, Palermo, Agrigento, Trieste, Venezia, Padova, Pistoia, Rieti, Terni e Teramo, ed è in corso di attivazione per Vicenza, Brindisi, Lecce, Taranto, Perugia, Firenze, Bologna, Piacenza, Torino, Genova, Cagliari.

A breve il sito fornirà informazioni sullo stato dei ricorsi contro verbali redatti da Carabinieri e Polizia Stradale (fonte: IlMessaggero.it), mentre è in corso di valutazione la possibilità di consentire la presentazione del ricorso direttamente on line.

Comunicazione per l’individuazione del trasgressore alla guida: sanzione pecuniaria e ricorso

L’art. 126-bis del nuovo Codice della Strada, al secondo comma, prevede che – entro 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione privo degli estremi identificativi del trasgressore – il proprietario del veicolo (o l’obbligato solidale) fornisca comunicazione dei dati personali e della patente necessari ad identificare il conducente responsabile dell’infrazione. In caso di omissione della comunicazione (per la decurtazione dei punti patente prevista dalle novità 2010 del CdS: http://www.questidenari.com/?tag=punti), il proprietario – ovvero l’obbligato in solido – è soggetto alla sanzione amministrativa dal minimo di euro 263 al massimo di euro 1.050.

Sempre l’art. 126-bis, 2° chiarisce che la contestazione si intende definita a seguito di pagamento della sanzione pecuniaria, ovvero di conclusione dei procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi, o di decorso dei termini per proporre gli stessi ricorsi.

Pertanto, il proprietario (o il cointestatario) del veicolo che abbia proposto ricorso sarà punito con la “multa supplementare” per mancata comunicazione dei dati solo al termine dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi che lo abbiano visto soccombente.

Con una nota del Ministero dell’Interno, inoltre, si spiega che l’obbligo di indicazione del conducente è da considerarsi adempiuto allorquando il ricorso contiene il nome del trasgressore, anche in caso di mancata compilazione del modulo allegato al verbale (fonte: IlSole24Ore.com).

In ultimo, la nota ministeriale sottolinea che, una volta a conoscenza dell’esito del ricorso contrario all’opponente, gli organi di polizia inviano al proprietario del veicolo un nuovo modulo per la comunicazione dei dati.

Legge 120/10 – le contravvenzioni nel nuovo Codice della Strada

A 15 giorni di distanza dalla pubblicazione sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 luglio 2010, la legge 120 entrerà in vigore nella parte dell’abbreviazione dei tempi di notifica della multa.

Dal 13 agosto 2010, infatti, le violazioni al Codice della Strada (http://www.questidenari.com/?tag=nuovo-cds) – commesse in data successiva all’entrata in vigore delle nuove norme sulla circolazione – saranno notificate a mezzo verbale entro i 90 giorni successivi all’infrazione. In caso di contestazione immediata, invece, viene introdotto il termine di 100 giorni per la notifica all’eventuale obbligato in solido (generalmente cointestatario dell’automezzo).

La possibilità di rateizzare la multa è stata sottoposta a diverse condizioni.

Anzitutto, il trasgressore – per una o più violazioni accertate contestualmente per importo superiore a 200 euro – deve essere titolare di un reddito (risultante dall’ultima dichiarazione) non superiore ad euro 10.628,16 aumentato di euro 1.032,91 per ciascun familiare convivente.

La richiesta di rateizzazione deve essere inviata in carta semplice al Prefetto competente per territorio se la violazione al codice è stata accertata da Carabinieri, Polizia di Stato o Guardia di Finanza, mentre la stessa domanda deve essere inviata al Sindaco del Comune se la violazione è stata accertata dalla Polizia Municipale.

Col minimo di 100 euro per ogni rata, la dilazione non può superare le 12 rate se l’importo da pagare è inferiore a 2.000 euro, non può superare le 24 rate se l’importo da pagare è compreso tra 2.000 e 5.000 euro, e non può superare le 60 rate se l’importo da pagare supera i 5.000 euro.

Ma le novità del codice stradale riguardano pure il ricorso al Giudice di Pace (art. 204-bis del CdS).

A partire dalla data di notifica degli atti, il termine di fissazione dell’udienza non potrà eccedere i 30 giorni (60 giorni per i residenti all’estero che intendono ricorrere).

Il termine è ridotto a 20 giorni in caso l’opponente richieda la sospensione del provvedimento, che può essere disposta dal giudice solo per gravi e documentati motivi in prima udienza, ed è impugnabile in tribunale.

Inoltre, si ricorda che dal 1° gennaio 2010 è necessario versare il “contributo unificato” pari a 30 euro (o 70 euro per sanzioni superiori ad euro 1.500) ed acquistare marche da bollo per euro 8: dette somme saranno recuperate solo se il giudice accoglierà le ragioni del ricorrente.

Il ricorso al Giudice di Pace contro la contravvenzione può essere presentato dal trasgressore, dal proprietario del veicolo a cui è giunta la notifica, dal legale rappresentante della società a cui è intestato il veicolo, o dal genitore del minorenne.

L’impugnazione dell’atto deve avvenire – su carta libera – entro 60 giorni dalla notifica, ed è possibile richiedere l’archiviazione della sanzione, oppure la sua modifica in altra sanzione, o infine la rateizzazione della sanzione pecuniaria.

Il ricorso al Giudice di Pace comporta l’applicazione della sanzione minima in caso di mancato accoglimento; contro la sentenza è possibile ricorrere in Cassazione.

Il ricorso al Prefetto comporta l’applicazione della sanzione doppia in caso di rigetto; contro la sentenza è possibile ricorrere al Giudice di Pace.

(per il termine a partire dal quale vengono abbreviati i tempi di notifica delle multe si legga anche la seconda Circolare del Ministero dell’Interno http://www.questidenari.com/?p=2857)

(per l’ottenimento di informazioni dalla rete Internet sull’esito del ricorso al Prefetto: http://www.questidenari.com/?p=3345)

(per approfondimenti sui tempi di notifica del verbale e sui tempi di pagamento della multa si veda http://www.questidenari.com/?p=3853)

(per i chiarimenti sulla rateizzazione delle multe forniti dalla Circolare 6535 del 22 aprile 2011 si legga http://www.questidenari.com/?p=4111)

Orientamenti della Cassazione su studi di settore e disposizioni su contenzioso pendente – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 14 aprile 2010

Con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 14/04/2010 vengono illustrati gli ultimi orientamenti della Cassazione in materia di studi di settore e vengono fornite disposizioni sul contenzioso pendente.

In sintesi, la circ. 19/E/2010 afferma che

–        il contraddittorio permette all’Ufficio di confrontare la presunzione relativa allo scostamento rilevato e la realtà economica del contribuente

–        l’Ufficio è obbligato ad invitare il contribuente a fornire i propri chiarimenti in contraddittorio

–        in caso di mancata attivazione del contraddittorio, rilevata dal contribuente nel corso del giudizio di prime cure, gli uffici ometteranno di coltivare le controversie

–        non rappresenta una carenza di motivazione dell’atto di accertamento la mancata indicazione delle ragioni per cui sono stati disattesi i rilievi puntuali del contribuente, qualora dette ragioni, esplicitate dall’Ufficio in sede di contraddittorio, siano riportate nel verbale redatto e consegnato al contribuente stesso

–        l’inerzia del contribuente a seguito di invito al contraddittorio fa sì che l’atto possa essere motivato unicamente in applicazione dello studio di settore e che, in caso di soccombenza dell’Agenzia, si possa procedere a compensazione delle spese di giudizio.