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Neopatentati alla guida: potenza specifica e assoluta per il primo anno, limiti di velocità e sanzioni

Lo scorso 9 febbraio sono entrati in vigore i limiti previsti per i neopatentati che, durante il primo anno di ottenimento della patente “B”, non possono guidare automobili di potenza specifica superiore a 55 kiloWatt per tonnellata né veicoli di categoria M1 (autovetture e pullmini adibiti al trasporto di persone fino a 9 posti compreso il conducente) di potenza assoluta superiore a 70 kW.

Detti limiti sono in vigore a prescindere dall’età anagrafica del neopatentato e quindi si applicano pure a chi, dopo aver perso tutti i punti, consegue di nuovo il documento.

Pertanto, sono soggetti alla nuova norma di cui all’art. 117 del Codice della Strada modificato dalla Legge 120/2010 (http://www.questidenari.com/?tag=neopatentato) tutti coloro che superano l’esame per il conseguimento della licenza di guida a partire dalla data del 09/02/2011. Gli stessi neopatentati, per un periodo di tempo pari a tre anni dal conseguimento della patente, osservano il divieto di superare la velocità massima di 100 Km/h in autostrada e 90 Km/h sulle strade extra-urbane.

E’ previsto il pagamento di una sanzione amministrativa per la somma da euro 152 a 608 a carico del titolare della patente che nei primi 3 anni dal conseguimento della stessa circola commettendo infrazione ai descritti limiti di guida e di velocità, nonché l’applicazione della sanzione accessoria amministrativa della sospensione della validità della patente da 2 a 8 mesi.

Art. 117 – Limitazioni nella guida

(omissis)

2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.

2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all’articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n° 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida. (*)

(omissis)

4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell’esame di cui all’art. 121.

5. Il titolare di patente di guida italiana che nei primi tre anni dal conseguimento della patente circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 152 a euro 608. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (**)

(*) Comma modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n° 120. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della Legge 120/2010.

(**) Comma modificato dal D.M. 22 dicembre 2010, in G.U. n° 305 del 31/12/2010.

In particolare, la potenza specifica (riferita alla tara) si calcola rapportando i dati di potenza (in kW) e tara (in tonnellate) verificabili dalla carta di circolazione dei veicoli immatricolati dopo il 04/10/2007, dove la tara è la somma della massa del veicolo vuoto e di quella del conducente (pari a 75 Kg. per definizione). Il risultato deve essere accurato fino al terzo decimale, ovvero un veicolo di potenza pari a 55,001 kW/t non può essere guidato da un neopatentato.

Per tutti gli altri veicoli immatricolati prima del 4 ottobre 2007, ad eccezione di qualche esemplare immatricolato con sistemi non meccanografici prima del 1977 per il quale occorrerà rivolgersi al costruttore, la Motorizzazione pubblicherà sul sito www.ilportaledellautomobilista.it il dato relativo alla potenza specifica a cui si potrà risalire digitando la targa del veicolo (la sovrapposizione di norme nazionali ed europee emanate nel corso del tempo, infatti, ha creato problemi di determinazione dell’esatto valore della tara). O ancora, il proprietario potrà chiedere la ristampa aggiornata della carta di circolazione.

A breve sarà disponibile l’applicativo per smartphone “i-patente”, mentre per i nuovi veicoli privi di targa è necessario chiedere al venditore la dichiarazione di responsabilità (fonte: IlSole24Ore.com).

(per approfondimenti sui limiti di guida e velocità per neopatentati, e sui casi di revoca della patente previsti dal CdS, si legga http://www.questidenari.com/?p=3725)

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Violazione del Codice della Strada: informazioni on-line sul ricorso al Prefetto contro il verbale

E’ ancora in fase di sviluppo, ma già attivo e fruibile dagli utenti interessati, il sito web del Ministero dell’Interno predisposto per conoscere l’esito del ricorso al Prefetto contro i verbali elevati dagli agenti accertatori.

Per i cittadini in generale, una sanzione amministrativa irrogata per illecito amministrativo ha finalità punitiva e produce effetti sul patrimonio come nel caso della sanzione pecuniaria, della confisca e del fermo amministrativo (http://www.questidenari.com/?tag=fermo-amministrativo). All’origine della sanzione può esservi stata un’infrazione al Codice della Strada (http://www.questidenari.com/?tag=nuovo-cds), ovvero altri illeciti per violazione di leggi finanziarie e tributarie e degli assegni bancari.

I vantaggi della nuova soluzione telematica sono evidenti: ad esempio, prima che il Ministero e la Prefettura di Roma collaborassero per approntare www.sana.interno.it, quanti avevano fatto ricorso a partire dal 2007 contro un verbale – ricevuto per infrazioni contestate da Polizia Municipale e Ausiliari del traffico del Comune di Roma – dovevano recarsi personalmente presso gli uffici di via Ostiense 131 ed affrontare file estenuanti prima di venire a conoscere l’esito del ricorso.

Adesso, invece, agli stessi ricorrenti basta collegarsi on line al sito SANA (sistema informativo SANzionatorio Amministrativo) e seguire la procedura guidata indicando la Prefettura, il criterio di ricerca per numero di verbale o per numero di protocollo, l’organo accertatore (vigili urbani o altro), la data della multa, etc.

L’iter consente di conoscere in tempo reale lo stato del proprio procedimento amministrativo, stampare l’ordinanza di accoglimento o di rigetto, oppure ottenere informazioni sulla data di audizione (se richiesta).

Il servizio di “ricerca procedimento” dell’area “SAN.A. – per il cittadino” è disponibile per le Prefetture di Roma, Milano, Napoli, Palermo, Agrigento, Trieste, Venezia, Padova, Pistoia, Rieti, Terni e Teramo, ed è in corso di attivazione per Vicenza, Brindisi, Lecce, Taranto, Perugia, Firenze, Bologna, Piacenza, Torino, Genova, Cagliari.

A breve il sito fornirà informazioni sullo stato dei ricorsi contro verbali redatti da Carabinieri e Polizia Stradale (fonte: IlMessaggero.it), mentre è in corso di valutazione la possibilità di consentire la presentazione del ricorso direttamente on line.