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BTP Italia 22.04.2017 (ISIN IT0004917958): tasso definitivo al 2,25%

E’ rimasto invariato al 2,25%, pari al minimo garantito, il tasso cedolare (reale) annuo definitivo pagato in due cedole semestrali dal BTP Italia 22.04.2017 (ISIN IT0004917958, godimento e regolamento 22 aprile 2013, scadenza 22 aprile 2017).

La cedola semestrale posticipata è pari alla metà del tasso cedolare (reale) annuo definitivo moltiplicato per il capitale rivalutato.

La rivalutazione semestrale del capitale, corrisposta unitamente alla cedola, è calcolata in base all’Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI senza tabacchi) applicato al valore nominale acquistato del Btp Italia a 4 anni.

Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze

(per la quinta emissione del BTP Italia a 4 anni: “BTP Italia 12.11.2017 (ISIN IT0004969207): tasso minimo 2,15%“)

BTP Italia 22.10.2016: tasso definitivo invariato al 2,55%

E’ rimasto al 2,55%, pari al minimo garantito, il tasso cedolare (reale) annuo definitivo pagato in due cedole semestrali dal BTP Italia 22.10.2016 (ISIN IT0004863608, godimento e regolamento 22/10/2012, scadenza 22/10/2016).

La cedola semestrale posticipata è pari alla metà del tasso (reale) annuo definitivo moltiplicato per il capitale rivalutato.

La rivalutazione semestrale del capitale, corrisposta unitamente alla cedola, è calcolata in base all’Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI senza tabacchi) applicato al valore nominale acquistato del Btp Italia a 4 anni.

Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze

(per la successiva emissione del Btp Italia 4 anni: “BTP Italia 22.04.2017 (ISIN IT0004917958): tasso minimo 2,25%“)

Istruzioni Imu 2012: acconto per abitazione principale e pertinenza (versamento in 3 rate). Ipotesi di aumento dell’aliquota

(continua da “Istruzioni Imu 2012: esempio di acconto per casa a disposizione per una parte dell’anno. Saldo con aliquota aumentata”)

Riguardo all’assolvimento dell’imposta su abitazione principale e relative pertinenze, l’Imu può essere versata in tre rate, di cui le prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo dell’imposta lorda al netto di un terzo della somma della detrazione e delle eventuali maggiorazioni, e la terza rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulle precedenti.

In alternativa, l’Imu può essere versata in due rate di cui la prima è pari alla metà dell’imposta lorda al netto della metà della somma della detrazione e delle eventuali maggiorazioni, e la seconda rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sull’acconto.

Esempio 18: per l’abitazione principale (rendita catastale: euro 750,00) e la relativa pertinenza (categoria C/2: rendita catastale euro 60,00), possedute per l’intero anno dall’unico proprietario che vi dimora abitualmente e risiede anagraficamente assieme a due figli entrambi di età non superiore a 26 anni, l’Imu netta da pagare entro il 18 giugno 2012 è pari ad euro 81,00 (1° rata delle tre rate scelte).

La rendita catastale dell’abitazione, una volta applicati la rivalutazione (5%), il moltiplicatatore (160) e l’aliquota d’imposta (0,4%), fornisce l’Imu annua lorda dell’abitazione principale che deve essere sommata all’Imu annua lorda della pertinenza, ottenuta applicando la stessa rivalutazione, moltiplicatore e aliquota alla relativa rendita; l’importo ottenuto viene ripartito al 33,3%, come anche vengono ripartite nella stessa misura detrazione e maggiorazioni, al fine di ottenere dalla somma algebrica di tutti gli importi, dopo arrotondamento, l’Imu netta da pagare entro il 18 giugno utilizzando in F24 il codice tributo 3912 sia per l’abitazione che per la relativa pertinenza.

750 x 1,05 x 160 x 0,4 : 100 x 33,3 : 100 = 167,83 (Imu abitazione principale)

60 x 1,05 x 160 x 0,4 : 100 x 33,3 : 100 = 13,43 (Imu pertinenza)

167,83 + 13,43 = 181,26 (Imu lorda)

200,00 x 33,3 : 100 = 66,60 (detrazione)

50 x 2 x 33,3 : 100 = 33,30 (maggiorazioni)

181,26 – 66,60 – 33,30 = 81,36 (Imu netta da pagare entro il 18/06/2012: Euro 81,00)

Il contribuente deve indicare su F24 la detrazione, compresa la maggiorazione, pari ad euro 66,60 + 33,30 = euro 99,90 con arrotondamento ad euro 100,00.

Anche per la seconda rata, da versare entro il 17 settembre 2012, verrà pagato lo stesso importo e saranno indicate in F24 la stessa detrazione e la stessa maggiorazione con arrotondamento.

La differenza tra l’Imu totale dovuta e le due rate versate in precedenza fornisce il saldo da pagare entro il 17 dicembre 2012.

Tuttavia, se l’aliquota subisce modificazioni occorre versare la differenza tra l’Imu ricalcolata e la somma delle rate già versate.

Nell’ipotesi di un’aliquota incrementata allo 0,45%, l’Imu annua per l’abitazione principale sale ad euro 567,00 e quella per la pertinenza aumenta ad euro 45,36; la somma di questi importi (Imu lorda pari ad euro 612,36), una volta sottratte detrazione annua e maggiorazione annua, scende ad euro 312,36 che rappresenta l’Imu ricalcolata con la nuova aliquota. Dopo aver sottratto l’Imu pagata con acconto e seconda rata (euro 81,00 x 2) si ottiene l’Imu netta da pagare entro il 17 dicembre pari ad euro 150,36 (euro 150 dopo l’arrotondamento).

(per le sanzioni amministrative applicate in caso di mancato assolvimento dell’imposta: “Sanzioni Imu per mancato o ritardato pagamento“)

Imu: art. 4 del decreto semplificazioni fiscali convertito in legge

A seguito della conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, si stabilisce che, ai fini Imu, i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola – persone fisiche e società – non vengono considerati fabbricabili (art. 4, 5°, lettera a)).

Per i terreni agricoli, viene aumentato al valore 135 il moltiplicatore da applicare al reddito dominicale rivalutato, mentre è pari alla misura agevolata di 110 il moltiplicatore da utilizzare per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (comma 5, lettera c).

La lettera e) del 5° comma istituisce una limitazione all’imposta che grava oltre i primi 6.000 euro di valore, e riduzioni dell’imposta progressivamente minori (dal 70% al 25%) all’aumentare del valore del terreno, per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, purché condotti dagli stessi.

Il 5° comma, sempre alla lettera a), restringe la definizione di “abitazione principale” del contribuente a quella in cui, fra gli immobili di riferimento (presupposto), il possessore ed il proprio nucleo familiare hanno stabilito dimora e residenza anagrafica, ed ancora stabilisce che aliquota agevolata e detrazione si applicano per un solo immobile qualora i componenti del nucleo familiare abbiano dimora e residenza in immobili diversi del territorio comunale.

In caso di separazione legale o divorzio, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione (comma 12-quinquies).

Inoltre per il 5° comma, lettera f), ai fini Imu, è considerata abitazione principale l’immobile posseduto, a titolo di proprietà o usufrutto e purchè non locato, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in strutture di ricovero o sanitarie in seguito a ricovero permanente, come pure l’immobile posseduto alle medesime condizioni da cittadini italiani non residenti in Italia.

La lettera i) del 5° comma afferma che i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio, o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, e posticipa al 30 settembre 2012 il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione Imu sugli immobili in relazione ai quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal giorno 01/01/2012.

L’imposta, che dal 1° dicembre di quest’anno potrà essere versata a mezzo bollettino postale (lettera h)), per l’anno 2012 sarà pagata ratealmente per l’abitazione principale e le relative pertinenze: la prima e la seconda rata, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre, saranno ciascuna pari ad un terzo dell’imposta con applicazione di aliquota base e detrazione; la terza rata, da corrispondere entro il 16 dicembre, sarà versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno.

In alternativa, sarà possibile versare l’Imu 2012 in due sole rate di cui la prima, pari alla metà dell’imposta calcolata con aliquota base e detrazione, sarà pagata entro il 16 giugno e la seconda, corrisposta a saldo dell’imposta dovuta, sarà pagata entro il 16 dicembre.

(per le novità del D.L. 16/2012, convertito in legge, sull’accredito di stipendi e pensioni per somme superiori a mille euro: “Stipendi e pensioni sopra i 1.000 euro, delega alla riscossione, pignoramento delle somme ed espropriazione immobiliare secondo il D.L. 16/2012 convertito in legge 44/2012 (art. 3)“)

(per i chiarimenti della circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 si legga: “Istruzioni Imu 2012: soggetti passivi e presupposto dell’imposta in base alla circolare n. 3/DF. Esempi“)

BTP Italia indicizzato all’inflazione italiana: sottoscrizione dal 19 al 22 marzo 2012

Attraverso l’home banking di casa propria abilitato alla funzione di trading on line, in alternativa alla prenotazione presso sportello bancario, dalle ore 9:00 del 19 marzo prossimo fino alle ore 17:30 del successivo giovedi 22 sarà possibile sottoscrivere il nuovo BTP Italia, la prima emissione del MEF relativa al titolo pubblico indicizzato all’inflazione italiana (indice ISTAT FOI ex tabacchi dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati).

Il BTP Italia, durata 4 anni, viene emesso alla pari (prezzo di emissione 100), senza commissioni, e collocato direttamente a prezzo fisso sul MOT col taglio minimo acquistabile di 1.000 euro (ulteriori acquisti per multipli di mille euro).

Nel corso della sua durata, ovvero fino alla scadenza del 26 marzo 2016, il titolo pubblico paga cedola semestrale posticipata sulla base di un tasso cedolare (reale) fisso annuo (maggiore o uguale al tasso cedolare reale minimo annuo garantito comunicato all’annuncio dell’emissione in data 16/03/2012) stabilito al termine del collocamento e applicato al capitale rivalutato per l’indice FOI senza tabacchi. In breve, la cedola risulta pari alla metà del tasso cedolare reale annuo moltiplicato per il capitale rivalutato, ottenuto applicando l’indice FOI ex tabacchi al valore nominale acquistato. Data di godimento e regolamento è il giorno 26 marzo 2012, a partire dal quale i titoli sono negoziabili liberamente sul MOT.

In caso di deflazione nel semestre, la relativa cedola (floor) si ottiene applicando il tasso reale minimo al capitale non rivalutato. In caso di inflazione nei semestri seguenti, la rivalutazione del capitale è riconosciuta solo se l’indice torna sopra il livello massimo raggiunto nel corso del periodo d’investimento.

A scadenza, in unica soluzione, avviene il rimborso del valore nominale non rivalutato.

Per gli investitori che mantengono il governativo in portafoglio fino a scadenza, è previsto un premio fedeltà quantificato nel 4 per mille lordo del valore nominale acquistato all’emissione dalle persone fisiche.

La tassazione prevista è commisurata all’aliquota del 12,5%.

(per il codice Isin ed il tasso reale minimo: “BTP Italia (ISIN IT0004806888): tasso minimo 2,25%“)

Imu: valore dell’immobile, moltiplicatori, aliquota e detrazione dall’imposta municipale propria secondo la legge n. 214 del 2011 di conversione al decreto legge 201/2011 (art. 13)

Con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato convertito, con modificazioni, il Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201; le relative disposizioni, pubblicate nella G.U. n. 300 del 27/12/2011 – Suppl. Ordinario n. 276, sono entrate in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

L’art. 13 (Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria) del D.L. 201/2011 anticipa al 2012 l’imposta municipale propria che ha per presupposto (comma 2) il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l’abitazione principale (nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente) e le pertinenze della stessa (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo).

Il comma 3 dell’art. 13 stabilisce che la base imponibile dell’imposta è rappresentata dal valore dell’immobile “determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo”.

Il 4° comma, modificato in sede di conversione con l’aggiunta della lettera “b-bis” e la rettifica della lettera “d”, dispone che il valore dei fabbricati iscritti in catasto si ottiene applicando i successivi moltiplicatori “all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662:

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.”

Il moltiplicatore 130, in base al 5° comma relativo all’ottenimento del valore dei terreni agricoli, viene applicato “all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”; il moltiplicatore è pari a 110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

I commi 6-8 stabiliscono l’aliquota di base dell’imposta pari allo 0,76%, ridotta allo 0,4% per l’abitazione principale e le relative pertinenze e ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono modificare in aumento o in diminuzione l’aliquota di base dello 0,3% e l’aliquota ridotta per abitazione principale e pertinenze nella misura dello 0,2%, ed infine ridurre l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale fino allo 0,1%. In base al 9° comma, “i comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati”.

Il 10° comma dell’art. 13, relativo alla detrazione dall’imposta dovuta dal soggetto passivo per abitazione principale e pertinenze che spetta per euro 200 in proporzione al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione,

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica

è stato modificato con l’inserimento della detrazione aggiuntiva di euro 50, per gli anni 2012 e 2013, riconosciuta per ogni figlio (non necessariamente a carico) di età non superiore ad anni 26 che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’abitazione principale. La detrazione è operativa col limite massimo di euro 400 complessivi, al netto della detrazione di base, e può essere ulteriormente aumentata da parte dei comuni.

La modifica del comma 14 fa decorrere dal 1° gennaio 2012 l’abrogazione delle norme sulla tassazione delle abitazioni, fra cui le disposizioni relative a variazioni catastali e riconoscimento del requisito di ruralità degli immobili (commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106).

Sempre in materia di ruralità degli immobili, infine, con l’aggiunta dei commi da 14-bis a 14-quater si precisano gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate fino al giorno di entrata in vigore della legge di conversione, la data di dichiarazione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali iscritti al catasto terreni ed il pagamento dell’imposta municipale propria in base alla rendita delle unità similari già iscritte in catasto nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale.

(per il beneficio della detrazione fiscale delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici si legga “Decreto-legge 201/2011 convertito con la Legge 214 del 2011: detrazioni delle spese per interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici (art. 4, commi 1 e 4)”)

(per le novità introdotte dal decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge, si legga “Imu: art. 4 del decreto semplificazioni fiscali convertito in legge)