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Sanzioni Imu per mancato o ritardato pagamento

Come è noto, non saranno applicate sanzioni né interessi al contribuente che sia incorso in eventuali errori per la determinazione dell’importo dovuto per l’acconto Imu (termine ultimo scaduto il 18 giugno 2012).

Diversamente, la Circolare n. 3/DF richiama l’art. 13 del D.Lgs. 471/1997 al fine di fissare le sanzioni per ritardato od omesso pagamento: la mancata esecuzione, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze di versamenti in acconto, versamenti periodici, versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa nella misura del 30% di ogni importo non versato (anche se, dopo correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulta una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile).

Per i versamenti effettuati con ritardo massimo di 15 giorni, la sanzione – oltre a quanto previsto dal 1° comma dell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 – è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad 1/15 per ogni giorno di ritardo.

Decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n. 472, art. 13 (Ravvedimento), 1°:

La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;

………………………………..

Pertanto, in caso di versamento omesso o tardivo, la sanzione prevista – pari al 30% dell’importo non versato se interviene accertamento – scende al 3,75% dell’importo non versato nel periodo compreso dal 31° giorno di ritardo fino ad un anno. A detta somma vanno aggiunti il pagamento dovuto e gli interessi legali calcolati nella misura del 2,5% annuo.

Per il periodo di ritardo che va dal 15° giorno fino al 30°, sull’importo non versato si applica il 3% e si sommano, in aggiunta al pagamento dovuto, i relativi interessi.

Per i primi 14 giorni di ritardo, invece, si applica l’ulteriore riduzione della sanzione nella misura dello 0,2% giornaliero da computarsi sulla somma non pagata, a cui aggiungere gli interessi e l’imposta dovuta.

Istruzioni Imu 2012: acconto per abitazione principale e pertinenza (versamento in 3 rate). Ipotesi di aumento dell’aliquota

(continua da “Istruzioni Imu 2012: esempio di acconto per casa a disposizione per una parte dell’anno. Saldo con aliquota aumentata”)

Riguardo all’assolvimento dell’imposta su abitazione principale e relative pertinenze, l’Imu può essere versata in tre rate, di cui le prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo dell’imposta lorda al netto di un terzo della somma della detrazione e delle eventuali maggiorazioni, e la terza rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulle precedenti.

In alternativa, l’Imu può essere versata in due rate di cui la prima è pari alla metà dell’imposta lorda al netto della metà della somma della detrazione e delle eventuali maggiorazioni, e la seconda rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sull’acconto.

Esempio 18: per l’abitazione principale (rendita catastale: euro 750,00) e la relativa pertinenza (categoria C/2: rendita catastale euro 60,00), possedute per l’intero anno dall’unico proprietario che vi dimora abitualmente e risiede anagraficamente assieme a due figli entrambi di età non superiore a 26 anni, l’Imu netta da pagare entro il 18 giugno 2012 è pari ad euro 81,00 (1° rata delle tre rate scelte).

La rendita catastale dell’abitazione, una volta applicati la rivalutazione (5%), il moltiplicatatore (160) e l’aliquota d’imposta (0,4%), fornisce l’Imu annua lorda dell’abitazione principale che deve essere sommata all’Imu annua lorda della pertinenza, ottenuta applicando la stessa rivalutazione, moltiplicatore e aliquota alla relativa rendita; l’importo ottenuto viene ripartito al 33,3%, come anche vengono ripartite nella stessa misura detrazione e maggiorazioni, al fine di ottenere dalla somma algebrica di tutti gli importi, dopo arrotondamento, l’Imu netta da pagare entro il 18 giugno utilizzando in F24 il codice tributo 3912 sia per l’abitazione che per la relativa pertinenza.

750 x 1,05 x 160 x 0,4 : 100 x 33,3 : 100 = 167,83 (Imu abitazione principale)

60 x 1,05 x 160 x 0,4 : 100 x 33,3 : 100 = 13,43 (Imu pertinenza)

167,83 + 13,43 = 181,26 (Imu lorda)

200,00 x 33,3 : 100 = 66,60 (detrazione)

50 x 2 x 33,3 : 100 = 33,30 (maggiorazioni)

181,26 – 66,60 – 33,30 = 81,36 (Imu netta da pagare entro il 18/06/2012: Euro 81,00)

Il contribuente deve indicare su F24 la detrazione, compresa la maggiorazione, pari ad euro 66,60 + 33,30 = euro 99,90 con arrotondamento ad euro 100,00.

Anche per la seconda rata, da versare entro il 17 settembre 2012, verrà pagato lo stesso importo e saranno indicate in F24 la stessa detrazione e la stessa maggiorazione con arrotondamento.

La differenza tra l’Imu totale dovuta e le due rate versate in precedenza fornisce il saldo da pagare entro il 17 dicembre 2012.

Tuttavia, se l’aliquota subisce modificazioni occorre versare la differenza tra l’Imu ricalcolata e la somma delle rate già versate.

Nell’ipotesi di un’aliquota incrementata allo 0,45%, l’Imu annua per l’abitazione principale sale ad euro 567,00 e quella per la pertinenza aumenta ad euro 45,36; la somma di questi importi (Imu lorda pari ad euro 612,36), una volta sottratte detrazione annua e maggiorazione annua, scende ad euro 312,36 che rappresenta l’Imu ricalcolata con la nuova aliquota. Dopo aver sottratto l’Imu pagata con acconto e seconda rata (euro 81,00 x 2) si ottiene l’Imu netta da pagare entro il 17 dicembre pari ad euro 150,36 (euro 150 dopo l’arrotondamento).

(per le sanzioni amministrative applicate in caso di mancato assolvimento dell’imposta: “Sanzioni Imu per mancato o ritardato pagamento“)

Istruzioni Imu 2012: acconto entro il 18 giugno per casa a disposizione, codici tributo. Esempio di saldo con aliquota aumentata

(continua da: “Istruzioni Imu 2012: quota e periodo di possesso, rateizzazione, scadenza e pagamento con F24”)

In base a quanto esposto sinora si conclude che:

in caso esistano diversi comproprietari, o diversi contitolari di un diritto reale, l’Imu è pagata da ciascun contribuente in proporzione alla propria quota, in proporzione al periodo di possesso e con versamenti separati;

l’Imu 2012 deve essere versata in due rate, di cui la prima (acconto) deve tenere conto delle sole aliquote base fissate dal Governo col decreto “Salva Italia” anche qualora il Comune abbia già deliberato in merito. La seconda rata dovrà tenere conto delle aliquote definitive e dell’acconto versato;

soltanto per abitazione principale e relative pertinenze l’importo dovuto può essere suddiviso in tre tranche;

le aliquote sono pari a 0,4% (abitazione principale e relative pertinenze), 0,76% (seconde case, case affittate, aree fabbricabili e terreni agricoli) e 0,2% (fabbricati rurali strumentali).

La Circolare n. 3/DF esemplifica l’ipotesi di una seconda casa con quota di proprietà e periodo di possesso al 100%, in relazione alla quale l’Imu da versare entro il 18 giugno è pari ad euro 478,00; l’imposta dovuta è divisa in due parti, di cui la prima metà è riservata allo Stato e la rimanente metà al Comune.

Esempio 16: per l’abitazione tenuta a disposizione dall’unico proprietario per l’intero anno, la rendita catastale pari ad euro 750,00 consente di determinare l’Imu annua pari ad euro 957,60 dopo l’applicazione della rivalutazione (5%), del moltiplicatore (160) e dell’aliquota impositiva (0,76%).

Detto importo è riservato per il 50% allo Stato (euro 478,80) e per il 50% al Comune (euro 478,80).

La quota riservata allo Stato viene divisa a metà per il versamento della prima rata entro il 18 giugno 2012 (euro 239,00 dopo l’arrotondamento). Sul modulo F24 deve essere indicato il codice tributo 3919.

La quota riservata al Comune viene divisa a metà per il versamento della prima rata entro il 18 giugno 2012 (euro 239,00 dopo l’arrotondamento). Sul modulo F24 deve essere indicato il codice tributo 3918.

L’importo del saldo da versare entro il 17/12/2012 corrisponde a quello dell’acconto in caso di invarianza dell’aliquota.

Se invece il Comune dovesse modificare l’aliquota d’imposta innalzandola a 0,86%, occorrerebbe ricalcolare l’Imu per l’intero anno e, a saldo, pagare la differenza tra la maggiore imposta e l’importo già versato.

Nell’ultima ipotesi, la quota riservata allo Stato (sempre euro 478,80), al netto dell’acconto di giugno (euro 239,00), porterebbe a versare la differenza di euro 240,00 (ovvero euro 239,80 arrotondati): Imu a saldo riservata allo Stato.

E siccome l’Imu annua salirebbe ad euro 1083,60 (una volta applicata la nuova aliquota), la differenza tra quest’ultimo importo e la quota annua riservata allo Stato sommata all’Imu comunale versata in acconto porterebbe a versare euro 366,00 (1083,60 – 478,80 – 239,00 = 365,80 prima dell’arrotondamento): Imu a saldo spettante al Comune.

La seconda rata da versare entro il 17 dicembre salirebbe così ad euro 606,00 derivante dalla somma dell’Imu a saldo riservata allo Stato e dell’Imu a saldo spettante al Comune.

(continua “Istruzioni Imu 2012: esempio di acconto per casa a disposizione per una parte dell’anno. Saldo con aliquota aumentata“)

(scarica la RISOLUZIONE N. 35/E del 12 aprile 2012 relativa all’istituzione dei codici tributo per il versamento dell’Imu tramite F24 dal sito dell’Agenzia delle Entrate)

Istruzioni Imu 2012: quota e periodo di possesso, rateizzazione, scadenza e pagamento con F24

(continua da “Istruzioni Imu 2012: esempi di detrazione e maggiorazione per i figli. Calcolo dell’imposta dovuta”)

La circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, richiamando di nuovo il D.l. 201/2011, menziona la riduzione alla metà della base imponibile “per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni”, oltre che per i fabbricati di interesse storico o artistico.

L’art. 13, 11°, dello stesso D.l. 201 stabilisce che è riservata allo Stato la metà dell’importo calcolato applicando l’aliquota ordinaria dello 0,76% alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dei casi dell’abitazione principale e relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso strumentale. Detta somma viene versata allo Stato contestualmente a quella di competenza comunale.

La quota Imu riservata alla Stato non è dovuta per:

gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati, (art. 13, comma 10, del D. L. n. 201 del 2011);

la casa coniugale assegnata all’ex-coniuge, (art. 4, comma 12-quinquies, del D. L. n. 16 del 2012).

I soggetti passivi sono obbligati al versamento dell’Imu per anni solari in proporzione alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso (si computa per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni) e, a mezzo modello di versamento unitario F 24, effettuano il pagamento al Comune per l’anno in corso in 2 rate di pari importo che scadono il 16 giugno ed il 16 dicembre (che slitta a lunedi 17/12/2012 per il saldo con conguaglio sulle rate precedenti).

La scadenza di pagamento della prima rata (e unica rata Imu del 2012, se il contribuente sceglie di provvedere al versamento del dovuto con una sola soluzione annuale) slitta al 18 giugno 2012 perché il 16 giugno cade di sabato ed il 17 è domenica.

I proprietari di prima casa hanno facoltà di pagamento in 3 rate (per abitazione principale e relative pertinenze), e pertanto possono utilizzare anche la data del 16 settembre (che slitta a lunedì 17/09/2012) per il versamento delle rate ciascuna pari al 33% del totale, con conguaglio a dicembre.

Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore allo stesso importo. L’arrotondamento all’unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F-24 utilizzato.

Il modulo F24 è disponibile presso banche, uffici postali e agenti della riscossione in versione cartacea, nonché sul sito web dell’Agenzia delle Entrate in formato elettronico.

(continua “Istruzioni Imu 2012: acconto entro il 18 giugno per casa a disposizione, codici tributo. Esempio di saldo con aliquota aumentata“)

(scarica modello e istruzioni per la compilazione F24 ORDINARIO dal sito dell’Agenzia delle Entrate)

(scarica modello e avvertenze per la compilazione F24 SEMPLIFICATO dal sito dell’Agenzia delle Entrate)

(per la seconda rata Imu dovuta per abitazione principale e per la nozione di unità immobiliare assimilata: “Imu: seconda rata entro il 17 settembre 2012 per abitazione principale e assimilata“)