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Istruzioni Imu 2012: individuazione delle pertinenze agevolate dell’abitazione principale. Esempi

(continua da: “Istruzioni Imu 2012: moltiplicatori ed esempio di calcolo dell’imposta lorda per abitazione principale”)

La Circolare n. 3/DF, richiamando l’art 13, 2°, del D.l. 201/2011, considera pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali

C/2: magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all’unità immobiliare abitativa;

C/6: stalle, scuderie, rimesse, autorimesse;

C/7: tettoie

nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”, ovvero fino ad un massimo di tre pertinenze ivi compresa quella iscritta in catasto con l’abitazione principale. In base alla Circolare, inoltre, se due o più pertinenze rientrano nella stessa categoria, il contribuente ha facoltà di scelta tra le stesse in merito all’applicazione dell’agevolazione, fermo restando il suddetto limite di 3 unità complessive alle quali applicare l’aliquota dello 0,4%.

Esempio 6: se esistono tre pertinenze di cui una in categoria C/2 e due in categoria C/6, il contribuente applicherà le agevolazioni alla prima pertinenza e ad una (a scelta) delle due accatastate in categoria C/6, rimanendo la pertinenza esclusa assoggettata ad aliquota ordinaria.

Esempio 7: due pertinenze accatastate assieme all’unità ad uso abitativo con rendita unitaria e inscindibile, entrambe classificate in categoria C/2 se fossero accatastate separatamente, consentono al contribuente di beneficiare dell’agevolazione (al massimo) per un’altra pertinenza classificata in C/6 o alternativamente in C/7.

Nell’ipotesi dell’esempio 7, e sempre nel rispetto del limite di tre unità, il chiarimento della Circolare rende flessibile la disposizione del numero massimo di pertinenze per ogni categoria, non più limitato ad una sola unità quando si verifica che più pertinenze (due, o anche tre come sembra corretto interpretare) sono accatastate assieme all’abitazione.

(continua “Istruzioni Imu 2012: esempi di detrazione e maggiorazione per i figli. Calcolo dell’imposta dovuta“)

Istruzioni Imu 2012: moltiplicatori ed esempio di calcolo dell’imposta lorda per abitazione principale

(continua da “Istruzioni Imu 2012: soggetti passivi e presupposto dell’imposta in base alla circolare n. 3/DF. Esempi“)

Per determinare la base imponibile Imu occorre individuare la rendita catastale dell’immobile (reperibile anche dal sito web dell’Agenzia del Territorio) vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione (2012), rivalutarla del 5% e moltiplicarla per un coefficiente (moltiplicatore) che varia in base alla categoria catastale:

• 160 per i fabbricati di categoria da A/1 a A/9, C/2 (cantine e soffitte), C/6 (autorimesse), C/7 (tettoie e posti auto scoperti);

• 80 per i fabbricati di categoria A/10 (uffici) e D/5 (banche e assicurazioni);

• 55 per i fabbricati di categoria C/1 (negozi);

• 140 per i fabbricati del gruppo catastale B (collegi, scuole, ospedali pubblici, prigioni, caserme) e delle categorie C/3 (laboratori artigianali), C/4 e C/5 (palestre e stabilimenti balneari senza fini di lucro);

• 60 per i fabbricati del gruppo D (capannoni industriali, alberghi, teatri, ospedali ed altri fabbricati commerciali e produttivi con fini di lucro) escluso D/5.

Altre disposizioni si osservano per determinare:

• il valore dei fabbricati non iscritti in catasto classificabili nel gruppo catastale D, interamente posseduti e contabilizzati distintamente da imprese;

• il valore dei terreni agricoli e non coltivati posseduti da Iap (reddito dominicale, vigente al 1° gennaio e rivalutato del 25%, al quale applicare moltiplicatore 110) e

• il valore delle aree fabbricabili.

Al valore ottenuto, detta base imponibile pari alla rendita catastale rivalutata per il moltiplicatore, viene poi applicata l’aliquota base dello 0,76% ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, per le quali si applica l’aliquota agevolata dello 0,4%. Per i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola (art. 9, comma 3-bis, del D.l. 557/1993 convertito con L. 133/1994), infine, l’aliquota prevista è pari a 0,2%.

Esempio 4: l’imposta lorda dovuta dal proprietario di abitazione principale avente rendita 1000 è pari ad euro 672,00.

rendita catastale x rivalutazione x moltiplicatore x aliquota = IMU lorda

1000 x 1,05 x 160 x 0,4% = 672

La circolare 3/DF chiarisce che l’abitazione principale può essere rappresentata da una sola unità immobiliare, iscritta (o iscrivibile) nel catasto edilizio urbano e nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente (i.e. svolgono vita domestica e dormono) e risiedono anagraficamente, a prescindere dal fatto che il contribuente possa utilizzare come abitazione principale più unità iscritte in catasto. In quest’ultimo caso il contribuente avrebbe facoltà di scelta tra le unità possedute ai fini delle agevolazioni previste.

Inoltre, se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito residenza anagrafica e dimora abituale in immobili diversi situati sul territorio dello stesso Comune, le agevolazioni previste rimangono tali per un unico immobile in relazione al nucleo familiare.

Esempio 5: se nell’abitazione principale (in comproprietà fra coniugi) risiede e dimora soltanto il marito, l’agevolazione non spetta alla moglie che risiede e dimora in altro immobile appartenente allo stesso territorio comunale.

(continua “Istruzioni Imu 2012: individuazione delle pertinenze agevolate dell’abitazione principale. Esempi)

(per il calcolo dell’imposta al netto della detrazione e delle maggiorazioni si legga: “Istruzioni Imu 2012: esempi di detrazione e maggiorazione per i figli. Calcolo dell’imposta dovuta“)

Motorini e microcar immatricolati prima del 2006: multa da 519,67 euro per chi viaggia senza targa e certificato di circolazione dopo il 12 febbraio 2012

La circolazione stradale con la vecchia targa (c.d. targhino di forma irregolare contenente cinque caratteri) apposta sugli esemplari di ciclomotori e microcar ad essi equiparati, immatricolati prima del 14 luglio 2006, identificati col solo numero di telaio e non adeguati entro il termine ultimo della calendarizzazione prevista dal Decreto ministeriale 2 febbraio 2011 (G.U. del 2 aprile 2011, n. 76), verrà sanzionata con l’importo minimo di 519,67 euro (un terzo del massimo indicato nella legge) a partire dal giorno successivo al 12 febbraio 2012.

D.M. 2 febbraio 2011, art. 1, 1°: “I proprietari di ciclomotori, già immessi in circolazione anteriormente alla data del 14 luglio 2006 e muniti di documentazione tecnica rilasciata a norma dell’art. 62 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale adottato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ovvero di certificati di idoneità tecnica rilasciati sino al 13 luglio 2006, per poter circolare richiedono, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14, commi 2 e 3, della legge 29 luglio 2010, n. 120, il rilascio della targa e del certificato di circolazione di cui all’art. 97, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti termini: ………… (omissis) ………… non oltre il 12 febbraio 2012, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per «9» e la cui sequenza alfanumerica inizia con la lettera «A».

Coloro che non adeguano la propria condotta al Codice della Strada riformato (L. 120/2010) senza provvedere alle operazioni di sostituzione del contrassegno di circolazione (targhino) e del certificato di idoneità tecnica e che pertanto ai controlli risulteranno sprovvisti di certificato di circolazione (riporta numero di targa e generalità dell’intestatario, oltre alle caratteristiche tecniche del mezzo) ovvero saranno a bordo di motorini o minicar prive di targa, tutti abbinati allo stesso veicolo, verranno sanzionati con la multa da versare con modello F23 (salvo ricorso).

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, art. 97 (Circolazione dei ciclomotori) modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120, commi 1, 2 e 6:

1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di: a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell’intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di aggiornamento dell’Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226; b) una targa, che identifica l’intestatario del certificato di circolazione.

2. La targa è personale e abbinata a un solo veicolo. Il titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che può affidarle con le modalità previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell’art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

La nuova targa risulta unica per veicolo (ciclomotori e quadricicli leggeri, le microcar di categoria L6e equiparate ai motorini) e persona, e può essere rimossa solo in caso di rivendita o di demolizione. La vendita del ciclomotore comporta la separazione della targa dal veicolo e l’eventuale conservazione per acquisto successivo, ovvero la distruzione e contestuale comunicazione alla Motorizzazione.

Soltanto se indicato nel certificato di circolazione, i ciclomotori omologati secondo la direttiva europea 97/24 potranno trasportare un passeggero.

La pratica per l’ottenimento della nuova targa, dal costo poco superiore a 50 euro comprensivi di diritti e bolli, prevede che alla Motorizzazione, oppure presso un’agenzia connessa telematicamente alla stessa (Centro servizi Motorizzazione), venga

–        compilato un modulo di richiesta dei nuovi documenti dichiarando il proprietario del veicolo (ovvero dichiarandosi comproprietari, acquirenti o acquirenti con patto di riservato dominio, usufruttuari, locatari con facoltà di acquisto) ed autocertificando la residenza. Per i minori di età, la dichiarazione è presentata da chi esercita la potestà genitoriale o la tutela;

–        allegato il certificato di idoneità tecnica e le ricevute di tre versamenti.

Una volta ottenuta la documentazione, la registrazione dei dati nell’Anagrafe nazionale dei veicoli (Anv) comporterà l’obbligo di comunicazione degli aggiornamenti come il cambiamento di residenza, il passaggio di proprietà o la sospensione dalla circolazione.

Incentivi 2010: chiarimenti sulla casa ecologica

Nel primo giorno di acquisto dei beni incentivati (http://www.questidenari.com/?tag=incentivi-2010) dal Ministero dello Sviluppo Economico nell’ambito delle iniziative atte a favorire la ripresa economica, giungono ulteriori chiarimenti da parte dei funzionari dell’agenzia tecnica del Ministero.

Fra questi, riguardo all’obbligo di sostituzione dei vecchi beni, si precisa che l’erogazione del contributo è vincolata alla sostituzione di “un bene di pari categoria e funzione tranne le misure riguardanti i componenti elettrici ed elettronici, gli immobili, gli stampi in vetroresina per la nautica da diporto” e gli accessi ad Internet per i giovani.

Per i venditori, si precisa inoltre che su ogni vendita incentivata verrà trattenuta una percentuale pari all’1% del contributo di cui ha beneficiato l’acquirente.

A differenza della lettura iniziale della norma (e a parziale correzione di quanto scritto nel precedente articolo http://www.questidenari.com/?p=2427), è ora possibile affermare che la restrizione applicata ai fini dell’ottenimento dell’incentivo, costituita dalla “prima abitazione della famiglia” e dalla “nuova costruzione”, non riguarda solo gli immobili di classe B, ma anche quelli di classe A (fonte: IlSole24Ore).

Ulteriori informazioni riguardano la superficie dell’immobile oggetto di contributo in base ai metri quadrati ed alla classe energetica di appartenenza (http://www.questidenari.com/?p=2435): si puntualizza che per superficie si intende quella netta calpestabile, ovvero quella che esclude i muri interni ed esterni.

Permangono dubbi sulla certificazione energetica necessaria per l’accesso al bonus in caso l’immobile sia ubicato in alcune regioni come la Lombardia o l’Emilia-Romagna che legiferano in maniera autonoma: se infatti non vi sono difficoltà a valutare il taglio dei valori di fabbisogno energetico, superiore o meno alle soglie del 50% e 30%, tuttavia alcuni certificati energetici regionali attesterebbero classi diverse da quelle (A e B) previste dal decreto che fa riferimento alla legge per la certificazione nazionale.

Chiarimenti sono attesi anche per altri punti su cui, al momento, è possibile solo fornire un’interpretazione logica, ma non necessariamente valida.

Il riferimento è alla

–        caratteristica di novità della costruzione, che potrebbe intendersi come abitazione non utilizzata, per quanto costruita da molto tempo

–        definizione di “abitazione di famiglia”, che dovrebbe far ottenere l’incentivo anche all’acquirente single

–        definizione di “prima abitazione della famiglia”: l’incentivo potrebbe essere ottenuto anche qualora esista già un’abitazione se, a seguito di acquisto di immobile ad alta efficienza energetica, si procede a trasferire la residenza in modo che l’ultimo immobile acquistato divenga prima casa

–        ristrutturazione di immobile che, a seguito delle opere eseguite, ricade nella classe A: si potrebbe ottenere l’incentivo se la ristrutturazione è radicale e l’immobile, così equiparato a nuova costruzione, non è stato utilizzato

–        permuta della casa: l’incentivo potrebbe essere usufruito dato che, per normativa codicistica, alla permuta si applicano, se compatibili, le disposizioni della vendita di cui tratta espressamente il decreto.

Fonte: Radio24