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Istruzioni Imu 2012: esempi di detrazione e maggiorazione per i figli. Calcolo dell’imposta dovuta

(continua da “Istruzioni Imu 2012: individuazione delle pertinenze agevolate dell’abitazione principale. Esempi)

Il contribuente, in relazione all’imposta dovuta per abitazione principale e relative pertinenze, beneficia di una detrazione pari ad € 200 per il periodo durante il quale si protrae la destinazione; se l’unità immobiliare è occupata da più soggetti passivi, la detrazione spetta ad ognuno nella stessa misura ed in proporzione al periodo di tempo durante il quale la stessa destinazione si verifica.

Esempio 8: a ciascuno dei due comproprietari (al 25% e 75%) dell’abitazione principale, in cui risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente per l’intero anno, spetta la detrazione per 100 euro.

Si noti che uno dei comproprietari dell’Esempio 8 non sarebbe beneficiario della detrazione e applicherebbe l’aliquota ordinaria se non avesse residenza anagrafica e dimora abituale nella casa, mentre soltanto all’altro spetterebbe la detrazione nella misura intera di euro 200 e l’applicazione dell’aliquota agevolata.

Per il 2012 (e 2013), in aggiunta alla detrazione, è prevista una maggiorazione di € 50 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni – che dimora abitualmente e risiede anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale – in proporzione al periodo in cui persiste il requisito che conferisce diritto alla maggiorazione stessa, senza alcun riguardo alla condizione “fiscalmente a carico”. Dato che la maggiorazione non può superare € 400, l’importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può risultare superiore ad € 600.

Si computa il mese intero per la nascita di un figlio se dopo la nascita trascorrono almeno 15 giorni durante il mese stesso (es. marzo: il mese è computato se la nascita avviene dal giorno 1 al giorno 16).

Si computa il mese intero per il compimento del 26-esimo anno di età di un figlio se il compimento stesso si verifica a partire dal 15° giorno del mese.

Esempio 9: se il contribuente ha un figlio che compie 26 anni il 14 marzo, la maggiorazione spetta per i soli mesi di gennaio e febbraio.

Esempio 10: ai coniugi proprietari (ognuno al 50%) della casa, abitazione principale in cui risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente, spetta una maggiorazione di euro 25 ciascuno per il figlio di entrambi di età non superiore a 26 anni che ugualmente risiede e dimora.

Esempio 11: se due conviventi sono proprietari della casa, abitazione principale in cui risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente assieme al figlio di lei, soltanto alla convivente proprietaria al 20% spetta la maggiorazione di euro 50 per il figlio di età non superiore a 26 anni.

Esempio 12: al proprietario dell’abitazione principale, in cui risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente anche la convivente (non proprietaria) e due figli aventi età non superiore a 26 anni, spetta la maggiorazione di euro 50 per il solo figlio di entrambi.

Esempio 13: al convivente proprietario dell’abitazione principale, in cui risiede anagraficamente e dimora abitualmente assieme alla convivente proprietaria, al figlio di entrambi e alla figlia della sola convivente, spetta la maggiorazione di euro 25 per il figlio di età non superiore a 26 anni; alla convivente spetta la maggiorazione di euro 25 per il figlio e la maggiorazione di euro 50 per la figlia di età non superiore a 26 anni.

Esempio 14: soltanto all’unica proprietaria dell’abitazione principale, in cui risiede anagraficamente e dimora abitualmente assieme alla figlia di età non superiore a 26 anni e al figlio di quest’ultima, spetta la maggiorazione di 50 euro.

L’imposta dovuta è pari all’imposta lorda al netto della detrazione e delle maggiorazioni eventualmente spettanti. Se nell’Esempio 4 si aggiunge l’informazione che il proprietario di abitazione principale risiede e dimora assieme a due figli minorenni, si ottiene

Esempio 15: l’imposta dovuta dal proprietario che risiede anagraficamente e dimora abitualmente nell’abitazione principale (rendita 1000) assieme a due figli di età non superiore a 26 anni è pari ad euro 372,00.

IMU lorda – detrazione – maggiorazione x 2 = imposta dovuta

672 – 200 – 50 x 2 = 372

(continua “Istruzioni Imu 2012: quota e periodo di possesso, rateizzazione, scadenza e pagamento con F24“)

(per gli aumenti delle detrazioni per i figli a carico: “Legge di stabilità 2013: Imu, Iva, detrazioni per figli a carico, crediti iscritti a ruolo e cartelle pazze“)

Istruzioni Imu 2012: individuazione delle pertinenze agevolate dell’abitazione principale. Esempi

(continua da: “Istruzioni Imu 2012: moltiplicatori ed esempio di calcolo dell’imposta lorda per abitazione principale”)

La Circolare n. 3/DF, richiamando l’art 13, 2°, del D.l. 201/2011, considera pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali

C/2: magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all’unità immobiliare abitativa;

C/6: stalle, scuderie, rimesse, autorimesse;

C/7: tettoie

nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”, ovvero fino ad un massimo di tre pertinenze ivi compresa quella iscritta in catasto con l’abitazione principale. In base alla Circolare, inoltre, se due o più pertinenze rientrano nella stessa categoria, il contribuente ha facoltà di scelta tra le stesse in merito all’applicazione dell’agevolazione, fermo restando il suddetto limite di 3 unità complessive alle quali applicare l’aliquota dello 0,4%.

Esempio 6: se esistono tre pertinenze di cui una in categoria C/2 e due in categoria C/6, il contribuente applicherà le agevolazioni alla prima pertinenza e ad una (a scelta) delle due accatastate in categoria C/6, rimanendo la pertinenza esclusa assoggettata ad aliquota ordinaria.

Esempio 7: due pertinenze accatastate assieme all’unità ad uso abitativo con rendita unitaria e inscindibile, entrambe classificate in categoria C/2 se fossero accatastate separatamente, consentono al contribuente di beneficiare dell’agevolazione (al massimo) per un’altra pertinenza classificata in C/6 o alternativamente in C/7.

Nell’ipotesi dell’esempio 7, e sempre nel rispetto del limite di tre unità, il chiarimento della Circolare rende flessibile la disposizione del numero massimo di pertinenze per ogni categoria, non più limitato ad una sola unità quando si verifica che più pertinenze (due, o anche tre come sembra corretto interpretare) sono accatastate assieme all’abitazione.

(continua “Istruzioni Imu 2012: esempi di detrazione e maggiorazione per i figli. Calcolo dell’imposta dovuta“)

Preclusione alla autocompensazione dal 1° gennaio 2011

Come stabilito dall’art. 31 della Legge 30 luglio 2010, n° 122, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 31 maggio 2010, n° 78 (http://www.questidenari.com/?tag=dl-3152010-78),  dal 1° gennaio 2011 la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali è vietata fino al limite dell’importo dei debiti di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali sia scaduto il termine di pagamento e non sia intervenuto un provvedimento di sospensione della riscossione per impugnativa dell’atto da parte del contribuente (preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi).

Ad esempio, crediti erariali per Iva o per imposte sui redditi non sono compensabili in F24 con altri tributi se il contribuente ha debiti per imposte e accessori iscritti a ruolo definitivo, per un importo complessivo superiore ad € millecinquecento, la cui data di pagamento sia già venuta a scadenza.

In caso di inosservanza del divieto è applicata una sanzione pari al 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo fino a concorrenza dell’ammontare compensato indebitamente, ed in ogni caso non superiore al 50% di quanto indebitamente compensato.

Invece, i precedenti vincoli alla compensazione con altri tributi o contributi restano in vigore per i crediti Iva di importo superiore a 10.000 o 15.000 euro: la preventiva presentazione della dichiarazione Iva annuale separata, l’ottenimento del “visto di conformità” da un professionista (importo sopra i 15.000 euro) o dal collegio sindacale se la società affida ai sindaci la revisione legale, l’obbligo successivo di realizzare la compensazione del credito Iva unicamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel), l’impossibilità di utilizzare in compensazione il credito Iva superiore a 10.000 euro a mezzo servizi di home banking e remote banking (fonte: Corriere della Sera del 29 dicembre 2010).