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L’adesione di Unicredit alla moratoria mutui per le famiglie

Tra gli istituti creditizi che hanno aderito al Piano Famiglie, fino a ieri tutti caratterizzati da medio-piccole dimensioni, finalmente è presente una banca di grandi dimensioni che consentirà a molte persone il beneficio della sospensione delle rate.

Il gruppo Unicredit ha acconsentito alla moratoria con le condizioni generiche fissate in base all’accordo fra Abi e Associazioni dei Consumatori (per gli approfondimenti si veda http://www.questidenari.com/?tag=piano-famiglie), ma con le particolarità sotto riportate:

–        la sospensione dei versamenti delle rate di mutuo potrà essere richiesta dai clienti Unicredit (o chi per loro) a seguito del verificarsi degli eventi relativi a perdita del lavoro per licenziamento, cassa integrazione da almeno 30 giorni, mancato rinnovo di contratto atipico, decesso

–        la sospensione dei versamenti relativi alle rate di mutuo potrà essere richiesta una sola volta e non potrà superare la durata di mesi 12. Alla riattivazione del piano di ammortamento, le somme sospese saranno restituite alla banca al termine del periodo previsto, in modo che il piano stesso ne risulterà corrispondentemente allungato

–        non è prevista applicazione di spese per istruttoria o richiesta di garanzie aggiuntive.

Fonte: IlSole24Ore

Documenti per la sospensione delle rate del mutuo casa

Ad una settimana esatta dalla partenza del Piano Famiglie, è bene che gli interessati inizino a munirsi dei documenti da presentare alle banche per la richiesta di sospensione delle rate (http://www.questidenari.com/?tag=piano-famiglie).

Oltre a compilare la modulistica disponibile nelle filiali delle banche aderenti o sul sito dell’Abi e a presentare la documentazione relativa all’ultimo reddito imponibile dichiarato degli intestatari del mutuo, a seconda della causa impeditiva i mutuatari aderenti, o in difetto i loro eredi o familiari, dovranno produrre la seguente documentazione a partire dal 1° febbraio 2010:

–        PERDITA DEL LAVORO: lettera di licenziamento o dimissioni, o contratto dal quale si evince il termine di scadenza del rapporto di lavoro; attestato di iscrizione negli elenchi anagrafici dei Centri per l’Impiego da cui risulti l’attuale stato di disoccupazione

–        SOSPENSIONE DAL LAVORO O RIDUZIONE DELL’ORARIO PER ALMENO 30 GIORNI: certificazione del datore di lavoro, ovvero richiesta dello stesso datore per l’ammissione al trattamento di sostegno del reddito

–        PERDITA DELL’AUTOSUFFICIENZA O MORTE DEL MUTUATARIO: certificato rilasciato dall’apposita commissione istituita presso l’Asl che riconosce il mutuatario come portatore di handicap grave, o certificato di morte.

Fonte web: IlSole24Ore

Precisazioni sulle modalità di sospensione della rata per i mutui bancari

Fino a ieri sono state inviate all’Associazione Bancaria Italiana poco più di 10 richieste, da parte di piccoli istituti, riguardanti le modalità di adesione all’accordo denominato “Piano Famiglie” siglato nella seconda metà del dicembre scorso (http://www.questidenari.com/?p=1732).

Le banche potranno acconsentire alla sospensione dell’intera rata di mutuo, oppure della sola quota capitale – Vi rammento che la somma delle quote capitale restituisce l’importo erogato inizialmente a titolo di mutuo, mentre la somma delle quote interessi rappresenta il totale della remunerazione bancaria per il servizio di prestito del denaro.

Essendo la rata periodica costituita dalla somma di quota capitale e quota interessi, è evidente che, in ogni caso, la posticipazione della restituzione del capitale (somma delle quote capitale periodiche per almeno 1 anno) comporterà l’allungamento della scadenza del mutuo (per almeno 1 anno): ad esempio, un mutuo di durata 25 anni verrà pagato per (almeno) 26 anni.

In caso la banca conceda la sospensione della sola quota capitale, i beneficiari del Piano continueranno a versare gli interessi passivi secondo quanto previsto dal loro piano di ammortamento originario, ovvero in misura corrispondente alla peculiare tipologia di piano di ammortamento adottato e al momento in cui avviene la sospensione. Questo significa che per alcuni mutuatari, in termini di euro sborsati mensilmente, potrebbe esservi una situazione di sostanziale indifferenza tra la rata originaria e quella accordata in seguito.

Diversamente, in caso la banca conceda la sospensione dell’intera rata, il beneficiario non soffrirà alcuna uscita mensile per almeno 12 mesi, ma poi si troverà a dover corrispondere la vecchia rata di mutuo maggiorata degli interessi maturati nel periodo di sospensione, e ciò avverrà “per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario”. In altre parole, le modalità di restituzione delle quote interessi sono tutte da decidere, col rischio che, alla riattivazione dei pagamenti, la rata divenga in assoluto insostenibile.

Ulteriori approfondimenti dalla puntata del giorno 11.01.2010: trasmissione radiofonica Salvadanaio, di Debora Rosciani, per Radio 24 (IlSole24Ore).

Al via la sospensione per i mutui casa

I punti cruciali del Piano Famiglie (sospensione delle rate dei mutui) firmato a seguito di accordo tra Associazione Bancaria Italiana e Associazioni dei consumatori:

–         PERIODO DI RIFERIMENTO: intera durata degli anni 2009 e 2010

–        BENEFICIARI: le persone intestatarie di mutuo, cointestatarie o gli eredi che, nel periodo di riferimento, perdono lo stato di occupazione o entrano in cassa integrazione; le medesime persone che, nello stesso periodo, sono colpite da morte del familiare sottoscrittore del mutuo, o personalmente dalla perdita dell’autosufficienza

–         PERIODO DI SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO RATE: almeno 12 mesi

–        RICHIESTA DI MORATORIA: da presentare a partire dal 1° febbraio 2010 (fino al 31 gennaio 2011) utilizzando i moduli che saranno disponibili presso le filiali delle banche aderenti, o scaricabili dai relativi siti web o dal sito www.abi.it. La banca potrà negare la sospensione ed inviare comunicazione al richiedente entro gg. 15 lavorativi dalla presentazione della domanda, oppure accogliere la richiesta ed attivare la sospensione entro gg. 45 lavorativi dallo stesso accoglimento della domanda

–        LIMITI: mutui di durata originaria superiore a 5 anni, stipulati per importo massimo di euro 150.000 per acquisto, ristrutturazione o costruzione dell’abitazione principale. Reddito del titolare di mutuo: imponibile non superiore ad euro 40.000/anno per singolo mutuatario. Durata massima di interruzione dei pagamenti nel periodo di riferimento: 180 gg. consecutivi. Le banche hanno facoltà di migliorare le condizioni previste dall’accordo a favore del richiedente

–        INTERESSI PASSIVI: nel periodo di sospensione continuano a maturare gli interessi da corrispondere alla banca sulla base delle condizioni di mutuo stabilite. Non sono previsti interessi di mora.

Ulteriori dettagli del Piano Famiglie nel documento tecnico e nel modulo di richiesta di sospensione rate disponibili sul sito web de IlSole24Ore (fonte).

Il tetto alla sospensione del mutuo casa

Forse ci siamo. Venerdi prossimo Abi e associazioni dei consumatori dovrebbero giungere alla firma del documento comune sulla “moratoria mutui”, il sospirato piano che consentirebbe la sospensione per 1 anno delle rate di pagamento, a partire da quelle in scadenza febbraio 2010, per determinate categorie di soggetti in difficoltà economica (http://www.questidenari.com/?p=1582). Al momento non sono previsti interessi di mora da corrispondere per il periodo di sospensione.

L’accordo riguarderebbe le persone che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009, non sono state in grado di onorare i propri impegni nei confronti delle banche per un periodo massimo di ritardo nei versamenti pari a 180 giorni, causa la perdita del lavoro o altri impedimenti di natura fisica.

Fra i paletti fissati vi è il tetto massimo al mutuo erogato, non superiore a 150.000 euro, ed il reddito massimo del titolare di mutuo per acquisto dell’abitazione principale, fissato nella misura di euro 40.000 annui.

In ogni caso, all’atto dell’adesione la banca potrà concedere a favore del mutuatario modifiche migliorative dell’accordo.

Fonte: IlSole24Ore

LEGGI L’ACCORDO DEFINITIVO E SCARICA LA MODULISTICA: http://www.questidenari.com/?p=1732

I tassi stabili e la moratoria per le famiglie. E per gli sceicchi

Se l’Euribor a 1 mese è stato registrato in rialzo negli ultimi giorni, il motivo è da ricondursi a quell’evento che in gergo tecnico va sotto il nome di “increspatura” (http://www.questidenari.com/?p=1234).

La crisi dell’emirato di Dubai, i cui contorni non sono al momento meglio precisati al di là della richiesta di moratoria del debito di 59 miliardi di dollari per 6 mesi che ha fatto scendere il rating quasi al livello dell’Argentina, non sembra avere nulla a che fare con l’andamento dei tassi, almeno per ora. E difatti l’Euribor a 3 mesi non ha manifestato segnali di turbolenza, ma è rimasto stabile poco sotto lo 0,72%.

Anzi, le attese sulle scadenze 2011-2012 sono addirittura in ribasso, mentre quelle sulle scadenze più ravvicinate sono ferme (fonte: IlSole24Ore). Il motivo è legato alle difficoltà di ripresa economica che tutti si attendono, quelle stesse difficoltà che, tradotte in ambito micro, si sostanziano nella richiesta di congelamento delle rate di mutuo – il solo Euribor a 3 mesi, tutto sommato stabile, non può bastare a tranquillizzare il variegato popolo dei mutuatari.

Le ultime notizie ci dicono che sarebbe stato fissato un tetto, (a partire da?) 120mila euro, all’importo dei mutui da assoggettare a moratoria, e che il piano riguarderebbe pure i mutui per costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale, mentre ne sarebbero esclusi quelli di durata inferiore a 5 anni.

Non verrebbero applicati interessi di mora durante il periodo di sospensione, ed i beneficiari (http://www.questidenari.com/?p=1383) sarebbero solo coloro che si trovano nelle condizioni specificate tra il 30 giugno ed il 31 dicembre 2009 (fonte: IlSole24Ore).

I rumors si rincorrono e le trattative fervono tra Abi e associazioni dei consumatori. Il tempo fugge, l’Euribor non sta fermo in eterno.