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Le condizioni migliorative al Piano Famiglie

Quest’oggi, primo giorno disponibile per la presentazione delle richieste di moratoria sui mutui casa da parte degli intestatari, è possibile affermare che tutte le grandi banche hanno aderito al Piano Famiglie (http://www.questidenari.com/?tag=piano-famiglie).

Non è possibile, tuttavia, schematizzare una bozza di adesione standard che si adatti ad ogni banca perché gli istituti hanno scelto soluzioni diverse: in altre parole, i potenziali beneficiari dovranno verificare caso per caso le condizioni al proprio sportello.

Ad esempio, Bnl-Bnp Paribas garantisce il solo blocco della quota capitale (e non dell’intera rata cui si perviene sommando gli interessi), ma la stessa banca, assieme a Monte dei Paschi di Siena e Popolare di Vicenza, non applica alcun limite massimo al reddito del mutuatario né all’importo del mutuo erogato.

E ancora: Banca Sella non solo aumenta il tetto del reddito imponibile e del valore del mutuo fissato dall’accordo base, ma estende la sospensione a tutte le tipologie di mutuo, indipendentemente dall’immobile ipotecato.

Ci sono poi istituti che estendono la moratoria ai prestiti personali finalizzati al finanziamento delle operazioni sulla casa, e quindi non limitano la sospensione alla rata dei soli mutui; o altri che, al fine di accordare condizioni migliorative ai mutuatari, fanno valere la regola del silenzio-assenso in merito ai tempi di risposta della banca dopo la presentazione della richiesta di sospensione: se non vi è alcuna risposta dopo 15 giorni, la sospensione è da ritenersi accettata.

Salvo diversa indicazione della banca, invece, devono continuare a pagarsi i premi delle polizze assicurative sottoscritte per l’ottenimento del mutuo.

Fonti: IlSole24Ore, varie

Al via la sospensione per i mutui casa

I punti cruciali del Piano Famiglie (sospensione delle rate dei mutui) firmato a seguito di accordo tra Associazione Bancaria Italiana e Associazioni dei consumatori:

–         PERIODO DI RIFERIMENTO: intera durata degli anni 2009 e 2010

–        BENEFICIARI: le persone intestatarie di mutuo, cointestatarie o gli eredi che, nel periodo di riferimento, perdono lo stato di occupazione o entrano in cassa integrazione; le medesime persone che, nello stesso periodo, sono colpite da morte del familiare sottoscrittore del mutuo, o personalmente dalla perdita dell’autosufficienza

–         PERIODO DI SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO RATE: almeno 12 mesi

–        RICHIESTA DI MORATORIA: da presentare a partire dal 1° febbraio 2010 (fino al 31 gennaio 2011) utilizzando i moduli che saranno disponibili presso le filiali delle banche aderenti, o scaricabili dai relativi siti web o dal sito www.abi.it. La banca potrà negare la sospensione ed inviare comunicazione al richiedente entro gg. 15 lavorativi dalla presentazione della domanda, oppure accogliere la richiesta ed attivare la sospensione entro gg. 45 lavorativi dallo stesso accoglimento della domanda

–        LIMITI: mutui di durata originaria superiore a 5 anni, stipulati per importo massimo di euro 150.000 per acquisto, ristrutturazione o costruzione dell’abitazione principale. Reddito del titolare di mutuo: imponibile non superiore ad euro 40.000/anno per singolo mutuatario. Durata massima di interruzione dei pagamenti nel periodo di riferimento: 180 gg. consecutivi. Le banche hanno facoltà di migliorare le condizioni previste dall’accordo a favore del richiedente

–        INTERESSI PASSIVI: nel periodo di sospensione continuano a maturare gli interessi da corrispondere alla banca sulla base delle condizioni di mutuo stabilite. Non sono previsti interessi di mora.

Ulteriori dettagli del Piano Famiglie nel documento tecnico e nel modulo di richiesta di sospensione rate disponibili sul sito web de IlSole24Ore (fonte).

Il tetto alla sospensione del mutuo casa

Forse ci siamo. Venerdi prossimo Abi e associazioni dei consumatori dovrebbero giungere alla firma del documento comune sulla “moratoria mutui”, il sospirato piano che consentirebbe la sospensione per 1 anno delle rate di pagamento, a partire da quelle in scadenza febbraio 2010, per determinate categorie di soggetti in difficoltà economica (http://www.questidenari.com/?p=1582). Al momento non sono previsti interessi di mora da corrispondere per il periodo di sospensione.

L’accordo riguarderebbe le persone che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009, non sono state in grado di onorare i propri impegni nei confronti delle banche per un periodo massimo di ritardo nei versamenti pari a 180 giorni, causa la perdita del lavoro o altri impedimenti di natura fisica.

Fra i paletti fissati vi è il tetto massimo al mutuo erogato, non superiore a 150.000 euro, ed il reddito massimo del titolare di mutuo per acquisto dell’abitazione principale, fissato nella misura di euro 40.000 annui.

In ogni caso, all’atto dell’adesione la banca potrà concedere a favore del mutuatario modifiche migliorative dell’accordo.

Fonte: IlSole24Ore

LEGGI L’ACCORDO DEFINITIVO E SCARICA LA MODULISTICA: http://www.questidenari.com/?p=1732