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Detrazione Irpef per interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione ordinaria e straordinaria: spese ammesse e interessi passivi sul mutuo

(continua da “Spese di ristrutturazione edilizia: detrazione Irpef, beneficiari e intestazione di bonifico e fattura”)

Tra i lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spettano le detrazioni figurano:

–        quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001. In particolare, il beneficio riguarda le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, opere di restauro e risanamento conservativo, lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;

–        quelli indicati alle lett. a), b), c) e d) dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001 relativi a manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali;

–        gli interventi finalizzati alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;

–        gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico e al conseguimento di risparmi energetici.

Il compimento di interventi finalizzati al risparmio energetico è assimilato alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (es. impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica in base alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 2 aprile 2013) installati per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (i.e. usi domestici e usi di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, etc.).

Tra le altre spese ammesse ai fini dell’agevolazione vi sono quelle per la progettazione, per le prestazioni professionali, per la messa in regola degli edifici ai sensi del D.M. 37/2008 – ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71), per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, nonché l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denuncia di inizio lavori.

Specificamente, sono ammesse le spese sostenute per gli interventi di:

–        manutenzione ordinaria che riguardino le sole parti comuni (la detrazione spetta ad ogni condomino in base alla quota millesimale) come il suolo su cui sorge l’edificio residenziale situato nel territorio dello Stato, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i portici, i cortili, gli ascensori e le fognature. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni dell’edificio, il beneficio attiene all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio e spetta al singolo condomino nei limiti della quota a lui imputabile, “a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi”;

–        manutenzione straordinaria relativi a opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici (purché non producano variazioni dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari o cambiamenti nella destinazione d’uso). Ad esempio l’installazione di ascensori e scale di sicurezza, la realizzazione ed il miglioramento dei servizi igienici, la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso, il rifacimento di scale e rampe, gli interventi finalizzati al risparmio energetico;

–        ristrutturazione edilizia, tra i quali vi sono quelli finalizzati a trasformare un fabbricato facendolo divenire diverso dal precedente (tutto o in parte), purché non si realizzi la demolizione e ricostruzione con ampliamento (definita “nuova costruzione” a cui non spetta il bonus) e con la precisazione che, in caso la ristrutturazione avvenisse senza demolire l’edificio ma con l’ampliamento dello stesso, la detrazione spetterebbe solo per le spese riguardanti la parte esistente (l’ampliamento configura “nuova costruzione”). Ad esempio la demolizione e fedele ricostruzione dell’immobile, la modifica della facciata, la realizzazione di una mansarda o di un balcone, l’apertura di nuove porte e finestre e la costruzione dei servizi igienici con ampliamento di superfici e volumi esistenti.

Inoltre i contribuenti che realizzano opere di ristrutturazione e/o costruzione della loro abitazione principale possono detrarre dall’Irpef gli interessi passivi ed i relativi oneri accessori pagati sui mutui ipotecari nella misura del 19% sull’importo massimo di 2.582,28 euro complessivi per ciascun anno d’imposta purché:

–        il mutuo venga stipulato nei 6 mesi antecedenti la data di inizio lavori di costruzione o nei 18 mesi successivi;

–        l’immobile venga adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dal termine dei lavori di costruzione;

–        il contratto di mutuo venga stipulato dal soggetto che sarà possessore dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

In merito alla detrazione d’imposta riservata agli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati, le Entrate hanno specificato il caso particolare in cui l’atto definitivo di acquisto venga stipulato successivamente al versamento di eventuali acconti: la detrazione d’imposta spetta solo se è stato regolarmente registrato il compromesso di vendita da cui risulti la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’edificio abitativo e il box. Detta condizione si considera realizzata se il bonifico viene effettuato nello stesso giorno in cui si stipula l’atto, ma in orario antecedente a quello della stipula stessa.

(continua “Causale del bonifico per spese di ristrutturazione e codice fiscale del beneficiario. Trasferimento della detrazione per vendita dell’immobile“)

Piano Famiglie: primi chiarimenti dell’ABI

A chiarimento dei dubbi sorti in merito all’interpretazione del documento tecnico (fonte IlSole24Ore) relativo alla sospensione delle rate dei mutui casa, l’ABI ha pubblicato sul proprio sito web www.abi.it un documento esplicativo delle modalità operative per l’attuazione del Piano Famiglie (http://www.questidenari.com/?tag=moratoria).

In particolare, si riporta la sintesi delle spiegazioni più interessanti per gli intestatari di mutuo contenute in alcuni dei 21 punti relativi all’allegato Frequently Asked Questions (FAQ), sottolineando che in ogni caso la banca potrà applicare condizioni migliorative rispetto a quanto previsto dall’accordo siglato con le associazioni dei consumatori.

1) Il requisito del reddito imponibile non superiore ad euro 40.000 è da intendersi per singolo mutuatario. Pertanto, in caso di mutuo cointestato, la sospensione potrà essere richiesta da uno qualsiasi degli intestatari colpiti dall’evento previsto e aventi reddito inferiore a detta soglia, o dall’unico intestatario colpito dall’evento previsto e avente reddito inferiore alla stessa soglia.

3) La sospensione opera per una sola volta, salvo il caso in cui la banca aderisca offrendo la sospensione della sola quota capitale. Il periodo “salvo il caso” si riferisce alla possibilità di sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, rimanendo inteso che in entrambi i casi la sospensione può essere effettuata una sola volta.

5) Esclusione dalla sospensione per ritardi nei pagamenti superiori a 180 giorni consecutivi. Il mutuo è considerato idoneo alla sospensione solo se nel corso di detto periodo sia intervenuto pagamento integrale di almeno una rata. Qualora il pagamento della rata sia avvenuto soltanto in parte, opererebbe l’esclusione.

8 ) Mancato pagamento degli interessi nel periodo durante il quale opera la sospensione relativa alla sola quota capitale. Oltre all’applicazione certa degli interessi di mora, potrebbe cessare la sospensione (per insolvenza del mutuatario).

9) La sospensione non si applica alle rate di mutuo caratterizzato da tasso variabile, rata fissa e durata variabile. La norma in oggetto, che mira ad evitare l’eccessivo allungamento dei tempi di restituzione del capitale alla banca, non riguarda i mutui a tasso variabile sul quale è applicato il cap (l’Interest Rate Cap fissa un limite massimo al tasso).

12) La sospensione può essere applicata congiuntamente alle rate impagate (somma di quota capitale e quota interessi per le rate scadute) e a quelle a scadere (la sola quota capitale delle rate future).

Ad avviso di qualche lettore, ivi compreso lo scrivente, alcuni fra i 21 punti rimangono di dubbia interpretazione. L’Associazione Bancaria Italiana si è impegnata ad emettere una successiva lettera circolare a titolo ulteriormente esplicativo, e perciò ha messo a disposizione l’account di posta elettronica sospensionemutui@abi.it per rivolgere nuovi quesiti circa la corretta interpretazione del documento tecnico allegato alla lettera circolare del 24/12/2009 (Prot. CR/OC/004527).

E’ possibile scaricare qui il testo completo FAQ (formato pdf).

(per il Fondo Solidarietà e la presentazione dal 15/11/2010 della domanda di sospensione delle rate del mutuo prima casa si veda http://www.questidenari.com/?p=3214)

(informazioni sulla proroga al 31 luglio 2011 del Piano Famiglie per la presentazione delle domande di sospensione rate del mutuo casa alla pagina http://www.questidenari.com/?p=3645)

Precisazioni sulle modalità di sospensione della rata per i mutui bancari

Fino a ieri sono state inviate all’Associazione Bancaria Italiana poco più di 10 richieste, da parte di piccoli istituti, riguardanti le modalità di adesione all’accordo denominato “Piano Famiglie” siglato nella seconda metà del dicembre scorso (http://www.questidenari.com/?p=1732).

Le banche potranno acconsentire alla sospensione dell’intera rata di mutuo, oppure della sola quota capitale – Vi rammento che la somma delle quote capitale restituisce l’importo erogato inizialmente a titolo di mutuo, mentre la somma delle quote interessi rappresenta il totale della remunerazione bancaria per il servizio di prestito del denaro.

Essendo la rata periodica costituita dalla somma di quota capitale e quota interessi, è evidente che, in ogni caso, la posticipazione della restituzione del capitale (somma delle quote capitale periodiche per almeno 1 anno) comporterà l’allungamento della scadenza del mutuo (per almeno 1 anno): ad esempio, un mutuo di durata 25 anni verrà pagato per (almeno) 26 anni.

In caso la banca conceda la sospensione della sola quota capitale, i beneficiari del Piano continueranno a versare gli interessi passivi secondo quanto previsto dal loro piano di ammortamento originario, ovvero in misura corrispondente alla peculiare tipologia di piano di ammortamento adottato e al momento in cui avviene la sospensione. Questo significa che per alcuni mutuatari, in termini di euro sborsati mensilmente, potrebbe esservi una situazione di sostanziale indifferenza tra la rata originaria e quella accordata in seguito.

Diversamente, in caso la banca conceda la sospensione dell’intera rata, il beneficiario non soffrirà alcuna uscita mensile per almeno 12 mesi, ma poi si troverà a dover corrispondere la vecchia rata di mutuo maggiorata degli interessi maturati nel periodo di sospensione, e ciò avverrà “per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario”. In altre parole, le modalità di restituzione delle quote interessi sono tutte da decidere, col rischio che, alla riattivazione dei pagamenti, la rata divenga in assoluto insostenibile.

Ulteriori approfondimenti dalla puntata del giorno 11.01.2010: trasmissione radiofonica Salvadanaio, di Debora Rosciani, per Radio 24 (IlSole24Ore).

Al via la sospensione per i mutui casa

I punti cruciali del Piano Famiglie (sospensione delle rate dei mutui) firmato a seguito di accordo tra Associazione Bancaria Italiana e Associazioni dei consumatori:

–         PERIODO DI RIFERIMENTO: intera durata degli anni 2009 e 2010

–        BENEFICIARI: le persone intestatarie di mutuo, cointestatarie o gli eredi che, nel periodo di riferimento, perdono lo stato di occupazione o entrano in cassa integrazione; le medesime persone che, nello stesso periodo, sono colpite da morte del familiare sottoscrittore del mutuo, o personalmente dalla perdita dell’autosufficienza

–         PERIODO DI SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO RATE: almeno 12 mesi

–        RICHIESTA DI MORATORIA: da presentare a partire dal 1° febbraio 2010 (fino al 31 gennaio 2011) utilizzando i moduli che saranno disponibili presso le filiali delle banche aderenti, o scaricabili dai relativi siti web o dal sito www.abi.it. La banca potrà negare la sospensione ed inviare comunicazione al richiedente entro gg. 15 lavorativi dalla presentazione della domanda, oppure accogliere la richiesta ed attivare la sospensione entro gg. 45 lavorativi dallo stesso accoglimento della domanda

–        LIMITI: mutui di durata originaria superiore a 5 anni, stipulati per importo massimo di euro 150.000 per acquisto, ristrutturazione o costruzione dell’abitazione principale. Reddito del titolare di mutuo: imponibile non superiore ad euro 40.000/anno per singolo mutuatario. Durata massima di interruzione dei pagamenti nel periodo di riferimento: 180 gg. consecutivi. Le banche hanno facoltà di migliorare le condizioni previste dall’accordo a favore del richiedente

–        INTERESSI PASSIVI: nel periodo di sospensione continuano a maturare gli interessi da corrispondere alla banca sulla base delle condizioni di mutuo stabilite. Non sono previsti interessi di mora.

Ulteriori dettagli del Piano Famiglie nel documento tecnico e nel modulo di richiesta di sospensione rate disponibili sul sito web de IlSole24Ore (fonte).