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Piano Famiglie: primi chiarimenti dell’ABI

A chiarimento dei dubbi sorti in merito all’interpretazione del documento tecnico (fonte IlSole24Ore) relativo alla sospensione delle rate dei mutui casa, l’ABI ha pubblicato sul proprio sito web www.abi.it un documento esplicativo delle modalità operative per l’attuazione del Piano Famiglie (http://www.questidenari.com/?tag=moratoria).

In particolare, si riporta la sintesi delle spiegazioni più interessanti per gli intestatari di mutuo contenute in alcuni dei 21 punti relativi all’allegato Frequently Asked Questions (FAQ), sottolineando che in ogni caso la banca potrà applicare condizioni migliorative rispetto a quanto previsto dall’accordo siglato con le associazioni dei consumatori.

1) Il requisito del reddito imponibile non superiore ad euro 40.000 è da intendersi per singolo mutuatario. Pertanto, in caso di mutuo cointestato, la sospensione potrà essere richiesta da uno qualsiasi degli intestatari colpiti dall’evento previsto e aventi reddito inferiore a detta soglia, o dall’unico intestatario colpito dall’evento previsto e avente reddito inferiore alla stessa soglia.

3) La sospensione opera per una sola volta, salvo il caso in cui la banca aderisca offrendo la sospensione della sola quota capitale. Il periodo “salvo il caso” si riferisce alla possibilità di sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, rimanendo inteso che in entrambi i casi la sospensione può essere effettuata una sola volta.

5) Esclusione dalla sospensione per ritardi nei pagamenti superiori a 180 giorni consecutivi. Il mutuo è considerato idoneo alla sospensione solo se nel corso di detto periodo sia intervenuto pagamento integrale di almeno una rata. Qualora il pagamento della rata sia avvenuto soltanto in parte, opererebbe l’esclusione.

8 ) Mancato pagamento degli interessi nel periodo durante il quale opera la sospensione relativa alla sola quota capitale. Oltre all’applicazione certa degli interessi di mora, potrebbe cessare la sospensione (per insolvenza del mutuatario).

9) La sospensione non si applica alle rate di mutuo caratterizzato da tasso variabile, rata fissa e durata variabile. La norma in oggetto, che mira ad evitare l’eccessivo allungamento dei tempi di restituzione del capitale alla banca, non riguarda i mutui a tasso variabile sul quale è applicato il cap (l’Interest Rate Cap fissa un limite massimo al tasso).

12) La sospensione può essere applicata congiuntamente alle rate impagate (somma di quota capitale e quota interessi per le rate scadute) e a quelle a scadere (la sola quota capitale delle rate future).

Ad avviso di qualche lettore, ivi compreso lo scrivente, alcuni fra i 21 punti rimangono di dubbia interpretazione. L’Associazione Bancaria Italiana si è impegnata ad emettere una successiva lettera circolare a titolo ulteriormente esplicativo, e perciò ha messo a disposizione l’account di posta elettronica sospensionemutui@abi.it per rivolgere nuovi quesiti circa la corretta interpretazione del documento tecnico allegato alla lettera circolare del 24/12/2009 (Prot. CR/OC/004527).

E’ possibile scaricare qui il testo completo FAQ (formato pdf).

(per il Fondo Solidarietà e la presentazione dal 15/11/2010 della domanda di sospensione delle rate del mutuo prima casa si veda http://www.questidenari.com/?p=3214)

(informazioni sulla proroga al 31 luglio 2011 del Piano Famiglie per la presentazione delle domande di sospensione rate del mutuo casa alla pagina http://www.questidenari.com/?p=3645)