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Approfondimenti sui limiti di guida e di velocità per neopatentati – art. 117 Codice della Strada

La definizione di neopatentato, oltre a fare riferimento al giovane che consegue il documento di guida, è da intendersi riferita anche a coloro che ottengono il documento per la prima volta in qualsiasi età anagrafica e a quanti conseguono la patente per la seconda volta a seguito di revoca.

In particolare, con la legge 120/2010 sono stati previsti molti eventi al verificarsi dei quali viene revocata la patente e che, successivamente, impediscono al trasgressore di conseguire il nuovo documento prima di 2 anni dal giorno in cui il provvedimento è divenuto definitivo, ovvero 3 anni dall’accertamento del reato di cui agli articoli del codice stradale

–        186: recidiva nel biennio per accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l; incidente stradale con accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l; rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico da chi ha ricevuto condanna per lo stesso reato nel biennio precedente;

–        186-bis: accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l per conducenti professionali, ovvero recidiva nel triennio per neopatentati con tasso alcolemico accertato superiore a 1,5 g/l, o rifiuto di sottoporsi ad accertamento se il neopatentato o conducente professionale è stato condannato nei due anni precedenti per lo stesso reato;

–        187: uso di sostanze stupefacenti per conducenti professionali ovvero incidente provocato da conducente che guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

La revoca, inoltre, è prevista in caso di: partecipazione a competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore o gare in velocità nel corso delle quali siano derivate lesioni personali gravi o morte (artt. 9-bis e 9-ter); seconda violazione nel triennio per chi adibisce il veicolo a taxi senza averne ottenuto licenza o circola sullo stesso avendo subito la sospensione della stessa (art. 86, comma 2); sopravvenuta mancanza dei requisiti psico-fisici o morali (art. 130); seconda violazione nel biennio per superamento dei limiti di velocità per oltre 60 km/h (art. 142, comma 12); inversione del senso di marcia in autostrada o sulle strade extra-urbane principali quando il fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli (art. 176, comma 22); alterazione del limitatore di velocità (art. 179, comma 9); circolazione abusiva durante il periodo di sospensione della patente (art. 218, comma 6); violazione del codice con danni a persone e sentenza di condanna (art. 222); ritiro immediato del documento da parte dell’agente accertatore in conseguenza di ipotesi di reato (art. 223).

L’art. 117 del Codice della Strada (riportato in http://www.questidenari.com/?p=3655), con riferimento ai neopatentati che rischiano la sanzione a partire da 152 euro, distingue fra limitazioni alla velocità e limitazioni alla guida, tutte ricorrenti a far data dal giorno di superamento dell’esame di cui all’articolo 121 (esame di idoneità), come precisa il comma 4 al fine di evitare confusione tra il “rilascio” (per ottenimento del documento) ed il “conseguimento” della patente di guida (sostenimento dell’esame).

I limiti di velocità (100 km/h su autostrade e 90 km/h su strade extra-urbane principali) si applicano per i primi 3 anni; i limiti di guida (potenza specifica e, in aggiunta, potenza assoluta per i veicoli M1) valgono per il 1° anno, ma si estendono ai primi 3 anni (sempre dal superamento dell’esame) se il soggetto ha avuto problemi di droga con la giustizia.

In particolare, il codice stradale si riferisce alle persone che, avendo fatto commercio di stupefacenti, sono destinatarie del divieto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n° 309, art. 75 (Condotte integranti illeciti amministrativi), comma 1, lettera a:

1. Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all’articolo 73, comma 1-bis, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezioni B e C,  fuori delle condizioni di cui all’articolo 72, comma 2, è sottoposto, per un periodo non inferiore a  un mese e non superiore a un anno, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla”.

Il comma 2-bis dell’art. 117, invece, esclude dall’applicazione dei limiti di guida coloro che trasportano invalidi su veicoli idonei al servizio, purché la persona invalida sia presente sul veicolo stesso.

Neopatentati alla guida: potenza specifica e assoluta per il primo anno, limiti di velocità e sanzioni

Lo scorso 9 febbraio sono entrati in vigore i limiti previsti per i neopatentati che, durante il primo anno di ottenimento della patente “B”, non possono guidare automobili di potenza specifica superiore a 55 kiloWatt per tonnellata né veicoli di categoria M1 (autovetture e pullmini adibiti al trasporto di persone fino a 9 posti compreso il conducente) di potenza assoluta superiore a 70 kW.

Detti limiti sono in vigore a prescindere dall’età anagrafica del neopatentato e quindi si applicano pure a chi, dopo aver perso tutti i punti, consegue di nuovo il documento.

Pertanto, sono soggetti alla nuova norma di cui all’art. 117 del Codice della Strada modificato dalla Legge 120/2010 (http://www.questidenari.com/?tag=neopatentato) tutti coloro che superano l’esame per il conseguimento della licenza di guida a partire dalla data del 09/02/2011. Gli stessi neopatentati, per un periodo di tempo pari a tre anni dal conseguimento della patente, osservano il divieto di superare la velocità massima di 100 Km/h in autostrada e 90 Km/h sulle strade extra-urbane.

E’ previsto il pagamento di una sanzione amministrativa per la somma da euro 152 a 608 a carico del titolare della patente che nei primi 3 anni dal conseguimento della stessa circola commettendo infrazione ai descritti limiti di guida e di velocità, nonché l’applicazione della sanzione accessoria amministrativa della sospensione della validità della patente da 2 a 8 mesi.

Art. 117 – Limitazioni nella guida

(omissis)

2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.

2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all’articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n° 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida. (*)

(omissis)

4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell’esame di cui all’art. 121.

5. Il titolare di patente di guida italiana che nei primi tre anni dal conseguimento della patente circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 152 a euro 608. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (**)

(*) Comma modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n° 120. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della Legge 120/2010.

(**) Comma modificato dal D.M. 22 dicembre 2010, in G.U. n° 305 del 31/12/2010.

In particolare, la potenza specifica (riferita alla tara) si calcola rapportando i dati di potenza (in kW) e tara (in tonnellate) verificabili dalla carta di circolazione dei veicoli immatricolati dopo il 04/10/2007, dove la tara è la somma della massa del veicolo vuoto e di quella del conducente (pari a 75 Kg. per definizione). Il risultato deve essere accurato fino al terzo decimale, ovvero un veicolo di potenza pari a 55,001 kW/t non può essere guidato da un neopatentato.

Per tutti gli altri veicoli immatricolati prima del 4 ottobre 2007, ad eccezione di qualche esemplare immatricolato con sistemi non meccanografici prima del 1977 per il quale occorrerà rivolgersi al costruttore, la Motorizzazione pubblicherà sul sito www.ilportaledellautomobilista.it il dato relativo alla potenza specifica a cui si potrà risalire digitando la targa del veicolo (la sovrapposizione di norme nazionali ed europee emanate nel corso del tempo, infatti, ha creato problemi di determinazione dell’esatto valore della tara). O ancora, il proprietario potrà chiedere la ristampa aggiornata della carta di circolazione.

A breve sarà disponibile l’applicativo per smartphone “i-patente”, mentre per i nuovi veicoli privi di targa è necessario chiedere al venditore la dichiarazione di responsabilità (fonte: IlSole24Ore.com).

(per approfondimenti sui limiti di guida e velocità per neopatentati, e sui casi di revoca della patente previsti dal CdS, si legga http://www.questidenari.com/?p=3725)

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Legge 120/10 – la circolare del 12 agosto 2010 sulle postazioni autovelox

E’ stata emanata la seconda circolare del Ministero dell’Interno (Dipartimento Pubblica Sicurezza) sulla riforma del Codice della strada (legge 29 luglio 2010, n. 120), entrata pienamente in vigore da quest’oggi 13 agosto – per la prima circolare si legga http://www.questidenari.com/?p=2813.

La circolare precisa le modalità di rilevamento delle infrazioni commesse per superamento dei limiti di velocità, per le quali sono previste sanzioni pecuniarie da un minimo di 38 euro fino ad un massimo di 3.119 euro (per il dettaglio delle multe in base alla gravità della violazione, per la perdita dei punti patente e le ulteriori sanzioni si veda http://www.questidenari.com/?p=2816).

In particolare, la circolare fa riferimento alla distanza di almeno 1 chilometro che è necessario osservare tra il cartello di preavviso della postazione di rilevamento e l’apparecchiatura stessa per la misurazione della velocità del veicolo, precisando che la norma riguarda i “dispositivi …….. finalizzati al controllo remoto delle violazioni …….. collocati ai sensi dell’art. 4 della L 168/2002 e, perciò, non riguarda i casi in cui l’accertamento dell’illecito sia effettuato con la presenza di un organo di polizia stradale” – punto 20, penultimo capoverso.

In altri termini, il vincolo della distanza di 1 Km non riguarda gli autovelox a presidio dei quali sia posta una pattuglia di agenti accertatori; inoltre, il vincolo non si applica (ultimo capoverso del punto 20) nel caso in cui “il limite di velocità sia generale per tipo di strada o sia riferito al particolare veicolo utilizzato”, ovvero nelle tratte stradali in cui il limite imposto dalla segnaletica coincida con quello generalmente previsto dal Codice della Strada.

Infine, il punto 32 della circolare chiarisce che l’accorciamento dei tempi di notifica delle multe (90 giorni) viene applicato alle infrazioni commesse dal 13 agosto 2010 – per la rateizzazione della multa o per l’eventuale ricorso al Giudice di Pace si legga http://www.questidenari.com/?p=2824.

Per i rimanenti punti della circolare, fra cui la precisazione sul fermo amministrativo immediato per incidente causato da guidatore in stato di ebbrezza, è possibile scaricare (in formato pdf) la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Servizio Polizia Stradale – prot. n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12.08.2010 dal sito www.poliziamunicipale.it.

(per gli obblighi di comunicazione dei dati identificativi del trasgressore alla guida, le sanzioni ed il ricorso si veda http://www.questidenari.com/?p=2966)

Legge 120/10 – le sanzioni per eccesso di velocità previste dal Codice della Strada

Pubblicata sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 luglio 2010, la legge 120 mitiga la perdita dei punti patente per i conducenti che superano il limite massimo imposto alla velocità su strada, ma aumenta l’importo della sanzione pecuniaria.

Infatti, in base all’art. 142, 7°, il superamento del predetto limite entro i 10 km/h comporta l’applicazione di una sanzione da euro 38 a 155, mentre il superamento del limite tra i 10 ed i 40 km/h porta ad una multa tra i 155 ed i 624 euro (art. 142, 8°) ed alla perdita di 3 punti patente.

Scattano ulteriori sanzioni e conseguenze per coloro che si spingono oltre.

L’applicazione della sanzione pecuniaria tra 500 e 2.000 euro si associa alla perdita di 6 punti patente, alla sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi, ed alla sospensione della patente da 8 a 18 mesi se lo stesso conducente incappa in ulteriore violazione entro i successivi 2 anni (art. 142, 9°), nel caso del superamento del limite tra i 40 ed i 60 km/h.

Infine, se il superamento del limite eccede i 60 km/h, la multa passa da 779 euro a 3.119, la decurtazione dei punti a 10, la sospensione del documento da 6 a 12 mesi, e si procede alla revoca della patente in caso lo stesso conducente incappi in ulteriore violazione entro i successivi 2 anni (art. 142, 9°-bis).

Considerata la difficoltà di sistemazione dei cartelli di preavviso ad almeno 1 km dalla postazione di rilevamento della velocità al di fuori dei centri abitati (si attende il decreto attuativo per i chiarimenti del caso), ed applicata la tolleranza prevista dal codice pari al 5% della velocità col minimo di 5 km/h, il limite effettivo di velocità è pari a 55 km/h in città e la sospensione della patente scatta a 96 km orari (50 + 5 a cui si aggiunge 41, “minimo” del superamento limite di cui al comma 9 dell’art. 142).

Tutte le sanzioni descritte sono raddoppiate se le violazioni vengono commesse alla guida dei seguenti veicoli:

–        autoveicoli o motoveicoli per trasporto merci pericolose (classe 1)

–        treni costituiti da autoveicolo e rimorchio (lettere h, i, l dell’art. 54, 1°)

–        autobus e filobus di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate

–        autocarri di massa a pieno carico superiore a 5 tonnellate, se adoperati per trasporto persone

–        mezzi d’opera viaggianti a pieno carico.

(per l’applicazione del vincolo della distanza tra il cartello di preavviso e la postazione di rilevamento della velocità si legga http://www.questidenari.com/?p=2857)

Riforma del Codice della Strada: le sanzioni pecuniarie a partire da luglio 2010

Con l’approvazione odierna del Senato, diviene legge il nuovo codice stradale.

In attesa della pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ecco alcune anticipazioni riguardanti in particolare le multe comminate ai trasgressori:

–        per i neopatentati (per i primi 3 anni di guida) ed i conducenti professionali (camionisti, conducenti di autobus e tassisti) sono previste le seguenti sanzioni operative già dal prossimo venerdi 30 luglio 2010, oltre alla sospensione della patente (eccetto il caso “a”):

a) multa da 155 fino a 624 euro per tasso alcolemico rilevato inferiore a 0,5 g/l. Multa raddoppiata in caso di incidente

b) multa fino a 2.666 euro per tasso alcolemico rilevato compreso tra 0,5 e 0,8 g/l

c) multa fino a 4.800 euro per tasso alcolemico rilevato compreso tra 0,8 e 1,5 g/l. Sanzione aumentata di 1/3 per chi è alla guida di un mezzo pesante

d) multa fino a 9.000 euro per tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l

–        per tutti i conducenti, con sanzioni raddoppiate in caso di incidente:

a) multa fino a 2.000 euro per tasso alcolemico rilevato compreso tra 0,5 e 0,8 g/l

b) fino ad 1 anno di carcere, sospensione della patente fino a 2 anni e revoca della patente in caso di recidiva per tasso alcolemico rilevato superiore a 1,5 g/l.

E’ bene che i conducenti assuntori di farmaci, l’effetto dei quali sia rilevabile dall’etilometro, portino con loro la documentazione medica.

–        per una sola volta, a seguito di accertamento e pur in mancanza di incidente, la pena detentiva e pecuniaria potrà essere sostituita con lavori di pubblica utilità da parte di coloro che siano stati trovati alla guida in stato di ebbrezza, per la durata prevista dalla sanzione detentiva e corrispondentemente alla conversione di ogni giorno di lavoro di pubblica utilità in euro 250 di pena pecuniaria.

–        multa fino a 2.000 euro per chi supera di oltre 40 km/h il limite di velocità, fino a 3.119 euro per chi supera il limite di oltre 60 km/h.

–        sono previste sanzioni per chi conduce minicar e ciclomotori che superano la velocità di 45 Km/h (fino a 1.559 euro), e per chi produce o commercializza gli stessi mezzi (fino a 4.000 euro) o per il meccanico che ne elabora i motori (fino a 3.119 euro). Norma operativa dal prossimo venerdi 30 luglio 2010.

–        i 17-enni possono guidare se accompagnati da una persona che abbia conseguito la patente B da almeno 10 anni, non possono trasportare persone e devono esporre sull’automezzo l’acronimo “GA” (guida accompagnata). In caso di violazione, la multa va da 78 a 311 euro.

–        per chi circola a bordo di veicoli con emissioni inquinanti non idonee, o durante il periodo di sospensione della patente oppure quando si trova in stato di temporanea inidoneità alla guida, è prevista una multa fino a 624 euro. Per la circolazione con veicolo sospeso in attesa di revisione, la multa arriva fino a 7.369 euro.

–        i tempi di notifica delle contravvenzioni a mezzo raccomandata scendono a 90 giorni (di calendario, e non lavorativi) successivi all’accertamento dell’infrazione. In caso di contestazione immediata, invece, sono 100 i giorni a disposizione per la notifica della contravvenzione agli obbligati in solido. Per violazioni accertate in remoto, per le quali è prevista la sanzione compresa tra 263 e 1.050 euro, è possibile omettere la segnalazione del conducente per evitare la perdita dei punti patente.

–        coloro che sono titolari di un reddito annuo inferiore ad euro 10.628,16 possono rateizzare (rata minima: euro 100) le multe di importo almeno pari ad euro 200 – col massimo di 12 rate per multe inferiori a 2.000 euro; col massimo di 24 rate per multe inferiori a 5.000 euro; col massimo di 60 rate per multe oltre i 5.000 euro.

–        bar, alberghi e ristoranti che proseguiranno l’attività oltre la mezzanotte e non metteranno a disposizione dei clienti gli etilometri saranno multati fino a 1.200 euro.

–        multa fino a 7.000 euro per la vendita di superalcolici da asporto dalle 22:00 alle 6:00 del mattino e multa fino a 10.500 euro per la vendita di alcolici e superalcolici nelle aree di servizio (autogrill) a partire dalle 22:00; multa fino a 20.000 euro per la vendita di alcolici e superalcolici nei locali pubblici dalle 3:00 alle 6:00 del mattino.

–        titolari e gestori di stabilimenti balneari che organizzeranno feste danzanti con alcolici oltre l’orario previsto 17:00-20:00 saranno multati tra i 5.000 ed i 20.000 euro.

–        chi guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sarà punito con l’arresto, la confisca del mezzo e la multa fino a 6.000 euro (la pena è aumentata di 1/3, e fino alla metà, se il conducente è camionista o neopatentato).

–        multa da 100 a 400 euro per chi getta rifiuti dall’auto.

–        multa da 389 a 1.559 euro per chi causa un incidente con danni ad un animale senza soccorrerlo, e multa fino a 311 euro per le altre persone che, coinvolte nel sinistro, non prestano soccorso (si tratta di una norma giustificata da motivi di sicurezza: si pensi alla pericolosità della carcassa rimasta sull’asfalto di un animale di grosse dimensioni). In tal caso occorre segnalare l’accaduto alle forze dell’ordine.

–        multa fino a 25.000 euro per il commercio di prodotti farmaceutici pericolosi per la guida “senza il pittogramma che indica questa pericolosità”.

–        colpite le intestazioni fittizie di autoveicoli.

Fonti web varie: IlSole24Ore.com, IlMessaggero.it

(per la trattazione completa delle sanzioni previste dalla Legge 120/10 in materia di superamento dei limiti di velocità si legga: http://www.questidenari.com/?p=2816)

(per approfondimenti sui tempi di notifica dei verbali, rateizzazione della multa e ricorso al Giudice di Pace si veda: http://www.questidenari.com/?p=2824)

(per il quadro definitivo delle sanzioni previste dal Codice della Strada 2010 in caso di guida sotto effetto di alcol e guida sotto effetto di sostanze stupefacenti si legga http://www.questidenari.com/?p=2923)

(ulteriori ed aggiornati dettagli sulle sanzioni per uso di alcol da parte di conducenti professionali, e per mancato rispetto delle durate previste per i turni di lavoro e riposo, sono reperibili alla pagina http://www.questidenari.com/?p=2979)

(per l’obbligo di uso del casco omologato ECE/ONU 22/05 in sella a ciclomotori e motoveicoli dal 12 ottobre 2010 si legga http://www.questidenari.com/?p=3079)

(per l’obbligo dei gestori a dotare l’esercizio aperto al pubblico di etilometro si legga l’aggiornamento al 13 novembre 2010: http://www.questidenari.com/?p=3292)