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L’etilometro nei bar, discoteche e altri locali pubblici dal 13 novembre 2010

Come previsto dalla legge 120 del 2010 all’art. 54, in riforma del Codice della Strada (http://www.questidenari.com/?tag=legge-12010), dal 13/11/2010 è entrato in vigore l’obbligo di rendere utilizzabili per i clienti gli etilometri posizionati all’uscita dei locali pubblici che prevedono la chiusura dopo la mezzanotte.

L’art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), ai primi due commi, elenca alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi per la vendita o il consumo di vino, birra, liquori e altre bevande anche non alcoliche, sale giochi, stabilimenti balneari e circoli privati: la mancata dotazione dell’etilometro per l’esercizio comporta l’applicazione al gestore di una sanzione amministrativa pari a 300 euro.

Le apparecchiature per la rilevazione, di tipo elettronico o a funzionamento chimico, saranno posizionate accanto a due tabelle (in triplice copia: all’ingresso, all’uscita e all’interno del locale) descrittive sia del livello di alcolemia raggiungibile a seguito di assunzione delle bevande che dei sintomi collegati a detto livello (fonte: IlMessaggero.it).

L’inasprimento della griglia sanzionatoria in materia di uso di sostanze alcoliche alla guida, operata la scorsa estate, ha introdotto sanzioni variabili in funzione del tasso alcolemico rilevato dalle apparecchiature in dotazione alle forze dell’ordine, del verificarsi di un incidente stradale e dell’appartenenza del guidatore alla categoria soggetta ad alcol zero (neopatentati e conducenti professionali: per la Circolare del 30 luglio 2010 riguardante entrambe le categorie si legga http://www.questidenari.com/?p=2813, ed in particolare per i conducenti professionali http://www.questidenari.com/?p=2979).

Ad esempio, per un tasso alcolemico rilevato tra 0,81 e 1,50 g/l, chi causa un incidente commette un reato, ovvero è imputato di fronte al giudice ed è soggetto a:

– pagamento di un importo compreso a tra 1.600 e 3.400 euro sulla base della decisione del giudice, con aumento di 1/3 se il reato è commesso dalle 22:00 di notte alle 7:00 di mattina

– decurtazione di 10 punti patente

– sospensione della patente da 1 a 2 anni

– arresto fino a 12 mesi,

trovando applicazione il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, se il mezzo non è intestato a terze persone estranee alla violazione.

Se invece il conducente non avesse causato incidente ma fosse incorso comunque nello stesso illecito penale per tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, avrebbe la possibilità di commutare la pena prevista con i lavori di pubblica utilità nel campo della sicurezza o dell’educazione stradale, ed in tal modo di evitare – in aggiunta – la sospensione della patente e la confisca del veicolo. In caso di violazione degli obblighi di lavoro, si procederebbe a ripristino delle stesse sanzioni.

(per l’entrata in vigore al giorno 9 febbraio 2011 delle norme relative ai limiti di potenza specifica e assoluta per veicoli guidati da neopatentati, ai limiti di velocità e alle sanzioni per gli stessi conducenti, si legga http://www.questidenari.com/?p=3655)

Riforma del Codice della Strada: le sanzioni pecuniarie a partire da luglio 2010

Con l’approvazione odierna del Senato, diviene legge il nuovo codice stradale.

In attesa della pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ecco alcune anticipazioni riguardanti in particolare le multe comminate ai trasgressori:

–        per i neopatentati (per i primi 3 anni di guida) ed i conducenti professionali (camionisti, conducenti di autobus e tassisti) sono previste le seguenti sanzioni operative già dal prossimo venerdi 30 luglio 2010, oltre alla sospensione della patente (eccetto il caso “a”):

a) multa da 155 fino a 624 euro per tasso alcolemico rilevato inferiore a 0,5 g/l. Multa raddoppiata in caso di incidente

b) multa fino a 2.666 euro per tasso alcolemico rilevato compreso tra 0,5 e 0,8 g/l

c) multa fino a 4.800 euro per tasso alcolemico rilevato compreso tra 0,8 e 1,5 g/l. Sanzione aumentata di 1/3 per chi è alla guida di un mezzo pesante

d) multa fino a 9.000 euro per tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l

–        per tutti i conducenti, con sanzioni raddoppiate in caso di incidente:

a) multa fino a 2.000 euro per tasso alcolemico rilevato compreso tra 0,5 e 0,8 g/l

b) fino ad 1 anno di carcere, sospensione della patente fino a 2 anni e revoca della patente in caso di recidiva per tasso alcolemico rilevato superiore a 1,5 g/l.

E’ bene che i conducenti assuntori di farmaci, l’effetto dei quali sia rilevabile dall’etilometro, portino con loro la documentazione medica.

–        per una sola volta, a seguito di accertamento e pur in mancanza di incidente, la pena detentiva e pecuniaria potrà essere sostituita con lavori di pubblica utilità da parte di coloro che siano stati trovati alla guida in stato di ebbrezza, per la durata prevista dalla sanzione detentiva e corrispondentemente alla conversione di ogni giorno di lavoro di pubblica utilità in euro 250 di pena pecuniaria.

–        multa fino a 2.000 euro per chi supera di oltre 40 km/h il limite di velocità, fino a 3.119 euro per chi supera il limite di oltre 60 km/h.

–        sono previste sanzioni per chi conduce minicar e ciclomotori che superano la velocità di 45 Km/h (fino a 1.559 euro), e per chi produce o commercializza gli stessi mezzi (fino a 4.000 euro) o per il meccanico che ne elabora i motori (fino a 3.119 euro). Norma operativa dal prossimo venerdi 30 luglio 2010.

–        i 17-enni possono guidare se accompagnati da una persona che abbia conseguito la patente B da almeno 10 anni, non possono trasportare persone e devono esporre sull’automezzo l’acronimo “GA” (guida accompagnata). In caso di violazione, la multa va da 78 a 311 euro.

–        per chi circola a bordo di veicoli con emissioni inquinanti non idonee, o durante il periodo di sospensione della patente oppure quando si trova in stato di temporanea inidoneità alla guida, è prevista una multa fino a 624 euro. Per la circolazione con veicolo sospeso in attesa di revisione, la multa arriva fino a 7.369 euro.

–        i tempi di notifica delle contravvenzioni a mezzo raccomandata scendono a 90 giorni (di calendario, e non lavorativi) successivi all’accertamento dell’infrazione. In caso di contestazione immediata, invece, sono 100 i giorni a disposizione per la notifica della contravvenzione agli obbligati in solido. Per violazioni accertate in remoto, per le quali è prevista la sanzione compresa tra 263 e 1.050 euro, è possibile omettere la segnalazione del conducente per evitare la perdita dei punti patente.

–        coloro che sono titolari di un reddito annuo inferiore ad euro 10.628,16 possono rateizzare (rata minima: euro 100) le multe di importo almeno pari ad euro 200 – col massimo di 12 rate per multe inferiori a 2.000 euro; col massimo di 24 rate per multe inferiori a 5.000 euro; col massimo di 60 rate per multe oltre i 5.000 euro.

–        bar, alberghi e ristoranti che proseguiranno l’attività oltre la mezzanotte e non metteranno a disposizione dei clienti gli etilometri saranno multati fino a 1.200 euro.

–        multa fino a 7.000 euro per la vendita di superalcolici da asporto dalle 22:00 alle 6:00 del mattino e multa fino a 10.500 euro per la vendita di alcolici e superalcolici nelle aree di servizio (autogrill) a partire dalle 22:00; multa fino a 20.000 euro per la vendita di alcolici e superalcolici nei locali pubblici dalle 3:00 alle 6:00 del mattino.

–        titolari e gestori di stabilimenti balneari che organizzeranno feste danzanti con alcolici oltre l’orario previsto 17:00-20:00 saranno multati tra i 5.000 ed i 20.000 euro.

–        chi guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sarà punito con l’arresto, la confisca del mezzo e la multa fino a 6.000 euro (la pena è aumentata di 1/3, e fino alla metà, se il conducente è camionista o neopatentato).

–        multa da 100 a 400 euro per chi getta rifiuti dall’auto.

–        multa da 389 a 1.559 euro per chi causa un incidente con danni ad un animale senza soccorrerlo, e multa fino a 311 euro per le altre persone che, coinvolte nel sinistro, non prestano soccorso (si tratta di una norma giustificata da motivi di sicurezza: si pensi alla pericolosità della carcassa rimasta sull’asfalto di un animale di grosse dimensioni). In tal caso occorre segnalare l’accaduto alle forze dell’ordine.

–        multa fino a 25.000 euro per il commercio di prodotti farmaceutici pericolosi per la guida “senza il pittogramma che indica questa pericolosità”.

–        colpite le intestazioni fittizie di autoveicoli.

Fonti web varie: IlSole24Ore.com, IlMessaggero.it

(per la trattazione completa delle sanzioni previste dalla Legge 120/10 in materia di superamento dei limiti di velocità si legga: http://www.questidenari.com/?p=2816)

(per approfondimenti sui tempi di notifica dei verbali, rateizzazione della multa e ricorso al Giudice di Pace si veda: http://www.questidenari.com/?p=2824)

(per il quadro definitivo delle sanzioni previste dal Codice della Strada 2010 in caso di guida sotto effetto di alcol e guida sotto effetto di sostanze stupefacenti si legga http://www.questidenari.com/?p=2923)

(ulteriori ed aggiornati dettagli sulle sanzioni per uso di alcol da parte di conducenti professionali, e per mancato rispetto delle durate previste per i turni di lavoro e riposo, sono reperibili alla pagina http://www.questidenari.com/?p=2979)

(per l’obbligo di uso del casco omologato ECE/ONU 22/05 in sella a ciclomotori e motoveicoli dal 12 ottobre 2010 si legga http://www.questidenari.com/?p=3079)

(per l’obbligo dei gestori a dotare l’esercizio aperto al pubblico di etilometro si legga l’aggiornamento al 13 novembre 2010: http://www.questidenari.com/?p=3292)