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Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: abitazione, rate di mutuo e canone di locazione, immobili esclusi

(continua da “Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: famiglia fiscale, reddito complessivo accertabile e familiari fiscalmente a carico”)

Tra le più rilevanti macro categorie di spese individuate dalla Tabella A allegata al decreto vi è l’”Abitazione”.

Posto che il contribuente dispone di almeno un’abitazione nel luogo in cui risiede, da solo o con la sua famiglia, l’individuazione dell’abitazione comporta il possesso della stessa a titolo di proprietà (o altro diritto reale – es. usufrutto), in locazione o leasing immobiliare, in uso gratuito. Se non viene individuata alcuna fra le tre tipologie di possesso, nemmeno per i componenti del nucleo familiare, allora al contribuente viene attribuita la spesa per il c.d. “fitto figurativo”.

Nella ricostruzione sintetica del reddito sono computate le rate di mutuo effettivamente pagate nell’anno (derivanti da quote capitale e quote interessi) compresi ulteriori oneri connessi ed eventuali interessi moratori.

Per le abitazioni detenute in locazione, rileva la spesa sostenuta per il relativo canone “rapportato alla durata ed al numero delle coparti che intervengono nel contratto, oggetto di registrazione, nel ruolo di locatari (aventi causa)”.

In caso di contratto di leasing immobiliare, gli immobili in leasing vengono trattati come immobili in locazione.

Alle suddette “spese certe”, connesse al possesso di fabbricati ad uso abitativo, devono essere aggiunte le spese “gestionali” connesse al relativo godimento.

Dopo aver sottolineato che il nuovo strumento considera tutte le abitazioni nella disponibilità del contribuente a qualsiasi titolo, comprese quelle all’estero, la Circolare richiama l’art. 2, 2°, del decreto per escludere tutte le categorie di immobili che per loro natura sono destinate ad uso strumentale (uffici, negozi, magazzini, opifici etc.) e le unità immobiliari che hanno carattere di pertinenza (box, cantine, soffitte, etc.), anche se individuate separatamente dall’immobile.

Infine, con riferimento ad abitazioni per le quali si beneficia della sola nuda proprietà o vi sia un diritto d’uso esclusivo da parte di soggetto terzo (es. diritto di abitazione del coniuge superstite), o per abitazioni che siano state locate o concesse in uso gratuito a familiare non a carico con trasferimento di residenza, non rilevano le relative spese “gestionali”.

La Circolare n. 24/E illustra le modalità di calcolo per le spese relative a “acqua e condominio e manutenzione ordinaria”, “elettrodomestici e arredi e altri beni e servizi per la casa”, “combustibile ed energia per le comunicazioni”, “intermediazione immobiliare” e “collaboratori domestici”.

(continua “Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: auto e moto, giochi ed investimenti“)

Approfondimenti sull’aumento dell’imposta di bollo su dossier titoli: molti interrogativi ed un esempio (parte I)

Dal giorno di approvazione della manovra economica – sostanziatasi nella promulgazione della Legge 111/2011 che ha convertito, con modificazioni il DL 98/2011 – si sono susseguiti i tentativi di interpretazione delle norme sulla nuova imposizione riguardante il deposito titoli.

In aggiunta al pagamento del bollo sul conto corrente, la detenzione di alcuni strumenti finanziari da parte dei risparmiatori a partire da quest’anno comporta l’applicazione dell’imposta di bollo sul dossier titoli (d/t) a condizioni invariate (euro 34,20 annui) per patrimoni al di sotto dei 50mila euro, e a condizioni via via più gravose per patrimoni più consistenti.

Quanto basta per indurre la clientela bancaria a porsi interrogativi – molti dei quali, al momento, senza risposta univoca – circa l’esatta quantificazione dell’importo cui applicare l’imposta (valore nominale o di rimborso), il rispetto della condizione di equità per investitori appartenenti a classi di estrazione socio-economica diversa (incidenza percentuale dell’imposta per scaglione di giacenza), i tempi di applicazione del balzello (efficacia retroattiva), la tipologia di titoli e prodotti finanziari colpiti (obbligazioni bancarie, gestioni patrimoniali in titoli e pronti contro termine), l’esistenza di condizioni di non tassabilità (in mancanza del presupposto dell’invio della comunicazione periodica alla clientela).

Ciascuno di questi argomenti merita adeguati approfondimenti sui quali lo stesso Ministero è chiamato ad esprimersi. Ma un buon punto di partenza è rappresentato dall’esclusione a priori di soluzioni relative ad inutili (e dannose) operazioni di frammentazione del patrimonio personale.

Chi è titolare di un deposito titoli di consistenza pari a 160mila euro, ad esempio, oltre a non trovare beneficio nell’allocazione dei titoli azionari e obbligazionari nei sotto-dossier (appartenenti ai cointestatari del conto corrente) a causa della previsione esplicita della norma sulla valutazione dell’importo complessivo presso ciascun intermediario finanziario, non potrebbe neppure scegliere di effettuare l’operazione di divisione dei propri titoli fra diverse banche.

4 x 34,20 = 136,8 < 240 = 1 x 240,00

Se il risultato dell’operazione fosse costituito dall’esistenza di quattro rapporti da 40mila euro ciascuno presso quattro banche differenti, infatti, il bollo da pagare complessivamente sarebbe di certo inferiore (euro 136,8) a quello da pagare al vecchio e unico intermediario (euro 240), ma la differenza verrebbe colmata dagli ulteriori bolli e spese di tenuta conto derivanti dalla moltiplicazione dei rapporti bancari. Senza contare le difficoltà pratiche di gestione dell’operazione, la necessità di valutare attentamente la generazione di plusvalenze e minusvalenze sui titoli e, non da ultimo, l’aumento delle probabilità di essere soggetti a controlli fiscali per via del numero accresciuto di d/t posseduti.

(continua http://www.questidenari.com/?p=4784)

I limiti del TER

Come è stato descritto (http://www.questidenari.com/?p=2358), un risparmiatore che intenda valutare per scegliere tra un ventaglio di soluzioni, offerte dai fondi comuni d’investimento o dagli Etf, dovrebbe affidarsi anzitutto alla conoscenza dei costi che gravano sul paniere di titoli e ne limitano la performance futura, prima ancora di cimentarsi in previsioni di mercato più o meno fondate.

Lo strumento di maggiore aiuto per questa condotta è rappresentato dal Total Expense Ratio (Ter), ovvero l’indicatore sintetico di costo che, contemporaneamente, considera le commissioni di gestione, quelle di performance (se previste, vengono corrisposte solo se il rendimento del fondo supera un determinato benchmark), il Ter degli eventuali comparti in cui il fondo investe, il compenso per la banca depositaria, le spese legali, giudiziarie e di revisione del fondo, le spese di pubblicazione del valore della quota e del prospetto informativo, gli altri oneri.

Ma oltre alla mancata considerazione delle commissioni di ingresso nel fondo, eventualmente oggetto di trattativa fra l’investitore e l’intermediario di fiducia che accorderà condizioni di costo commisurate alla posizione finanziaria complessiva dello specifico cliente, il Ter non fornisce indicazioni circa una componente di costo che, a seconda dei casi, potrebbe rivelarsi di importanza cruciale per la conoscenza dell’onere complessivamente sostenuto.

In particolare, quando il gestore effettua operazioni di acquisto e vendita titoli per modificare la composizione del basket, si producono commissioni di negoziazione che gravano sul patrimonio del fondo e che, pertanto, sono direttamente proporzionali al turnover di portafoglio.

In aggiunta a queste spese di transazione legate ai cambiamenti nella politica di gestione del portafoglio, occorre pure considerare i costi di funzionamento del mercato dipendenti dai maggiori o minori volumi di strumenti finanziari oggetto di operazioni di compravendita.

Per la minimizzazione delle spese nascoste, la soluzione proposta da Morningstar nel suo interessante articolo (fonte web) prevede che la scelta dell’investitore ricada sui fondi caratterizzati da volumi di trading e tassi di turnover entrambi bassi.

Ad avviso di chi scrive, la soluzione prospettata non rappresenta quella ottimale nella logica dell’investimento di Borsa, dato che l’affidamento del patrimonio mobiliare ad un gestore implica che costui, proprio perché incaricato di effettuare le scelte opportune e dotato dei più aggiornati strumenti tecnologici e delle più valide risorse umane, si dimostri pronto a modificare la composizione del portafoglio al cambiamento dei mutevoli scenari di mercato. Ciò a dire che un giusto grado di turnover, ed oneri connessi, costituisce una manifestazione “fisiologica” dell’investimento attinente all’opera di continuo efficientamento del portafoglio, e non una semplice “tassa”.

Invece la soluzione opposta, caratterizzata da un tasso di turnover eccessivamente alto, sarebbe indice di un contesto di confusione in cui si troverebbe ad operare il gestore, origine di bassi rendimenti futuri ma soprattutto, nell’immediato, di costi elevati e certi.

Per avere idea dell’incidenza degli oneri di negoziazione è possibile paragonare il primo e l’ultimo dei dieci fondi comuni appartenenti alla categoria “azionari Italia” ordinati per patrimonio nella tabella sotto riportata (dati al 31/12/2008, fonte Morningstar Direct e Relazioni annuali 2008): ad una sostanziale parità di Ter (circa 2,48%), che indurrebbe ad assimilare i due OICR per onerosità, non corrisponde una sostanziale parità di “spese invisibili” legate alle movimentazioni di portafoglio, nell’ultimo fondo ridotte alla decima parte rispetto al primo (0,8% contro 0,08%).

(per il documento di autoregolamentazione finalizzato all’abbattimento delle spese di trasferimento dei fondi comuni d’investimento da una banca all’altra si legga http://www.questidenari.com/?p=3261)

Fondi comuni: più rendimento? Meno costo!

Secondo le analisi condotte da Ben Johnson, la scelta dei prodotti d’investimento per ogni categoria deve principiare dalla verifica delle spese.

Sarebbe dunque il TER (Total Expenses Ratio, indice di spesa che rapporta al patrimonio medio nel corso dell’anno le spese di gestione, di extra-rendimento e parte delle spese per negoziazione titoli, ed esclude le commissioni di sottoscrizione e di rimborso, oltre agli oneri tributari) la chiave di successo per l’ottenimento della performance, specie nel lungo termine quando si capitalizzano gli effetti delle maggiori o minori commissioni applicate sulle somme versate dai risparmiatori.

Lo studio di Johnson si presta così a motivare l’ampia diffusione degli Exchange Traded Fund, negli ultimi anni toccati da un successo crescente rispetto ai tradizionali fondi comuni d’investimento la cui commissione di gestione media, riferita ai comparti azionari disponibili presso le reti di vendita italiane, è pari all’1,89% annuo contro lo 0,48% degli ETF.

Anche se ci si sposta sul reddito fisso, i numeri sono a favore degli ETF che presentano un TER medio dello 0,18% annuo contro l’1,24% dei fondi obbligazionari.

Tutti gli indicatori medi di costo suesposti per ETF e fondi comuni venduti in Italia appaiono sostanzialmente in linea con quelli dei prodotti venduti nel resto d’Europa.

Fonte: Morningstar

(Articolo correlato: http://www.questidenari.com/?p=2413)