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Circolare N. 6/E dell’11 marzo 2014 – redditometro e protezione dei dati personali: spese per elettrodomestici e arredi, fitto figurativo

(continua da “Circolare N. 6/E dell’11 marzo 2014 – redditometro e protezione dei dati personali: utilizzabilità delle medie Istat per il calcolo delle spese, famiglia fiscale e famiglia anagrafica”)

L’Agenzia delle Entrate ritiene che anche le spese per elettrodomestici, arredi ed altri beni e servizi per la casa, concorrano alla ricostruzione sintetica del reddito esclusivamente in presenza di importi corrisposti per spese effettivamente risultanti dai dati disponibili in anagrafe tributaria.

In ultimo, il Garante ha stabilito che il “fitto figurativo” (spesa assegnata se non risulta per il contribuente e per gli altri componenti del nucleo familiare, nel comune di residenza, alcuna delle tre tipologie di possesso fra proprietà o altro diritto reale, locazione o leasing immobiliare, uso gratuito) viene attribuito al contribuente solo dopo la fase di selezione dello stesso.

Considerato che l’ammontare corrispondente al “fitto figurativo” comprende tutte le altre spese connesse al mantenimento dell’abitazione, nel caso di una diversa condizione abitativa rappresentata in sede di contraddittorio dal contribuente, è necessario non tenerne conto e determinare correttamente le “spese per elementi certi” (manutenzione ordinaria, acqua e condominio) connesse alle caratteristiche dell’immobile a disposizione.

Se il contribuente non chiarisce la propria posizione ovvero non si presenta al contraddittorio, il “fitto figurativo” concorre alla determinazione del maggior reddito accertabile.

Ulteriori approfondimenti sulla circolare n. 6/E dell’11 marzo 2014 dalla fonte dell’Agenzia delle Entrate.

Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: abitazione, rate di mutuo e canone di locazione, immobili esclusi

(continua da “Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: famiglia fiscale, reddito complessivo accertabile e familiari fiscalmente a carico”)

Tra le più rilevanti macro categorie di spese individuate dalla Tabella A allegata al decreto vi è l’”Abitazione”.

Posto che il contribuente dispone di almeno un’abitazione nel luogo in cui risiede, da solo o con la sua famiglia, l’individuazione dell’abitazione comporta il possesso della stessa a titolo di proprietà (o altro diritto reale – es. usufrutto), in locazione o leasing immobiliare, in uso gratuito. Se non viene individuata alcuna fra le tre tipologie di possesso, nemmeno per i componenti del nucleo familiare, allora al contribuente viene attribuita la spesa per il c.d. “fitto figurativo”.

Nella ricostruzione sintetica del reddito sono computate le rate di mutuo effettivamente pagate nell’anno (derivanti da quote capitale e quote interessi) compresi ulteriori oneri connessi ed eventuali interessi moratori.

Per le abitazioni detenute in locazione, rileva la spesa sostenuta per il relativo canone “rapportato alla durata ed al numero delle coparti che intervengono nel contratto, oggetto di registrazione, nel ruolo di locatari (aventi causa)”.

In caso di contratto di leasing immobiliare, gli immobili in leasing vengono trattati come immobili in locazione.

Alle suddette “spese certe”, connesse al possesso di fabbricati ad uso abitativo, devono essere aggiunte le spese “gestionali” connesse al relativo godimento.

Dopo aver sottolineato che il nuovo strumento considera tutte le abitazioni nella disponibilità del contribuente a qualsiasi titolo, comprese quelle all’estero, la Circolare richiama l’art. 2, 2°, del decreto per escludere tutte le categorie di immobili che per loro natura sono destinate ad uso strumentale (uffici, negozi, magazzini, opifici etc.) e le unità immobiliari che hanno carattere di pertinenza (box, cantine, soffitte, etc.), anche se individuate separatamente dall’immobile.

Infine, con riferimento ad abitazioni per le quali si beneficia della sola nuda proprietà o vi sia un diritto d’uso esclusivo da parte di soggetto terzo (es. diritto di abitazione del coniuge superstite), o per abitazioni che siano state locate o concesse in uso gratuito a familiare non a carico con trasferimento di residenza, non rilevano le relative spese “gestionali”.

La Circolare n. 24/E illustra le modalità di calcolo per le spese relative a “acqua e condominio e manutenzione ordinaria”, “elettrodomestici e arredi e altri beni e servizi per la casa”, “combustibile ed energia per le comunicazioni”, “intermediazione immobiliare” e “collaboratori domestici”.

(continua “Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: auto e moto, giochi ed investimenti“)