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Approfondimenti sull’aumento dell’imposta di bollo su dossier titoli: efficacia retroattiva (parte II)

(continua dalla parte I http://www.questidenari.com/?p=4762)

Se la redistribuzione dei titoli in portafoglio su più depositi presso diverse banche è praticamente irrealizzabile, l’effettuazione di una qualsiasi attività volta al contenimento della cifra da sborsare per imposta su d/t è addirittura impossibile per il primo semestre (passato) dell’anno in corso.

L’art. 23 del DL 98/2011, al comma 6° che rimane immutato dopo la conversione del testo nella legge n. 111 del 15 luglio 2011, fa venir meno il principio di non retroattività stabilito dal c.d. statuto del contribuente in materia di norme tributarie:

Legge 27 luglio 2000, n. 212

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente

pubblicata nella G.U. n. 177 del 31 luglio 2000

(omissis)

Art. 3 – Efficacia temporale delle norme tributarie

1. Salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al 60° giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti d’imposta non possono essere prorogati.

Infatti il DL 98, al citato comma 6° dell’art. 23 (lo stesso articolo che, al settimo comma, fissa gli importi dell’imposta di bollo per fasce di valore del deposito titoli), recita: “In deroga all’art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

E dato che la legge 111 di conversione del decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16/07/2011, il periodo d’imposta a decorrere dal quale si applicano le nuove norme riguardanti il bollo su dossier titoli inizia il 1° gennaio 2011.

(continua http://www.questidenari.com/?p=4819)

Approfondimenti sull’aumento dell’imposta di bollo su dossier titoli: molti interrogativi ed un esempio (parte I)

Dal giorno di approvazione della manovra economica – sostanziatasi nella promulgazione della Legge 111/2011 che ha convertito, con modificazioni il DL 98/2011 – si sono susseguiti i tentativi di interpretazione delle norme sulla nuova imposizione riguardante il deposito titoli.

In aggiunta al pagamento del bollo sul conto corrente, la detenzione di alcuni strumenti finanziari da parte dei risparmiatori a partire da quest’anno comporta l’applicazione dell’imposta di bollo sul dossier titoli (d/t) a condizioni invariate (euro 34,20 annui) per patrimoni al di sotto dei 50mila euro, e a condizioni via via più gravose per patrimoni più consistenti.

Quanto basta per indurre la clientela bancaria a porsi interrogativi – molti dei quali, al momento, senza risposta univoca – circa l’esatta quantificazione dell’importo cui applicare l’imposta (valore nominale o di rimborso), il rispetto della condizione di equità per investitori appartenenti a classi di estrazione socio-economica diversa (incidenza percentuale dell’imposta per scaglione di giacenza), i tempi di applicazione del balzello (efficacia retroattiva), la tipologia di titoli e prodotti finanziari colpiti (obbligazioni bancarie, gestioni patrimoniali in titoli e pronti contro termine), l’esistenza di condizioni di non tassabilità (in mancanza del presupposto dell’invio della comunicazione periodica alla clientela).

Ciascuno di questi argomenti merita adeguati approfondimenti sui quali lo stesso Ministero è chiamato ad esprimersi. Ma un buon punto di partenza è rappresentato dall’esclusione a priori di soluzioni relative ad inutili (e dannose) operazioni di frammentazione del patrimonio personale.

Chi è titolare di un deposito titoli di consistenza pari a 160mila euro, ad esempio, oltre a non trovare beneficio nell’allocazione dei titoli azionari e obbligazionari nei sotto-dossier (appartenenti ai cointestatari del conto corrente) a causa della previsione esplicita della norma sulla valutazione dell’importo complessivo presso ciascun intermediario finanziario, non potrebbe neppure scegliere di effettuare l’operazione di divisione dei propri titoli fra diverse banche.

4 x 34,20 = 136,8 < 240 = 1 x 240,00

Se il risultato dell’operazione fosse costituito dall’esistenza di quattro rapporti da 40mila euro ciascuno presso quattro banche differenti, infatti, il bollo da pagare complessivamente sarebbe di certo inferiore (euro 136,8) a quello da pagare al vecchio e unico intermediario (euro 240), ma la differenza verrebbe colmata dagli ulteriori bolli e spese di tenuta conto derivanti dalla moltiplicazione dei rapporti bancari. Senza contare le difficoltà pratiche di gestione dell’operazione, la necessità di valutare attentamente la generazione di plusvalenze e minusvalenze sui titoli e, non da ultimo, l’aumento delle probabilità di essere soggetti a controlli fiscali per via del numero accresciuto di d/t posseduti.

(continua http://www.questidenari.com/?p=4784)

Decreto legge 31/05/2010: la manovra anti-crisi di Tremonti

Si riporta una sintesi di alcuni fra i 56 articoli della manovra anti-crisi 2011-2013 relativi al provvedimento entrato in vigore il 31 maggio 2010.

Art. 12, commi 7 e 9 – Il Trattamento Fine Rapporto è erogato in unica soluzione se di importo inferiore a 90 mila euro. Se il Tfr è compreso tra i 90 ed i 150 mila euro, è erogato in due soluzioni annuali pari a 90.000 euro per la prima e la residua parte per la seconda. Se il Tfr è superiore a 150 mila euro, il primo ed il secondo importo sono pari a 90 e 60mila euro, ed il terzo importo annuale sarà pari alla cifra residua. In caso di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età entro il 30 novembre 2010, ed in caso di accoglimento della domanda (accolta prima dell’entrata in vigore del decreto) di cessazione dall’impiego che avvenga entro la stessa data, le disposizioni precedenti non trovano applicazione.

Art. 15, commi 1 e 2 – La percorrenza di tutte le autostrade ed i raccordi autostradali gestiti direttamente dall’Anas sarà soggetta a pagamento di pedaggio secondo importi e modalità di applicazione decisi dal Governo. Nel frattempo, l’Anas può applicare una maggiorazione tariffaria di euro 1,00 per le classi di pedaggio A e B, e di euro 2,00 per le classi 3, 4 e 5.

Art. 20, commi 1 e 2 – Sono soggetti a tracciabilità gli scambi di denaro in contanti e titoli al portatore per importi superiori ad euro 5.000, rispetto ai 12.500 euro attuali. Le sanzioni per le infrazioni vengono inasprite negli importi minimi e massimi; per violazioni inferiori ad euro 50 mila, è prevista la sanzione minima in quota fissa di euro 3 mila.

Art. 21 – Le operazioni rilevanti ai fini Iva, che abbiano importo almeno pari ad euro 3.000, devono essere comunicate per via telematica all’Agenzia delle Entrate.

Art. 23 – Sono sottoposte a specifica vigilanza fiscale, esercitata dall’Agenzia delle Entrate, dalla Guardia di Finanza e dall’Inps, quelle imprese che cessano la loro attività entro un anno dall’inizio della stessa (c.d. imprese “apri e chiudi”).

Art. 24, comma 1 – Sono sottoposte a sistematica vigilanza fiscale quelle imprese che dichiarano perdite ai fini delle imposte sui redditi per più di un periodo d’imposta, ad esclusione delle situazioni in cui la perdita è causata dal versamento di compensi erogati ad amministratori e soci.

Art. 25 – Contrasto di interessi: da parte dei percipienti banche e Poste Italiane SpA, all’atto dell’accredito sono assoggettati a ritenuta d’acconto del 10% i pagamenti disposti (a mezzo bonifici bancari o postali) dai contribuenti che beneficiano per oneri deducibili o per detrazione d’imposta (es. fruizione della detrazione nella misura del 36%).

Art. 29 – Concentrazione della riscossione nell’accertamento: si accorciano i tempi di riscossione delle somme dovute a seguito di accertamento per imposte sui redditi ed Iva. A partire dal 1° luglio 2011, l’avviso di accertamento per il recupero di dette somme ed il connesso provvedimento sanzionatorio rappresentano titolo esecutivo all’atto di notifica del contribuente (http://www.questidenari.com/?p=2657).

Art. 30, commi 1 e 2 – A partire dal 1° gennaio 2011, un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo (contenente a pena di nullità: codice fiscale del destinatario, periodo di riferimento, causale del credito, importi addebitati ripartiti tra quota capitale e sanzioni, agente incaricato della riscossione) consentirà all’Inps il recupero delle somme dovute all’istituto a qualunque titolo. Qualora entro 90 giorni non vi sia adempimento, l’agente della riscossione procederà ad esecuzione forzata.

Art. 31, comma 1 – A partire dal 1° gennaio 2011, è vietata la compensazione dei crediti per imposte erariali e dei debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore ad euro 1.500, per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto, la sanzione applicata è pari al 50% dell’importo indebitamente compensato. È prevista tuttavia la compensazione, anche parziale, tra le somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori ed i crediti relativi alle stesse imposte.

Art. 38, commi 7 e 8 – Per coloro che percepiscono redditi di pensione al di sotto di euro 18.000, è possibile pagare le imposte dovute in sede di conguaglio attraverso prelevamenti per un massimo di 11 rate senza interessi, o pagare il canone di abbonamento Rai in forma rateale senza applicazione di interessi attraverso trattenute operate dai soggetti che corrispondono i redditi stessi.

Art. 38, comma 9, lettere a) (punti 1 e 2) e b) – Viene stabilito il termine di 150 giorni di efficacia per la sospensione delle cause in materia tributaria e previdenziale eventualmente concessa dal giudice. In sede di emanazione del provvedimento di sospensione, il giudice fissa la data dell’udienza di trattazione entro i 30 giorni successivi. La causa sarà decisa entro i 120 giorni successivi.

Art. 56 – Il decreto di manovra, con entrata in vigore del 31/05/2010, è pubblicato sul supplemento ordinario n. 114/L alla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2010 n. 125.

Per ulteriori approfondimenti, è possibile scaricare il decreto legge in formato pdf dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per il maxiemendamento approvato dal Senato il 15 luglio 2010: http://www.questidenari.com/?p=2777

(per la conversione in legge 122 dell’art. 25 del Dl 78/2010 si veda http://www.questidenari.com/?p=2953)

(per l’istituzione dei codici tributo per versamento canone Rai dei pensionati: http://www.questidenari.com/?p=3483)

(per la manovra economica 2011-2014 si legga http://www.questidenari.com/?p=4547)