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Precisazioni sull’Ipo di Enel Green Power: lotto minimo e assegnazione gratuita

Il prospetto informativo di Enel Green Power (Egp: http://www.questidenari.com/?tag=enel-green-power) distingue tra le domande di adesione all’offerta pubblica di azioni provenienti dai risparmiatori in genere e quelle provenienti da azionisti della società Enel.

Mentre per i primi richiedenti il lotto minimo acquistabile è pari a 2.000 azioni (per ulteriori quantitativi si procede per multipli), per i dipendenti Enel il lotto minimo maggiorato è pari a 20.000 azioni (per ulteriori quantitativi si procede per multipli).

L’adesione per il quantitativo pari al lotto minimo (o suoi multipli) non esclude l’adesione per quantitativi pari al lotto minimo maggiorato (o suoi multipli). Vale anche il viceversa: l’adesione per quantitativi pari al lotto minimo maggiorato (o suoi multipli) non esclude l’adesione per quantitativi pari al lotto minimo (o suoi multipli).

Il pagamento delle azioni non prevede commissioni o spese a carico dell’aderente.

Agli assegnatari delle azioni Egp rientranti nel pubblico indistinto dei risparmiatori, al verificarsi del mantenimento continuativo dei titoli in portafoglio per i primi dodici mesi, sarà assegnata gratuitamente 1 azione ordinaria ogni 20 possedute in proprietà. La medesima bonus share, al verificarsi della medesima condizione, è riconosciuta agli assegnatari delle azioni Egp rientranti negli azionisti Enel.

L’attribuzione gratuita di cui sopra, richiesta dall’avente diritto non oltre il 31 dicembre 2011, è limitata ad un ammontare massimo di azioni possedute corrispondenti a

– 3 volte il lotto minimo (6.000 azioni) per il pubblico indistinto o per gli azionisti Enel

– 2 volte il lotto minimo maggiorato (40.000 azioni) per il pubblico indistinto o per gli azionisti Enel.

Ulteriori informazioni dal prospetto informativo Egp: link alla pagina http://www.questidenari.com/?p=3115.

Accertamento sintetico e redditometro secondo il DL 78/2010 convertito nella legge 122

Il redditometro è lo strumento utilizzato per eseguire una specie di accertamento fiscale che rientra nel più ampio genere dell’accertamento sintetico.

Dato che la finalità dell’accertamento sintetico è quella di determinare il reddito delle persone fisiche – attraverso un procedimento induttivo fondato su fatti ritenuti certi individuati nelle spese sostenute – si giunge a quantificare il reddito complessivo del contribuente sulla base degli atti dispositivi, anziché sulla base delle fonti di guadagno.

Tra di essi, saranno tenuti in considerazione:

–        le spese di locazione, il possesso di abitazioni, i consumi di energia elettrica e gas, i mutui per gli immobili

–        le auto, i motocicli, i natanti, gli aerei ed il leasing/noleggio di auto per i mezzi di trasporto

–        i viaggi turistici ed i centri benessere per il tempo libero

–        i movimenti di capitale, le assicurazioni ed i contributi previdenziali dei lavoratori domestici per le altre voci.

La novità più interessante introdotta dal D.L. 78 riguarda la presunzione relativa, con onere probatorio a carico del contribuente, su cui si fonda l’accertamento sintetico: il reddito posseduto in un determinato periodo d’imposta “finanzia” le spese sostenute nel corso del medesimo periodo d’imposta. Detta presunzione legale può essere confutata se il contribuente, in possesso di atti certi, prova che il finanziamento delle spese si è realizzato con redditi relativi a precedenti periodi d’imposta, ovvero con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, o con liberalità.

A far procedere con l’accertamento basato sul redditometro sarà sufficiente la “non congruità” tra reddito e spese verificatasi anche per un solo periodo d’imposta ed uno scostamento tra reddito accertato – ovvero determinato presuntivamente – e dichiarato pari ad 1/5. Con le novità introdotte per la lotta all’evasione fiscale (http://www.questidenari.com/?p=2657) è stata abrogata la previsione che teneva in considerazione gli incrementi patrimoniali in base al reddito degli ultimi 5 anni.

Si attende il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze per conoscere il “contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva” necessario ad operare la rettifica del reddito, estrapolato dall’analisi di campioni di contribuenti differenziati per composizione del nucleo familiare e zona geografica di residenza.

Prima di emettere l’accertamento, l’ufficio dovrà invitare il contribuente a fornire dati e notizie rilevanti, e quindi attivare l’accertamento con adesione tramite contraddittorio.

Le disposizioni ultime trovano applicazione a partire dal periodo d’imposta 2009.

(per le definizioni di leasing fornite da OIC, IAS, codice civile, Legge, Circolari Banca d’Italia, Risoluzione Agenzia delle Entrate e pronunce della Cassazione si legga http://www.questidenari.com/?p=3379)

(per le novità di fine 2010 sul nuovo redditometro si legga: http://www.questidenari.com/?p=3410)

Come evitare le liti con l’amministrazione finanziaria /3 – Il concordato – processi verbali di constatazione (adesione)

Il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 ha introdotto il nuovo istituto di adesione al processo verbale di constatazione.

Esso consiste nel permettere ad un contribuente destinatario di un verbale di constatazione di sollecitare la definizione del proprio rapporto tributario, sulla scorta di rilievi e contenuti compresi nel verbale ricevuto.

Nel caso in cui il contribuente solleciti l’utilizzo di questo istituto, ha diritto alle seguenti agevolazioni: a) riduzione ad 1/8 delle sanzioni ossia alla metà della misura prevista nell’ipotesi di accertamento con adesione; b) pagamento delle somme dovute in forma rateizzata senza alcuna garanzia.

Non tutti i processi verbali di constatazione sono definibili in questo modo, ma solo quelli che hanno come conseguenza l’emissione di un accertamento parziale oppure contengono la constatazione di violazioni sostanziali riferite esclusivamente alle norme in materia di imposte sui redditi Irap ed Iva.

Si definiscono accertamenti parziali quelli emessi ai sensi degli articoli 41 bis del D.P.R. 600/73 e 54, 4° comma del D.P.R. 633/72.

Il contribuente che desidera aderire al processo verbale di constatazione deve comunicare su carta semplice all’ufficio dell’agenzia delle entrate competente e all’organo che ha redatto il verbale.

Nel caso in cui sia stato redatto dall’ufficio, la comunicazione è unica.

La richiesta deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica, utilizzando il modello predisposto dall’agenzia delle entrate in data 10 settembre 2008.

La domanda può essere presentata sia a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure ai soggetti destinatari che ne rilasciano apposita ricevuta.

Essendo la domanda presentata ai sensi e per gli effetti della legge 445 del 2000, deve essere corredata da fotocopia del documento in corso di validità rilasciato da una pubblica amministrazione e munito di foto.

La conseguenza del verbale di constatazione è l’emissione di un atto di definizione di accertamento parziale, contenente le motivazioni e gli elementi su cui si fonda la definizione, la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, da versarsi anche in forma rateale.

L’atto è notificato al contribuente entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

La notifica dell’atto comporta in capo al contribuente l’obbligo di versamento delle somme dovute come riportato sullo stesso; il mancato pagamento comporta l’iscrizione a ruolo delle stesse  somme (http://www.questidenari.com/?p=556). Detta iscrizione non è impugnabile, salvo che la cartella esattoriale contenga errori di calcolo.

SCARICA LA DOMANDA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE DOPO LA NOTIFICA DELL’ACCERTAMENTO – formato pdf

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