Previsioni Euribor 3 mesi del 19 ottobre 2012

Perde soltanto un millesimo al giorno, ma continua a scendere, l’Euribor 3 mesi che tocca il nuovo minimo storico 0,204% col fixing del 19 ottobre 2012. A inizio settimana il differenziale Eur-Ois era tornato a 12 p.b.

Scendono anche le scadenze a 1-6-12 mesi, rispettivamente a quota 0,11%, 0,405%, 0,641%, mentre quelle a 1-2-3 settimane rimangono ferme venerdi, sia pure in calo rispetto a sette giorni prima (0,079%; 0,087%; 0,094%). Eonia fissato giovedi a 0,093%.

Si è concretizzata la discesa sotto quota 800 miliardi di euro per la somma dei depositi presso Bce e dei conti correnti (giovedi rispettivamente a 256 e 535 mld): segnale positivo della fiducia in crescita tra istituti europei che tuttavia scambiano fra loro ancora troppo poco denaro.

Le variazioni al rialzo dei tassi future di questa settimana sono state prodotte fino a mercoledi, quando notizie favorevoli di varia natura e le attese per il vertice europeo hanno risollevato la curva sulle scadenze di medio-lungo termine.

Sul finire di settimana, invece, le variazioni insignificanti dei prezzi dei derivati sul Liffe hanno suggerito che l’affidamento della supervisione bancaria alla Bce dal 2013 ed i realizzi sulle piazze europee fossero stati già largamente messi in conto.

Il minimo dell’Euribor 3 mesi previsto al 19/10/2012, per il terzo venerdi consecutivo, rimane confermato a quota 0,2% sulla scadenza di metà dicembre prossimo.

(per le previsioni sui tassi variabili della settimana prossima: “Previsioni Euribor 3 mesi del 26 ottobre 2012“)

BTP Italia 22.10.2016: tasso definitivo invariato al 2,55%

E’ rimasto al 2,55%, pari al minimo garantito, il tasso cedolare (reale) annuo definitivo pagato in due cedole semestrali dal BTP Italia 22.10.2016 (ISIN IT0004863608, godimento e regolamento 22/10/2012, scadenza 22/10/2016).

La cedola semestrale posticipata è pari alla metà del tasso (reale) annuo definitivo moltiplicato per il capitale rivalutato.

La rivalutazione semestrale del capitale, corrisposta unitamente alla cedola, è calcolata in base all’Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI senza tabacchi) applicato al valore nominale acquistato del Btp Italia a 4 anni.

Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze

(per la successiva emissione del Btp Italia 4 anni: “BTP Italia 22.04.2017 (ISIN IT0004917958): tasso minimo 2,25%“)

Decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169: le sanzioni dal 17 ottobre 2012 per l’assegno emesso all’ordine del traente e per i libretti al portatore

(continua da “Antiriciclaggio: responsabilità per traente, girante e beneficiario dell’assegno secondo il D.Lgs. 169/2012”)

In base al contenuto descritto del decreto correttivo, la circolazione come titolo al portatore di un assegno bancario o postale emesso all’ordine del traente comporta per tutti i soggetti coinvolti nell’operazione la sanzione dall’1% al 40% della somma trasferita, col minimo di 3.000 euro a prescindere dalla (eventuale) entità modesta dell’importo e senza possibilità di oblazione al 2% come chiarito al punto 2, lettera c), dalla Circolare n. 2 del Ministero dell’Economia e delle Finanze datata 16 gennaio 2012. Inoltre nel caso di assegno recante indicazione di una cifra superiore a 50 mila euro è previsto l’innalzamento della sanzione minima al 5% della somma.

Il decreto legislativo 169 del 2012 interviene anche a razionalizzare la disciplina antiriciclaggio in materia di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, come è noto, con l’art. 49 del DLgs. 231/2007 impone:

–        il limite di 999,99 euro del relativo saldo (12°),

–        l’adeguamento del saldo entro la medesima soglia o l’estinzione del libretto esistente al 6 dicembre 2011 entro il termine decorso del 31 marzo 2012 (13°) e

–        la comunicazione del cedente, effettuata alla banca o a Poste italiane entro 30 giorni dal trasferimento, relativa ai dati identificativi del cessionario, all’accettazione e alla data dell’operazione (14°).

A decorrere da quest’oggi 17 ottobre 2012 tutte le sanzioni previste dall’art. 58 DLgs. 231/2007 per il mancato assolvimento degli obblighi riguardanti i libretti sono innalzate nel minimo del 30% e parificate nel massimo del 40%, venendo meno la originaria distinzione tra le violazioni delle disposizioni del comma 12 dell’art. 49 e le violazioni dei commi 13 e 14 dello stesso articolo.

Rimangono immutate, invece, le determinazioni previste dal nuovo comma 7-bis dell’art. 58 riguardanti:

–        la sanzione amministrativa pecuniaria minima di 3.000 euro,

–        la maggiorazione del 50% di ogni misura percentuale relativa alla sanzione da applicare al saldo del libretto per importo superiore a 50.000 euro ed infine

–        la sanzione pari al saldo per quei libretti al portatore aventi lo stesso saldo inferiore a 3 mila euro.

(continua)

BTP Italia 22.10.2016 (ISIN IT0004863608): tasso minimo 2,55%

Il MEF ha comunicato che il nuovo BTP Italia a 4 anni (terza emissione) indicizzato all’inflazione italiana (indice FOI ex tabacchi) sarà emesso dal 15 ottobre 2012 al 18 ottobre 2012 attraverso raccolta ordini d’acquisto sul MOT con data godimento 22/10/2012, scadenza 22/10/2016 e ISIN IT0004863608.

La data regolamento, unica per tutti gli ordini d’acquisto, coincide con quella di godimento ed il numero indice dell’inflazione calcolato alla stessa data è 106,23871.

Il tasso cedolare (reale) minimo annuo garantito è pari al 2,55%.

Il tasso minimo garantito del BTP Italia 11.06.2016, nella seconda emissione del giugno scorso, era stato fissato al 3,55% e, al termine del periodo di collocamento, il tasso reale definitivo era rimasto invariato al 3,55%.

Fonte: Dipartimento del Tesoro

(per il risultato del collocamento del terzo Btp Italia a 4 anni: “BTP Italia 22.10.2016: tasso definitivo invariato al 2,55%“)

Previsioni Euribor 3 mesi del 12 ottobre 2012

Appare stabile la somma dei conti correnti presso Bce (remunerati nei limiti della riserva obbligatoria) e dei depositi a tasso zero, giovedi complessivamente a quota 815 miliardi di euro al secondo giorno del nuovo periodo di mantenimento della riserva.

Sul fronte tassi si è registrata una settimana di grande tranquillità, con un rallentamento generale che prelude al raggiungimento di fine corsa: Euribor 3 mesi al minimo storico di 0,21% (12/10/2012), rimasto fermo rispetto al fixing di giovedi così come l’Euribor 1 mese (0,111%). Sono scese di un millesimo sia la scadenza a 12 mesi (0,654%) sia quella a 6 mesi (0,415%).

Spread Euribor-Ois sempre vicino ai minimi dell’agosto 2007, giovedi a 12,7 punti base.

Venerdi l’Euribor 3 settimane è rimasto inalterato a quota 0,095% per la quarta seduta consecutiva; da ancora più tempo è bloccato a 0,081% l’Euribor a 1 settimana, mentre è sceso a 0,088% il tasso a 2 settimane. Giovedi l’Eonia ha quotato 0,095% (come sette giorni prima).

Movimenti modesti anche per i futures sul Liffe: praticamente fermi fino a metà 2014, venerdi le scadenze più lontane hanno fatto registrare limature dei tassi impliciti da 1 a 5 centesimi in linea con la chiusura in rosso dei listini europei, causa la ripresa economica globale sempre debole.

La curva dei tassi Euribor 3 mesi previsti continua a segnalare andamento piatto nel tratto iniziale (minimo 0,2% a dicembre) e rimanda al 2016 il superamento di quota 1%.

(per le previsioni sui tassi variabili della settimana prossima: “Previsioni Euribor 3 mesi del 19 ottobre 2012“)

 

Antiriciclaggio: responsabilità per traente, girante e beneficiario dell’assegno secondo il D.Lgs. 169/2012

Era già stato sottolineato che il trasferimento di denaro contante oltre soglia consentita determina l’applicazione della sanzione, sia a carico di chi effettua la dazione sia a carico di chi riceve i soldi, con percentuali comprese tra l’1% ed il 40% dell’importo trasferito e col minimo di 3.000 euro (si rilegga “Sanzione per trasferimento contanti oltre limite e oblazione: circolare n. 2 del 16 gennaio 2012”).

A chiarimento delle disposizioni concernenti l’utilizzo degli assegni bancari, postali e circolari interviene ora l’interpretazione delle norme antiriciclaggio contenuta nel 2° comma dell’art. 18 del D.Lgs. 169/2012 che inserisce il nuovo comma 1-ter nell’art. 27 del D.Lgs. 141/2010.

La violazione della norma in oggetto è perpetrata da parte di chi emette l’assegno, da parte di chi trasferisce l’assegno e da parte di chi presenta lo stesso all’incasso se il titolo di credito risulta mancante dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità per importi pari o superiori ad euro 1.000.

DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 2012, n. 169

Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. (GU n. 230 del 2-10-2012)

Entrata in vigore del provvedimento: 17/10/2012

Art. 18 (Modifiche all’articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

(omissis)

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è inserito il seguente: “1-ter. I commi 5 e 7 dell’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, si interpretano nel senso che costituiscono violazione l’emissione, il trasferimento e la presentazione all’incasso di assegni bancari e postali, di assegni circolari, vaglia postali e cambiari privi dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità per importi pari o superiori al limite previsto dal comma 1, primo periodo. Il comma 6 dell’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, si interpreta nel senso che il trasferimento e la presentazione all’incasso di assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente da parte di soggetto diverso, costituiscono violazione.”.

L’ultimo periodo del 2° comma dell’art. 18, richiamando l’art. 49, 6° del D.Lgs. 231/2007 che permette la girata unicamente per incasso ad una banca o a Poste Italiane dell’assegno bancario o postale emesso all’ordine del traente (“a me medesimo” o “a me stesso” o “mio proprio”), definisce responsabile della violazione sia colui che trasferisce (traente) sia il terzo (giratario o cessionario) che presenta all’incasso gli assegni suddetti anche per importi inferiori a mille euro.

(continua “Decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169: le sanzioni dal 17 ottobre 2012 per l’assegno emesso all’ordine del traente e per i libretti al portatore“)