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Decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169: le sanzioni dal 17 ottobre 2012 per l’assegno emesso all’ordine del traente e per i libretti al portatore

(continua da “Antiriciclaggio: responsabilità per traente, girante e beneficiario dell’assegno secondo il D.Lgs. 169/2012”)

In base al contenuto descritto del decreto correttivo, la circolazione come titolo al portatore di un assegno bancario o postale emesso all’ordine del traente comporta per tutti i soggetti coinvolti nell’operazione la sanzione dall’1% al 40% della somma trasferita, col minimo di 3.000 euro a prescindere dalla (eventuale) entità modesta dell’importo e senza possibilità di oblazione al 2% come chiarito al punto 2, lettera c), dalla Circolare n. 2 del Ministero dell’Economia e delle Finanze datata 16 gennaio 2012. Inoltre nel caso di assegno recante indicazione di una cifra superiore a 50 mila euro è previsto l’innalzamento della sanzione minima al 5% della somma.

Il decreto legislativo 169 del 2012 interviene anche a razionalizzare la disciplina antiriciclaggio in materia di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, come è noto, con l’art. 49 del DLgs. 231/2007 impone:

–        il limite di 999,99 euro del relativo saldo (12°),

–        l’adeguamento del saldo entro la medesima soglia o l’estinzione del libretto esistente al 6 dicembre 2011 entro il termine decorso del 31 marzo 2012 (13°) e

–        la comunicazione del cedente, effettuata alla banca o a Poste italiane entro 30 giorni dal trasferimento, relativa ai dati identificativi del cessionario, all’accettazione e alla data dell’operazione (14°).

A decorrere da quest’oggi 17 ottobre 2012 tutte le sanzioni previste dall’art. 58 DLgs. 231/2007 per il mancato assolvimento degli obblighi riguardanti i libretti sono innalzate nel minimo del 30% e parificate nel massimo del 40%, venendo meno la originaria distinzione tra le violazioni delle disposizioni del comma 12 dell’art. 49 e le violazioni dei commi 13 e 14 dello stesso articolo.

Rimangono immutate, invece, le determinazioni previste dal nuovo comma 7-bis dell’art. 58 riguardanti:

–        la sanzione amministrativa pecuniaria minima di 3.000 euro,

–        la maggiorazione del 50% di ogni misura percentuale relativa alla sanzione da applicare al saldo del libretto per importo superiore a 50.000 euro ed infine

–        la sanzione pari al saldo per quei libretti al portatore aventi lo stesso saldo inferiore a 3 mila euro.

(continua)

Antiriciclaggio: responsabilità per traente, girante e beneficiario dell’assegno secondo il D.Lgs. 169/2012

Era già stato sottolineato che il trasferimento di denaro contante oltre soglia consentita determina l’applicazione della sanzione, sia a carico di chi effettua la dazione sia a carico di chi riceve i soldi, con percentuali comprese tra l’1% ed il 40% dell’importo trasferito e col minimo di 3.000 euro (si rilegga “Sanzione per trasferimento contanti oltre limite e oblazione: circolare n. 2 del 16 gennaio 2012”).

A chiarimento delle disposizioni concernenti l’utilizzo degli assegni bancari, postali e circolari interviene ora l’interpretazione delle norme antiriciclaggio contenuta nel 2° comma dell’art. 18 del D.Lgs. 169/2012 che inserisce il nuovo comma 1-ter nell’art. 27 del D.Lgs. 141/2010.

La violazione della norma in oggetto è perpetrata da parte di chi emette l’assegno, da parte di chi trasferisce l’assegno e da parte di chi presenta lo stesso all’incasso se il titolo di credito risulta mancante dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità per importi pari o superiori ad euro 1.000.

DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 2012, n. 169

Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. (GU n. 230 del 2-10-2012)

Entrata in vigore del provvedimento: 17/10/2012

Art. 18 (Modifiche all’articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

(omissis)

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è inserito il seguente: “1-ter. I commi 5 e 7 dell’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, si interpretano nel senso che costituiscono violazione l’emissione, il trasferimento e la presentazione all’incasso di assegni bancari e postali, di assegni circolari, vaglia postali e cambiari privi dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità per importi pari o superiori al limite previsto dal comma 1, primo periodo. Il comma 6 dell’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, si interpreta nel senso che il trasferimento e la presentazione all’incasso di assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente da parte di soggetto diverso, costituiscono violazione.”.

L’ultimo periodo del 2° comma dell’art. 18, richiamando l’art. 49, 6° del D.Lgs. 231/2007 che permette la girata unicamente per incasso ad una banca o a Poste Italiane dell’assegno bancario o postale emesso all’ordine del traente (“a me medesimo” o “a me stesso” o “mio proprio”), definisce responsabile della violazione sia colui che trasferisce (traente) sia il terzo (giratario o cessionario) che presenta all’incasso gli assegni suddetti anche per importi inferiori a mille euro.

(continua “Decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169: le sanzioni dal 17 ottobre 2012 per l’assegno emesso all’ordine del traente e per i libretti al portatore“)

Legge 122/2010 – limite all’uso di assegni e contanti. Le sanzioni

Come previsto dall’art. 20 del D.L. 78/2010 (http://www.questidenari.com/?p=2777), convertito nella legge del 30 luglio 2010 n. 122 (Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010), non è più consentito trasferire denaro contante, libretti di deposito (bancari o postali) o titoli al portatore – in euro o in valuta estera – di importo pari o superiore ad euro 5.000, quando lo scambio avvenga tra soggetti diversi senza l’intervento di un intermediario finanziario abilitato.

Ciò significa che lo scambio di denaro fra privati potrà continuare ad avvenire unicamente al di sotto della soglia stabilita: sopra i 5.000 euro, invece, è necessario avvalersi di una banca che conserverà traccia dell’operazione effettuata (http://www.questidenari.com/?p=2669), ovvero di Poste Italiane S.p.A. o di un istituto di moneta elettronica. Altri soggetti, come (ad esempio) Equitalia, sono esclusi dall’operatività in materia, e pertanto il contribuente che si trovasse a dover pagare alla società incaricata della riscossione una cartella esattoriale di importo superiore a detto limite sarebbe obbligato a conformare il proprio comportamento a quanto prescritto dalla legge 122.

Inoltre, al fine di evitare l’aggiramento della legge, la normativa non consente il frazionamento della cifra trasferita per l’operazione unitaria, e cioè la suddivisione dell’importo corrisposto per lo scambio di uno stesso prodotto o servizio: l’acquisto di un determinato bene, pagato a mezzo contanti in 2 tranche da 2.500 euro (es.), è da considerarsi effettuato in violazione delle disposizioni di legge, e pertanto sanzionato col minimo di 3.000 euro. La sanzione prevista, calcolata sulla generica somma trasferita, varia dall’1% al 40%, mentre la sanzione minima verrebbe aumentata di 5 volte (euro 15mila) nel caso la somma risultasse superiore ad euro 50.000.

La modifica del limite, dai vecchi 12.500 euro agli attuali 5mila, riguarda pure il trasferimento degli assegni bancari, postali e circolari: oltre questa soglia, è vietata l’emissione di assegni sprovvisti di clausola di “non trasferibilità” e privi dell’indicazione del beneficiario o della sua ragione sociale. Inoltre, qualora gli assegni bancari e postali fossero emessi all’ordine del traente, sarebbe consentita unicamente la girata per incasso (apposizione della firma sul “retro”) alla banca o alle Poste – in altri termini, non è possibile girare a terzi l’assegno emesso “a me medesimo”. Le sanzioni previste per l’inosservanza della norma sono quelle già menzionate (supra).

L’obbligo di indicazione del nome del beneficiario, o della sua ragione sociale, è valido anche per l’emissione di vaglia postali e cambiari.

In ultimo, con riferimento ai libretti di deposito al portatore ed entro la data del 30 giugno 2011, dovranno essere estinti i libretti con saldo pari superiore al limite di 5.000 euro, ovvero ne sarà vietato il possesso a partire dal 1° luglio 2011. In alternativa, il saldo dei libretti di deposito bancari o postali dovrà essere diminuito (dal portatore) al di sotto della stessa soglia. In caso di mancata osservanza della norma, la sanzione colpirà nella misura dal 20% al 40% del saldo sino a 50mila euro (estremo superiore escluso); se il saldo eguaglia o supera 50.000 euro, la sanzione verrà elevata dal 30% al 60%.

E’ possibile scaricare la legge 122/2010 dal sito www.gazzettaufficiale.it.

(per l’individuazione del titolare effettivo, la comunicazione di operazione sospetta e le sanzioni previste per il professionista in materia di lotta al denaro sporco si legga http://www.questidenari.com/?p=3600)

(per l’ulteriore abbassamento del limite al trasferimento del denaro contante fra privati introdotto dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, si legga http://www.questidenari.com/?p=4922)

(per approfondimenti sulle limitazioni al trasferimento di denaro, libretti e titoli al portatore disciplinate dal D.L. 138/2011, convertito nella L. 148/2011, si legga http://www.questidenari.com/?p=5193)