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Dal 1° aprile 2010: al massimo 4 giorni per la disponibilità degli assegni bancari

A partire da giovedi 1° aprile 2010, i soldi trasferiti a mezzo assegno bancario devono essere disponibili sul conto corrente del beneficiario entro 4 giorni lavorativi successivi alla data di versamento.

La scadenza 01/04/2010, infatti, segna la parificazione dei tempi di disponibilità degli assegni bancari a quelli degli assegni circolari, come previsto dalla Manovra estiva 2009 finalizzata a limitare l’autonomia delle banche circa la fissazione dei tempi di valuta e disponibilità per assegni e bonifici (http://www.questidenari.com/?p=1416). E’ possibile consultare integralmente il testo del DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 11 in vigore dal 01/03/2010 (fonte: gazzettaufficiale.it).

In merito ai tempi di valuta e disponibilità dei bonifici, invece, si rinvia al recepimento della direttiva europea sui servizi di pagamento (Psd) da parte del Consiglio dei Ministri (http://www.questidenari.com/?p=1963).

Nuovo conto corrente: al supermercato senza contanti

Oggi 1° marzo 2010, giorno a partire dal quale decorre l’applicazione delle nuove durate stabilite per la disponibilità dei soldi trasferiti a mezzo bonifico bancario (max 1 giorno: http://www.questidenari.com/?p=1963), è opportuno sottolineare gli ulteriori effetti derivanti dalla ricezione della direttiva Psd finalizzata alla creazione del mercato unico europeo dei servizi di pagamento.

Lo spirito della nuova normativa, diretta a limitare l’uso del denaro contante che si collega al sommerso e quindi orientata a rialzare il Prodotto Interno Lordo di alcuni punti percentuali, si concretizza nella dematerializzazione dei pagamenti e nell’istituzione di “quasi-banche”, ovvero società (fra cui supermercati, distributori di carburante, operatori telefonici e società di trasporto) che potranno offrire alla propria clientela servizi finanziari assimilabili a quelli del conto corrente bancario, ma disponibili a costi più contenuti e in tempi più rapidi.

I nuovi “istituti di pagamento” avranno persino la possibilità di accordare credito (nei limiti fissati da Bankitalia) ai titolari del nuovo conto, inizialmente alimentato da contanti, da disposizioni provenienti da altri conti o dall’accredito dello stipendio e poi utilizzato per pagare la spesa, le utenze, le sanzioni o gli abbonamenti, e per effettuare bonifici. Sullo stesso conto sarà possibile attivare pagamenti contactless, che non prevedono inserimento della carta e digitazione del Pin, o corresponsioni a mezzo cellulare oppure on line.

L’iniziativa potrebbe riscuotere successo in Italia, dove il 90% delle transazioni è ancora effettuato in contanti ma si registra crescente successo per l’utilizzo delle carte prepagate ricaricabili, percepite dalla popolazione soprattutto come un mezzo di pagamento il cui rischio è limitato al solo importo prescelto.

Fonte: IlSole24Ore

Bonifici: i soldi arrivano il giorno dopo

Si accorciano ad 1 giorno soltanto i tempi di esecuzione dei bonifici bancari grazie al recepimento della direttiva europea sui servizi di pagamento (Psd) da parte del Consiglio dei Ministri.

Dopo la ricezione dell’ordine di bonifico, la banca del pagatore che ha disposto l’operazione dovrà accreditare la somma sul conto bancario del beneficiario entro la giornata lavorativa successiva.

In seguito, la banca del beneficiario accrediterà e renderà disponibile la somma entro la medesima giornata operativa successiva – ovvero, in altri termini, vengono a coincidere la data di valuta e la data di disponibilità che indicano, rispettivamente, il giorno a partire dal quale maturano interessi ed il giorno a partire dal quale le somme sono materialmente utilizzabili dal correntista.

Per limitare le difficoltà organizzative degli istituti bancari in ordine alle modifiche intervenute rispetto all’operatività corrente, il decreto varato dal Governo, in deroga e fino al 1° gennaio 2012, prevede la possibilità di un accordo tra le parti (banca e cliente) finalizzato all’allungamento a giorni 3 del tempo massimo di esecuzione per i bonifici (4 giorni per le operazioni con supporto cartaceo).

Inoltre, col testo approvato il 22 gennaio è stato risolto il problema sorto dal contrasto con le nuove norme del decreto anticrisi 78/2009 in materia di giorni limite di valuta e disponibilità sui pagamenti con decorrenza 1° novembre 2009 (http://www.questidenari.com/?p=925). Per gli assegni bancari e circolari rimane tutto invariato: rispettivamente, 3 giorni e 1 giorno per la valuta, 5 giorni e 4 giorni per la disponibilità – ma dal prossimo 1° aprile anche la disponibilità degli assegni bancari sarà di 4 giorni (http://www.questidenari.com/?p=1416).

Per i bonifici, invece, rimane valida la sola direttiva europea come sopra descritto.

Fonte: IlSole24Ore

(per la piena applicazione della PSD dal 5 luglio 2010: http://www.questidenari.com/?p=2738)

DURC obbligatorio per i venditori ambulanti

Entro il 31 gennaio 2010 anche i titolari di attività di commercio ambulante su aree pubbliche (venditori ambulanti) dovranno produrre il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), di cui all’art. 1, comma 1176 della legge 296, 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007).

Il DURC certifica la regolarità contributiva dell’azienda che, alla data in cui si effettua la verifica e con riferimento all’intera situazione aziendale, risulti in linea con i pagamenti e gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché con gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente.

Sulla base delle modifiche entrate in vigore il 5 agosto 2009 ed introdotte dall’art. 11-bis della legge 102/2009 (conversione del D.L. 78 del 1° luglio 2009 che ha modificato gli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 114, 31 marzo 1998), il documento deve essere presentato all’atto della prima richiesta di autorizzazione al commercio ambulante e poi con cadenza annuale entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell’autorizzazione, pena la revoca della licenza.

Il DURC è rilasciato unitariamente dall’INPS, dall’INAIL e, ove intervengano lavori edili, dalla Cassa edile competente per territorio. I soggetti interessati alla richiesta di certificazione devono accedere telematicamente al sito web www.sportellounicoprevidenziale.it.

Ulteriori approfondimenti dalla fonte Informatore de Il Sole 24 Ore.

I giorni di disponibilità degli assegni bancari e circolari secondo la Tremonti Ter

Da ieri le banche non hanno più libertà di agire sui tempi di valuta e disponibilità degli assegni incassati dai loro clienti: la data del 1° novembre, infatti, segna l’entrata in vigore dell’art. 2, 1° del d.l. 78/09 convertito con legge 102/2009 che regolamenta in materia (c.d. Tremonti Ter: http://www.questidenari.com/?p=925).

Tra le varie disposizioni, quelle che maggiormente interessano privati ed aziende – alle prese con lo scoperto di conto – riguardano i tempi massimi in cui le somme verranno accreditate effettivamente sul conto del beneficiario: 5 giorni dal versamento di assegni bancari. A partire dal 1° aprile 2010 i giorni diventeranno 4, come già succede per la disponibilità degli assegni circolari.

(Articolo correlato: http://www.questidenari.com/?p=2394)