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Direttiva Europea sui Servizi di Pagamento: modalità e tempi di rimborso dei pagamenti RID errati a partire dal 5 luglio 2010

Entrata in vigore il 1° marzo 2010 col Decreto Legislativo n. 11 del 27/01/2010 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13/02/2010, la Direttiva Europea sui Servizi di Pagamento 64/07 (PSD: Payment Services Directive) attraversa la fase conclusiva del regime transitorio previsto dallo stesso decreto di recepimento.

Se dal 1° marzo la Direttiva è stata applicata ai soli bonifici ed ai pagamenti con le carte, le regole in oggetto entreranno in pieno vigore anche su Ri.Ba., RID, Mav e Bollettino Bancario a partire dal 5 luglio 2010 (senza mai riguardare assegni, cambiali e traveller’s cheques).

La clientela bancaria – anche con riferimento ai contratti in vigore alla data del 1° marzo u.s. – ha già avuto modo di sperimentare gli effetti dell’applicazione del codice IBAN, che sostituisce le vecchie coordinate del conto corrente integrando fra gli altri ABI, CAB e numero di conto, e di valersi dell’accorciamento dei tempi di accredito delle somme trasferite a mezzo bonifico.

In sintesi, una volta che l’ordinante abbia disposto l’operazione di bonifico, è sufficiente 1 giorno lavorativo per concretizzare la disponibilità del denaro sul conto del beneficiario (2 giorni operativi, invece, per l’ordine disposto su supporto cartaceo). Le banche o le Poste potrebbero avvalersi della deroga fino al 1° gennaio 2012 concessa dalla Direttiva in merito al prolungamento di 2 giorni per ciascuna delle suddette operazioni (3 e 4 giorni lavorativi, rispettivamente), esponendosi tuttavia al rischio che il cliente receda dal contratto di conto corrente. Inoltre, per il beneficiario vengono a coincidere la data della disponibilità e quella della valuta (per ulteriori approfondimenti: http://www.questidenari.com/?p=1963#comment-205).

La Direttiva, in aggiunta, impedisce al disponente l’ordine di richiedere che l’importo accreditato sul conto del beneficiario presenti data valuta antecedente o uguale alla data di disposizione dell’ordine (c.d. valuta antergata).

Ma le novità PSD più interessanti del 5 luglio prossimo riguardano le procedure su addebiti diretti ed incassi e conferiscono ai privati la possibilità di opporsi agli addebiti su conto corrente (conseguenti agli ordini autorizzativi dati alla banca o direttamente al creditore: Rid) che non vengano riconosciuti validi.

Nel caso di addebito autorizzato – tipicamente periodico per bollette luce, acqua, etc. – il correntista avrà 8 settimane di tempo, dal giorno dell’addebito stesso, per chiedere la restituzione della cifra e la banca, in mancanza di rifiuto motivato, dovrà stornare la stessa somma entro 10 giorni dalla richiesta.

Nel caso di addebito non autorizzato il correntista avrà 13 mesi di tempo dalla data dell’addebito per chiedere alla banca la restituzione immediata della cifra.

Nel caso il correntista ravvisi l’anomalia prima che venga realizzato l’addebito, lo stesso avrà facoltà di revoca dell’ordine sino al giorno precedente alla scadenza della Rid.

Si ricorda che le nuove carte di debito (bancomat) e carte di credito possono essere inviate solo se espressamente richieste (ad eccezione della sostituzione della carta), e che la contestazione ed il rimborso degli importi erroneamente addebitati – e rilevati dall’estratto conto – segue lo stesso iter della Rid (supra).

I Ri.Ba. non potranno essere pagati successivamente alla scadenza indicata sull’avviso.

Infine, per gli addebiti, la data di valuta dei pagamenti disposti sarà la stessa della data di addebito (no retrodatazione data valuta).

E’ possibile consultare e scaricare la guida (in formato pdf) per la clientela retail dal sito Abi: www.sepa.abi.it

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(per la PSD indirizzata alle imprese si legga http://www.questidenari.com/?p=2750)

(per l’attuazione del D.Lgs. n° 11 del 2010 che ha recepito la PSD, si consultino le indicazioni della Banca d’Italia alla pagina http://www.questidenari.com/?p=3044)

Dal 1° aprile 2010: al massimo 4 giorni per la disponibilità degli assegni bancari

A partire da giovedi 1° aprile 2010, i soldi trasferiti a mezzo assegno bancario devono essere disponibili sul conto corrente del beneficiario entro 4 giorni lavorativi successivi alla data di versamento.

La scadenza 01/04/2010, infatti, segna la parificazione dei tempi di disponibilità degli assegni bancari a quelli degli assegni circolari, come previsto dalla Manovra estiva 2009 finalizzata a limitare l’autonomia delle banche circa la fissazione dei tempi di valuta e disponibilità per assegni e bonifici (http://www.questidenari.com/?p=1416). E’ possibile consultare integralmente il testo del DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 11 in vigore dal 01/03/2010 (fonte: gazzettaufficiale.it).

In merito ai tempi di valuta e disponibilità dei bonifici, invece, si rinvia al recepimento della direttiva europea sui servizi di pagamento (Psd) da parte del Consiglio dei Ministri (http://www.questidenari.com/?p=1963).

Nuovo conto corrente: al supermercato senza contanti

Oggi 1° marzo 2010, giorno a partire dal quale decorre l’applicazione delle nuove durate stabilite per la disponibilità dei soldi trasferiti a mezzo bonifico bancario (max 1 giorno: http://www.questidenari.com/?p=1963), è opportuno sottolineare gli ulteriori effetti derivanti dalla ricezione della direttiva Psd finalizzata alla creazione del mercato unico europeo dei servizi di pagamento.

Lo spirito della nuova normativa, diretta a limitare l’uso del denaro contante che si collega al sommerso e quindi orientata a rialzare il Prodotto Interno Lordo di alcuni punti percentuali, si concretizza nella dematerializzazione dei pagamenti e nell’istituzione di “quasi-banche”, ovvero società (fra cui supermercati, distributori di carburante, operatori telefonici e società di trasporto) che potranno offrire alla propria clientela servizi finanziari assimilabili a quelli del conto corrente bancario, ma disponibili a costi più contenuti e in tempi più rapidi.

I nuovi “istituti di pagamento” avranno persino la possibilità di accordare credito (nei limiti fissati da Bankitalia) ai titolari del nuovo conto, inizialmente alimentato da contanti, da disposizioni provenienti da altri conti o dall’accredito dello stipendio e poi utilizzato per pagare la spesa, le utenze, le sanzioni o gli abbonamenti, e per effettuare bonifici. Sullo stesso conto sarà possibile attivare pagamenti contactless, che non prevedono inserimento della carta e digitazione del Pin, o corresponsioni a mezzo cellulare oppure on line.

L’iniziativa potrebbe riscuotere successo in Italia, dove il 90% delle transazioni è ancora effettuato in contanti ma si registra crescente successo per l’utilizzo delle carte prepagate ricaricabili, percepite dalla popolazione soprattutto come un mezzo di pagamento il cui rischio è limitato al solo importo prescelto.

Fonte: IlSole24Ore

Bonifici: i soldi arrivano il giorno dopo

Si accorciano ad 1 giorno soltanto i tempi di esecuzione dei bonifici bancari grazie al recepimento della direttiva europea sui servizi di pagamento (Psd) da parte del Consiglio dei Ministri.

Dopo la ricezione dell’ordine di bonifico, la banca del pagatore che ha disposto l’operazione dovrà accreditare la somma sul conto bancario del beneficiario entro la giornata lavorativa successiva.

In seguito, la banca del beneficiario accrediterà e renderà disponibile la somma entro la medesima giornata operativa successiva – ovvero, in altri termini, vengono a coincidere la data di valuta e la data di disponibilità che indicano, rispettivamente, il giorno a partire dal quale maturano interessi ed il giorno a partire dal quale le somme sono materialmente utilizzabili dal correntista.

Per limitare le difficoltà organizzative degli istituti bancari in ordine alle modifiche intervenute rispetto all’operatività corrente, il decreto varato dal Governo, in deroga e fino al 1° gennaio 2012, prevede la possibilità di un accordo tra le parti (banca e cliente) finalizzato all’allungamento a giorni 3 del tempo massimo di esecuzione per i bonifici (4 giorni per le operazioni con supporto cartaceo).

Inoltre, col testo approvato il 22 gennaio è stato risolto il problema sorto dal contrasto con le nuove norme del decreto anticrisi 78/2009 in materia di giorni limite di valuta e disponibilità sui pagamenti con decorrenza 1° novembre 2009 (http://www.questidenari.com/?p=925). Per gli assegni bancari e circolari rimane tutto invariato: rispettivamente, 3 giorni e 1 giorno per la valuta, 5 giorni e 4 giorni per la disponibilità – ma dal prossimo 1° aprile anche la disponibilità degli assegni bancari sarà di 4 giorni (http://www.questidenari.com/?p=1416).

Per i bonifici, invece, rimane valida la sola direttiva europea come sopra descritto.

Fonte: IlSole24Ore

(per la piena applicazione della PSD dal 5 luglio 2010: http://www.questidenari.com/?p=2738)