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Dal 1° aprile 2010: al massimo 4 giorni per la disponibilità degli assegni bancari

A partire da giovedi 1° aprile 2010, i soldi trasferiti a mezzo assegno bancario devono essere disponibili sul conto corrente del beneficiario entro 4 giorni lavorativi successivi alla data di versamento.

La scadenza 01/04/2010, infatti, segna la parificazione dei tempi di disponibilità degli assegni bancari a quelli degli assegni circolari, come previsto dalla Manovra estiva 2009 finalizzata a limitare l’autonomia delle banche circa la fissazione dei tempi di valuta e disponibilità per assegni e bonifici (http://www.questidenari.com/?p=1416). E’ possibile consultare integralmente il testo del DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 11 in vigore dal 01/03/2010 (fonte: gazzettaufficiale.it).

In merito ai tempi di valuta e disponibilità dei bonifici, invece, si rinvia al recepimento della direttiva europea sui servizi di pagamento (Psd) da parte del Consiglio dei Ministri (http://www.questidenari.com/?p=1963).

Bonifici: i soldi arrivano il giorno dopo

Si accorciano ad 1 giorno soltanto i tempi di esecuzione dei bonifici bancari grazie al recepimento della direttiva europea sui servizi di pagamento (Psd) da parte del Consiglio dei Ministri.

Dopo la ricezione dell’ordine di bonifico, la banca del pagatore che ha disposto l’operazione dovrà accreditare la somma sul conto bancario del beneficiario entro la giornata lavorativa successiva.

In seguito, la banca del beneficiario accrediterà e renderà disponibile la somma entro la medesima giornata operativa successiva – ovvero, in altri termini, vengono a coincidere la data di valuta e la data di disponibilità che indicano, rispettivamente, il giorno a partire dal quale maturano interessi ed il giorno a partire dal quale le somme sono materialmente utilizzabili dal correntista.

Per limitare le difficoltà organizzative degli istituti bancari in ordine alle modifiche intervenute rispetto all’operatività corrente, il decreto varato dal Governo, in deroga e fino al 1° gennaio 2012, prevede la possibilità di un accordo tra le parti (banca e cliente) finalizzato all’allungamento a giorni 3 del tempo massimo di esecuzione per i bonifici (4 giorni per le operazioni con supporto cartaceo).

Inoltre, col testo approvato il 22 gennaio è stato risolto il problema sorto dal contrasto con le nuove norme del decreto anticrisi 78/2009 in materia di giorni limite di valuta e disponibilità sui pagamenti con decorrenza 1° novembre 2009 (http://www.questidenari.com/?p=925). Per gli assegni bancari e circolari rimane tutto invariato: rispettivamente, 3 giorni e 1 giorno per la valuta, 5 giorni e 4 giorni per la disponibilità – ma dal prossimo 1° aprile anche la disponibilità degli assegni bancari sarà di 4 giorni (http://www.questidenari.com/?p=1416).

Per i bonifici, invece, rimane valida la sola direttiva europea come sopra descritto.

Fonte: IlSole24Ore

(per la piena applicazione della PSD dal 5 luglio 2010: http://www.questidenari.com/?p=2738)

Provvedimenti anticrisi

Ieri il presidente Napolitano ha firmato il pacchetto anticrisi le cui direttrici fondamentali sono riportate sul sito web de “IlSole24Ore”.

Fra le disposizioni di rilievo della manovra approvata dal Consiglio dei Ministri si può trovare:

–        intensificazione del contrasto ai paradisi fiscali (art. 12), in ottica di cooperazione amministrativa fra Stati europei (http://www.questidenari.com/?p=147), finalizzato ad ottenere maggiore trasparenza fiscale. Vengono inasprite le misure sanzionatorie che colpiscono le attività di evasione ed elusione fiscale internazionale. L’agenzia delle entrate, in coordinamento con la Guardia di Finanza, istituirà un’apposita unità speciale

–        riduzione, da 11 a 9 mesi, del termine a disposizione degli Agenti della riscossione per la notifica delle cartelle di pagamento (art. 15, commi da 3 a 5)

–        fissazione del limite massimo di 1 giorno lavorativo, successivo alla data di versamento, per la valuta del beneficiario nei casi di emissione assegni circolari e disposizione bonifici (art. 2, comma 1). Il termine si estende a 3 giorni per gli assegni bancari

–        fissazione del limite massimo di 4 giorni lavorativi, successivi alla data di versamento, per la disponibilità del beneficiario nei casi di emissione assegni circolari e disposizione bonifici (art 2, comma 1). Il termine si estende a 5 giorni per gli assegni bancari (ma tornerà a 4 giorni a partire dal 1° aprile 2010 )

–        fissazione del tetto pari allo 0,5% trimestrale, da calcolarsi sull’importo affidato, per il costo del servizio di messa a disposizione delle somme concesse a credito dalle banche (art. 2, comma 2): tale disposizione è finalizzata a rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto

–        obbligo di risarcimento per il cliente, gravante sulla banca surrogata, per il ritardo nel perfezionamento dell’operazione di surrogazione per mutui immobiliari da perfezionarsi entro 30 giorni dalla richiesta della banca cessionaria (art. 2, comma 3). La misura del risarcimento è fissata all’1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo

–        revisione in aumento dei coefficienti di ammortamento per le imprese (ammortamento accelerato), al fine di tenere in diversa considerazione l’utilizzo nei processi produttivi dei macchinari tecnologicamente più innovativi, ovvero a maggior risparmio energetico (art. 6)

–        esclusione dall’imposizione sul reddito d’impresa per il 50% del valore degli investimenti effettuati in nuovi macchinari e apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella Ateco (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2007). L’agevolazione è revocata se i beni vengono ceduti (art. 5). Per ulteriori approfondimenti sulla “detassazione degli utili reinvestiti in macchinari” si veda FiscoOggi, come anche sui dibattiti passati in ordine alla detassazione sul reinvestimento utili societari si legga http://www.questidenari.com/?p=333

–        aumento della quota deducibile, per le banche e altri istituti finanziari, relativamente alla svalutazione dei crediti in sofferenza dallo 0,3% allo 0,5% (art. 7). Contemporaneamente viene modificata la durata del periodo di deduzione dell’importo delle svalutazioni dei crediti che eccedono il limite, relativamente all’ammontare che supera la media dei crediti erogati nei due periodi di imposta precedenti.