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DURC obbligatorio per i venditori ambulanti

Entro il 31 gennaio 2010 anche i titolari di attività di commercio ambulante su aree pubbliche (venditori ambulanti) dovranno produrre il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), di cui all’art. 1, comma 1176 della legge 296, 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007).

Il DURC certifica la regolarità contributiva dell’azienda che, alla data in cui si effettua la verifica e con riferimento all’intera situazione aziendale, risulti in linea con i pagamenti e gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché con gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente.

Sulla base delle modifiche entrate in vigore il 5 agosto 2009 ed introdotte dall’art. 11-bis della legge 102/2009 (conversione del D.L. 78 del 1° luglio 2009 che ha modificato gli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 114, 31 marzo 1998), il documento deve essere presentato all’atto della prima richiesta di autorizzazione al commercio ambulante e poi con cadenza annuale entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell’autorizzazione, pena la revoca della licenza.

Il DURC è rilasciato unitariamente dall’INPS, dall’INAIL e, ove intervengano lavori edili, dalla Cassa edile competente per territorio. I soggetti interessati alla richiesta di certificazione devono accedere telematicamente al sito web www.sportellounicoprevidenziale.it.

Ulteriori approfondimenti dalla fonte Informatore de Il Sole 24 Ore.