Provvedimenti anticrisi

Ieri il presidente Napolitano ha firmato il pacchetto anticrisi le cui direttrici fondamentali sono riportate sul sito web de “IlSole24Ore”.

Fra le disposizioni di rilievo della manovra approvata dal Consiglio dei Ministri si può trovare:

–        intensificazione del contrasto ai paradisi fiscali (art. 12), in ottica di cooperazione amministrativa fra Stati europei (http://www.questidenari.com/?p=147), finalizzato ad ottenere maggiore trasparenza fiscale. Vengono inasprite le misure sanzionatorie che colpiscono le attività di evasione ed elusione fiscale internazionale. L’agenzia delle entrate, in coordinamento con la Guardia di Finanza, istituirà un’apposita unità speciale

–        riduzione, da 11 a 9 mesi, del termine a disposizione degli Agenti della riscossione per la notifica delle cartelle di pagamento (art. 15, commi da 3 a 5)

–        fissazione del limite massimo di 1 giorno lavorativo, successivo alla data di versamento, per la valuta del beneficiario nei casi di emissione assegni circolari e disposizione bonifici (art. 2, comma 1). Il termine si estende a 3 giorni per gli assegni bancari

–        fissazione del limite massimo di 4 giorni lavorativi, successivi alla data di versamento, per la disponibilità del beneficiario nei casi di emissione assegni circolari e disposizione bonifici (art 2, comma 1). Il termine si estende a 5 giorni per gli assegni bancari (ma tornerà a 4 giorni a partire dal 1° aprile 2010 )

–        fissazione del tetto pari allo 0,5% trimestrale, da calcolarsi sull’importo affidato, per il costo del servizio di messa a disposizione delle somme concesse a credito dalle banche (art. 2, comma 2): tale disposizione è finalizzata a rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto

–        obbligo di risarcimento per il cliente, gravante sulla banca surrogata, per il ritardo nel perfezionamento dell’operazione di surrogazione per mutui immobiliari da perfezionarsi entro 30 giorni dalla richiesta della banca cessionaria (art. 2, comma 3). La misura del risarcimento è fissata all’1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo

–        revisione in aumento dei coefficienti di ammortamento per le imprese (ammortamento accelerato), al fine di tenere in diversa considerazione l’utilizzo nei processi produttivi dei macchinari tecnologicamente più innovativi, ovvero a maggior risparmio energetico (art. 6)

–        esclusione dall’imposizione sul reddito d’impresa per il 50% del valore degli investimenti effettuati in nuovi macchinari e apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella Ateco (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2007). L’agevolazione è revocata se i beni vengono ceduti (art. 5). Per ulteriori approfondimenti sulla “detassazione degli utili reinvestiti in macchinari” si veda FiscoOggi, come anche sui dibattiti passati in ordine alla detassazione sul reinvestimento utili societari si legga http://www.questidenari.com/?p=333

–        aumento della quota deducibile, per le banche e altri istituti finanziari, relativamente alla svalutazione dei crediti in sofferenza dallo 0,3% allo 0,5% (art. 7). Contemporaneamente viene modificata la durata del periodo di deduzione dell’importo delle svalutazioni dei crediti che eccedono il limite, relativamente all’ammontare che supera la media dei crediti erogati nei due periodi di imposta precedenti.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.