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Dal 1° aprile 2010: al massimo 4 giorni per la disponibilità degli assegni bancari

A partire da giovedi 1° aprile 2010, i soldi trasferiti a mezzo assegno bancario devono essere disponibili sul conto corrente del beneficiario entro 4 giorni lavorativi successivi alla data di versamento.

La scadenza 01/04/2010, infatti, segna la parificazione dei tempi di disponibilità degli assegni bancari a quelli degli assegni circolari, come previsto dalla Manovra estiva 2009 finalizzata a limitare l’autonomia delle banche circa la fissazione dei tempi di valuta e disponibilità per assegni e bonifici (http://www.questidenari.com/?p=1416). E’ possibile consultare integralmente il testo del DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 11 in vigore dal 01/03/2010 (fonte: gazzettaufficiale.it).

In merito ai tempi di valuta e disponibilità dei bonifici, invece, si rinvia al recepimento della direttiva europea sui servizi di pagamento (Psd) da parte del Consiglio dei Ministri (http://www.questidenari.com/?p=1963).

I giorni di disponibilità degli assegni bancari e circolari secondo la Tremonti Ter

Da ieri le banche non hanno più libertà di agire sui tempi di valuta e disponibilità degli assegni incassati dai loro clienti: la data del 1° novembre, infatti, segna l’entrata in vigore dell’art. 2, 1° del d.l. 78/09 convertito con legge 102/2009 che regolamenta in materia (c.d. Tremonti Ter: http://www.questidenari.com/?p=925).

Tra le varie disposizioni, quelle che maggiormente interessano privati ed aziende – alle prese con lo scoperto di conto – riguardano i tempi massimi in cui le somme verranno accreditate effettivamente sul conto del beneficiario: 5 giorni dal versamento di assegni bancari. A partire dal 1° aprile 2010 i giorni diventeranno 4, come già succede per la disponibilità degli assegni circolari.

(Articolo correlato: http://www.questidenari.com/?p=2394)