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Ristrutturazione edilizia: limiti di spesa e detrazione fiscale, causale e data del bonifico per acconto e saldo

(continua da “D.L. 83/2012: detrazione 50% per intervento di ristrutturazione edilizia e bonifico”)

Il Decreto Sviluppo 2012 richiama l’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, in base al quale il computo dei limiti deve essere effettuato distintamente per periodo d’imposta; il contribuente applicherà per l’anno 2012 sullo stesso immobile comprensivo di pertinenze, per lo stesso intervento (anche pluriennale) o per più interventi, la detrazione Irpef

nella misura del 36% sulle spese sostenute fino alla data del 25 giugno scorso con il limite di spesa di 48.000 euro e

nella misura del 50% sulle spese sostenute dal 26 giugno 2012, e fino al 31 dicembre dell’anno corrente, col tetto massimo di spesa di euro 96.000 al netto delle spese già sostenute entro la stessa data.

Esempio: se il contribuente ha già bonificato 48.000 euro entro il 25/06/2012, egli applicherà la detrazione al 36% su 48 mila euro e la detrazione al 50% fino al limite di ulteriori 48 mila euro da bonificare entro fine anno.

A partire dall’anno prossimo, e fino al 30 giugno 2013, il contribuente applicherà la detrazione del 50% sulle spese sostenute col tetto massimo di spesa per euro 96.000.

Ma se nel 2013 si effettueranno interventi che rappresentano la prosecuzione di lavori già iniziati, il limite di 96 mila euro dovrà tener conto delle spese sostenute negli anni precedenti. E se in data 30/06/2013 saranno state sostenute spese per almeno 48 mila euro, le ulteriori spese sostenute entro la fine anno non potranno dare luogo al beneficio della detrazione nella misura ristabilita al 36%.

In base al principio di cassa e indipendentemente dalla data di inizio lavori, di ultimazione lavori o da quella riportata in fattura, la data ordine del bonifico – di importo identico a quello riportato in fattura e recante indicazione nella causale dell’art. 16-bis del TUIR (Dpr 917/1986) – rileva per la percentuale delle spese applicabile in detrazione: come più volte ribadito, pari al 50% se il pagamento è effettuato dopo l’entrata in vigore del decreto sviluppo e fino al 30/06/2013 (la percentuale ritornerà al 36%, invece, per i pagamenti effettuati dal 1° luglio 2013).

Pertanto, se in passato sono stati pagati acconti che hanno beneficiato della vecchia detrazione al 36%, la corresponsione del saldo successiva alla stessa data di entrata in vigore del decreto consente il beneficio del 50% limitatamente a tale ultimo importo.

Il medesimo principio di cassa si applica agli interventi di risparmio energetico qualificato in relazione ai quali, con la conversione del D.L. Sviluppo in Legge del 3 agosto 2012, le spese di riqualificazione energetica degli edifici consentono la proroga del beneficio della detrazione Irpef e Ires nella misura del 55% sino al 30 giugno 2013.

(continua “Riqualificazione energetica secondo il D.L. 83/2012 convertito dalla Legge 134/2012: causale e data del bonifico per autonomi e persone fisiche; data rilevante per le imprese“)

D.L. 83/2012: detrazione 50% per intervento di ristrutturazione edilizia e bonifico

Come stabilisce l’art. 11 del Decreto Sviluppo, comma 1, a partire dal giorno di pubblicazione del Decreto e fino al 30 giugno 2013, aumenta al 50% il bonus fiscale sulle ristrutturazioni edilizie e raggiunge la cifra di 96.000 euro il limite di spesa per unità immobiliare. Dal 1° gennaio 2012 fino al 25 giugno 2012, invece, la detrazione spettava nella misura del 36% col limite di spesa di euro 48 mila per unità immobiliare.

Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83

Misure urgenti per la crescita del Paese (GU n. 147 del 26-6-2012 – Suppl. Ordinario n. 129)

Entrata in vigore del provvedimento: 26/06/2012

(omissis)

Art. 11 – Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico

1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis.

Pertanto la rateazione in 10 anni dell’incentivo riguarda le singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e le loro pertinenze possedute o detenute dal contribuente che abbia fatto eseguire interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo (per le parti comuni condominiali, in aggiunta agli interventi indicati, vanno considerati quelli di manutenzione ordinaria), interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune o finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, ed infine “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia”.

Ai fini del beneficio fiscale, rimane indispensabile la tracciabilità dello strumento di pagamento utilizzato per le spese documentate: il bonifico (bancario o postale, anche telematico, assimilati secondo la circolare 10 giugno 2004 n. 24/E) disposto deve riportare:

–        causale del versamento che indichi le disposizioni istitutive della detrazione;

–        codice fiscale del beneficiario della detrazione (in caso la spesa venisse sostenuta da diversi soggetti, è necessario riportare il codice fiscale di ciascuno di essi);

–        codice fiscale o numero di partita Iva del soggetto beneficiario del bonifico;

–        in caso di lavori condominiali, codice fiscale sia del condominio che dell’amministratore.

Il contenuto innovativo della Risoluzione n. 55/E del 7 giugno 2012 esclude la validità del bonifico carente dei requisiti richiesti: se mancano il codice fiscale del beneficiario della detrazione, la partita Iva della ditta incaricata dei lavori e gli estremi della norma agevolativa, non è più possibile riparare fornendo a banca o Poste gli elementi mancanti ma, per accedere alla detrazione, si rende indispensabile ripetere il pagamento attraverso una nuova disposizione di bonifico completa di tutti i dati e procedere alla restituzione della somma originariamente trasferita col primo bonifico. Le motivazioni sono riconducibili alla necessità di favorire l’operatività delle banche e delle Poste che applicano la ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari dei pagamenti (art. 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

(continua “Ristrutturazione edilizia: limiti di spesa e detrazione fiscale, causale e data del bonifico per acconto e saldo)

(per le novità introdotte dalla riforma del 2012 in materia di parti comuni: “Riforma del condominio 2012: azione legale obbligatoria contro un condomino moroso, copia documenti in formato digitale, sanzioni e animali domestici“)

(ulteriori approfondimenti sulla detrazione fino al limite di 96.000 euro: “Circolare n. 13/E del 9 maggio 2013: detrazione per interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica. Ravvedimento operoso e sanzioni“)

(per le novità introdotte dal decreto legge n. 63/2013: “Spese di ristrutturazione edilizia: detrazione Irpef, beneficiari e intestazione di bonifico e fattura“)

(per approfondimenti sulla corretta indicazione della causale del bonifico: “Causale del bonifico per spese di ristrutturazione e codice fiscale del beneficiario. Trasferimento della detrazione per vendita dell’immobile“)

Istruzioni Imu 2012: esempi di detrazione e maggiorazione per i figli. Calcolo dell’imposta dovuta

(continua da “Istruzioni Imu 2012: individuazione delle pertinenze agevolate dell’abitazione principale. Esempi)

Il contribuente, in relazione all’imposta dovuta per abitazione principale e relative pertinenze, beneficia di una detrazione pari ad € 200 per il periodo durante il quale si protrae la destinazione; se l’unità immobiliare è occupata da più soggetti passivi, la detrazione spetta ad ognuno nella stessa misura ed in proporzione al periodo di tempo durante il quale la stessa destinazione si verifica.

Esempio 8: a ciascuno dei due comproprietari (al 25% e 75%) dell’abitazione principale, in cui risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente per l’intero anno, spetta la detrazione per 100 euro.

Si noti che uno dei comproprietari dell’Esempio 8 non sarebbe beneficiario della detrazione e applicherebbe l’aliquota ordinaria se non avesse residenza anagrafica e dimora abituale nella casa, mentre soltanto all’altro spetterebbe la detrazione nella misura intera di euro 200 e l’applicazione dell’aliquota agevolata.

Per il 2012 (e 2013), in aggiunta alla detrazione, è prevista una maggiorazione di € 50 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni – che dimora abitualmente e risiede anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale – in proporzione al periodo in cui persiste il requisito che conferisce diritto alla maggiorazione stessa, senza alcun riguardo alla condizione “fiscalmente a carico”. Dato che la maggiorazione non può superare € 400, l’importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può risultare superiore ad € 600.

Si computa il mese intero per la nascita di un figlio se dopo la nascita trascorrono almeno 15 giorni durante il mese stesso (es. marzo: il mese è computato se la nascita avviene dal giorno 1 al giorno 16).

Si computa il mese intero per il compimento del 26-esimo anno di età di un figlio se il compimento stesso si verifica a partire dal 15° giorno del mese.

Esempio 9: se il contribuente ha un figlio che compie 26 anni il 14 marzo, la maggiorazione spetta per i soli mesi di gennaio e febbraio.

Esempio 10: ai coniugi proprietari (ognuno al 50%) della casa, abitazione principale in cui risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente, spetta una maggiorazione di euro 25 ciascuno per il figlio di entrambi di età non superiore a 26 anni che ugualmente risiede e dimora.

Esempio 11: se due conviventi sono proprietari della casa, abitazione principale in cui risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente assieme al figlio di lei, soltanto alla convivente proprietaria al 20% spetta la maggiorazione di euro 50 per il figlio di età non superiore a 26 anni.

Esempio 12: al proprietario dell’abitazione principale, in cui risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente anche la convivente (non proprietaria) e due figli aventi età non superiore a 26 anni, spetta la maggiorazione di euro 50 per il solo figlio di entrambi.

Esempio 13: al convivente proprietario dell’abitazione principale, in cui risiede anagraficamente e dimora abitualmente assieme alla convivente proprietaria, al figlio di entrambi e alla figlia della sola convivente, spetta la maggiorazione di euro 25 per il figlio di età non superiore a 26 anni; alla convivente spetta la maggiorazione di euro 25 per il figlio e la maggiorazione di euro 50 per la figlia di età non superiore a 26 anni.

Esempio 14: soltanto all’unica proprietaria dell’abitazione principale, in cui risiede anagraficamente e dimora abitualmente assieme alla figlia di età non superiore a 26 anni e al figlio di quest’ultima, spetta la maggiorazione di 50 euro.

L’imposta dovuta è pari all’imposta lorda al netto della detrazione e delle maggiorazioni eventualmente spettanti. Se nell’Esempio 4 si aggiunge l’informazione che il proprietario di abitazione principale risiede e dimora assieme a due figli minorenni, si ottiene

Esempio 15: l’imposta dovuta dal proprietario che risiede anagraficamente e dimora abitualmente nell’abitazione principale (rendita 1000) assieme a due figli di età non superiore a 26 anni è pari ad euro 372,00.

IMU lorda – detrazione – maggiorazione x 2 = imposta dovuta

672 – 200 – 50 x 2 = 372

(continua “Istruzioni Imu 2012: quota e periodo di possesso, rateizzazione, scadenza e pagamento con F24“)

(per gli aumenti delle detrazioni per i figli a carico: “Legge di stabilità 2013: Imu, Iva, detrazioni per figli a carico, crediti iscritti a ruolo e cartelle pazze“)

Circolare n. 40/E del 4 agosto 2011: decorrenza dell’imposta di bollo e valorizzazione del deposito titoli

Con la circolare n. 40/E del 4 agosto 2011 l’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti applicativi dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi titoli attraverso disposizioni che non accolgono i contenuti della circolare tributaria Abi n. 13 del 29/07/2011.

Come è stato già riportato, l’art. 23, 7°, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto alcune modifiche all’art. 13 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Dato che le comunicazioni (l’invio delle quali è presupposto d’imposta) relative al deposito titoli sono soggette all’imposta di bollo dal momento della loro formazione, la decorrenza dell’imposta coincide con la data di emissione delle comunicazioni. Pertanto, ai fini della disciplina applicabile, rileva la sola data di invio delle comunicazioni (e non il periodo di riferimento del documento).

La misura dell’imposta dovuta dall’anno corrente, da 34,20 a 680,00 euro annui in base a dette modifiche normative, trova applicazione per le comunicazioni inviate a partire dal 17 luglio 2011, giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione.

Con interpretazione penalizzante per i risparmiatori, invece, la stessa circolare 40/E precisa che, per le comunicazioni inviate nel periodo tra il 06/07/2011 (data di approvazione del D.L. 98) ed il 16/07/2011 (data di pubblicazione della L. 111 antecedente a quella di entrata in vigore), trovano applicazione gli importi dell’imposta definiti in sede di approvazione del decreto-legge (poi soppressi in sede di conversione). Per ogni esemplare:

a) euro 120 con periodicità annuale

b) euro 60 con periodicità semestrale

c) euro 30 con periodicità trimestrale

d) euro 10 con periodicità mensile.

Questi importi si applicano per le comunicazioni relative a ciascun deposito titoli e a prescindere dall’ammontare del deposito.

In ultimo, per le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviate fino al 5 luglio 2011 trovano applicazione le disposizioni dettate dall’art. 13, comma 2-bis, della Tariffa nella formulazione vigente prima dell’introduzione del decreto-legge.

La circolare delle Entrate conferma che sono soggette all’imposta le comunicazioni periodiche, di cui sono destinatari i risparmiatori almeno una volta l’anno, obbligatoriamente “inviate dalle banche, da Poste Italiane e da altri intermediari finanziari che intrattengono con la propria clientela depositi titoli e cioè rapporti riconducibili alla custodia e all’amministrazione degli stessi, anche quando questi siano dematerializzati”. L’imposta, inoltre, non è dovuta per le comunicazioni relative ai depositi di titoli dematerializzati di valore complessivo non superiore a 1.000 euro.

Dal contenuto della circolare che specifica la corresponsione dell’imposta di bollo in relazione a ciascun rapporto nel caso di più rapporti di deposito titoli intestati al medesimo soggetto, e (diversamente) l’assolvimento dell’imposta per una sola volta nel caso di depositi cointestati a più soggetti per i quali viene emessa un’unica comunicazione, si desume la convenienza all’accorpamento di una pluralità di dossier titoli in un deposito unico.

Ai fini della determinazione dell’imposta occorre considerare la periodicità di emissione della comunicazione (mensile, trimestrale, semestrale o annuale) e l’ammontare dei depositi nel periodo certificato presso ciascun intermediario finanziario.

La quantificazione del valore dei titoli è basata sul valore nominale o di rimborso, con prevalenza del primo se i due valori differiscono in relazione ad uno stesso titolo, ovvero considera il valore di acquisto (prezzo di costo) dei titoli se entrambi i valori non sono presenti; in ogni caso l’importo del deposito viene considerato alla data di chiusura del periodo rendicontato, senza che abbiano alcuna influenza le operazioni intervenute durante lo stesso periodo di rendicontazione ai fini della verifica del superamento della soglia di riferimento (cfr. scaglioni).

Molto interessante risulta l’esempio riportato sulla circolare in merito alla quantificazione dell’imposta nel caso di tre sotto depositi con rendicontazione trimestrale intestati allo stesso soggetto persona fisica nell’anno 2012.

Una volta ordinati in maniera crescente il “deposito 1” per 10 mila euro, il “deposito 2” per 20 mila euro ed il “deposito 3” per 30 mila euro, l’imposta trimestrale dovuta è pari rispettivamente ad euro 8,55 (corrispondente a bollo annuo 34,20), euro 8,55 (corrispondente a bollo annuo 34,20) ed euro 17,50 (corrispondente a bollo annuo 70,00) perché, ai fini della determinazione dello scaglione, viene considerato per ciascun deposito il valore cumulato con quello dei precedenti depositi (in altri termini: sia per il “deposito 1” che per il “deposito 2” sommato al primo si rientra nel primo scaglione inferiore a 50 mila euro, mentre per il “deposito 3” si utilizza il secondo scaglione in cui ricade la somma di 10 + 20 + 30 = 60 mila euro).

L’addizionale del 50% dell’imposta, non applicata ai depositi titoli intestati a persone fisiche, trova ancora applicazione per l’imposta prevista per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Ulteriori approfondimenti dalla fonte del sito web dell’Agenzia delle Entrate da cui è possibile scaricare (in formato pdf) la Circolare n. 40/E del 4 agosto 2011.

(per le nuove disposizioni dell’Agenzia delle Entrate sulla decorrenza dell’imposta di bollo e per ulteriori chiarimenti sulla metodologia di calcolo della tassazione si consulti la Circolare n. 46/E del 24 ottobre 2011: http://www.questidenari.com/?p=5459)