Archivi tag: 29/7/2011

Circolare n. 40/E del 4 agosto 2011: decorrenza dell’imposta di bollo e valorizzazione del deposito titoli

Con la circolare n. 40/E del 4 agosto 2011 l’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti applicativi dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi titoli attraverso disposizioni che non accolgono i contenuti della circolare tributaria Abi n. 13 del 29/07/2011.

Come è stato già riportato, l’art. 23, 7°, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto alcune modifiche all’art. 13 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Dato che le comunicazioni (l’invio delle quali è presupposto d’imposta) relative al deposito titoli sono soggette all’imposta di bollo dal momento della loro formazione, la decorrenza dell’imposta coincide con la data di emissione delle comunicazioni. Pertanto, ai fini della disciplina applicabile, rileva la sola data di invio delle comunicazioni (e non il periodo di riferimento del documento).

La misura dell’imposta dovuta dall’anno corrente, da 34,20 a 680,00 euro annui in base a dette modifiche normative, trova applicazione per le comunicazioni inviate a partire dal 17 luglio 2011, giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione.

Con interpretazione penalizzante per i risparmiatori, invece, la stessa circolare 40/E precisa che, per le comunicazioni inviate nel periodo tra il 06/07/2011 (data di approvazione del D.L. 98) ed il 16/07/2011 (data di pubblicazione della L. 111 antecedente a quella di entrata in vigore), trovano applicazione gli importi dell’imposta definiti in sede di approvazione del decreto-legge (poi soppressi in sede di conversione). Per ogni esemplare:

a) euro 120 con periodicità annuale

b) euro 60 con periodicità semestrale

c) euro 30 con periodicità trimestrale

d) euro 10 con periodicità mensile.

Questi importi si applicano per le comunicazioni relative a ciascun deposito titoli e a prescindere dall’ammontare del deposito.

In ultimo, per le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviate fino al 5 luglio 2011 trovano applicazione le disposizioni dettate dall’art. 13, comma 2-bis, della Tariffa nella formulazione vigente prima dell’introduzione del decreto-legge.

La circolare delle Entrate conferma che sono soggette all’imposta le comunicazioni periodiche, di cui sono destinatari i risparmiatori almeno una volta l’anno, obbligatoriamente “inviate dalle banche, da Poste Italiane e da altri intermediari finanziari che intrattengono con la propria clientela depositi titoli e cioè rapporti riconducibili alla custodia e all’amministrazione degli stessi, anche quando questi siano dematerializzati”. L’imposta, inoltre, non è dovuta per le comunicazioni relative ai depositi di titoli dematerializzati di valore complessivo non superiore a 1.000 euro.

Dal contenuto della circolare che specifica la corresponsione dell’imposta di bollo in relazione a ciascun rapporto nel caso di più rapporti di deposito titoli intestati al medesimo soggetto, e (diversamente) l’assolvimento dell’imposta per una sola volta nel caso di depositi cointestati a più soggetti per i quali viene emessa un’unica comunicazione, si desume la convenienza all’accorpamento di una pluralità di dossier titoli in un deposito unico.

Ai fini della determinazione dell’imposta occorre considerare la periodicità di emissione della comunicazione (mensile, trimestrale, semestrale o annuale) e l’ammontare dei depositi nel periodo certificato presso ciascun intermediario finanziario.

La quantificazione del valore dei titoli è basata sul valore nominale o di rimborso, con prevalenza del primo se i due valori differiscono in relazione ad uno stesso titolo, ovvero considera il valore di acquisto (prezzo di costo) dei titoli se entrambi i valori non sono presenti; in ogni caso l’importo del deposito viene considerato alla data di chiusura del periodo rendicontato, senza che abbiano alcuna influenza le operazioni intervenute durante lo stesso periodo di rendicontazione ai fini della verifica del superamento della soglia di riferimento (cfr. scaglioni).

Molto interessante risulta l’esempio riportato sulla circolare in merito alla quantificazione dell’imposta nel caso di tre sotto depositi con rendicontazione trimestrale intestati allo stesso soggetto persona fisica nell’anno 2012.

Una volta ordinati in maniera crescente il “deposito 1” per 10 mila euro, il “deposito 2” per 20 mila euro ed il “deposito 3” per 30 mila euro, l’imposta trimestrale dovuta è pari rispettivamente ad euro 8,55 (corrispondente a bollo annuo 34,20), euro 8,55 (corrispondente a bollo annuo 34,20) ed euro 17,50 (corrispondente a bollo annuo 70,00) perché, ai fini della determinazione dello scaglione, viene considerato per ciascun deposito il valore cumulato con quello dei precedenti depositi (in altri termini: sia per il “deposito 1” che per il “deposito 2” sommato al primo si rientra nel primo scaglione inferiore a 50 mila euro, mentre per il “deposito 3” si utilizza il secondo scaglione in cui ricade la somma di 10 + 20 + 30 = 60 mila euro).

L’addizionale del 50% dell’imposta, non applicata ai depositi titoli intestati a persone fisiche, trova ancora applicazione per l’imposta prevista per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Ulteriori approfondimenti dalla fonte del sito web dell’Agenzia delle Entrate da cui è possibile scaricare (in formato pdf) la Circolare n. 40/E del 4 agosto 2011.

(per le nuove disposizioni dell’Agenzia delle Entrate sulla decorrenza dell’imposta di bollo e per ulteriori chiarimenti sulla metodologia di calcolo della tassazione si consulti la Circolare n. 46/E del 24 ottobre 2011: http://www.questidenari.com/?p=5459)

Previsioni Euribor 3 mesi del 29 luglio 2011

Ancora una settimana all’insegna delle preoccupazioni degli operatori di mercato riguardo alle condizioni dei debiti sovrani in Europa e ai possibili riflessi della crisi del debito Usa, con relative previsioni al ribasso su tutte le scadenze rispetto a sette giorni prima. Le banche si sono scambiate denaro a costi più contenuti nelle ultime tre sedute, col fixing dell’Euribor trimestrale sceso a 1,609% in data 29/07/2011.

In particolare, le previsioni sull’Euribor 3 mesi sul Liffe di Londra sono caratterizzate da una sostanziale stabilità fino a metà dell’anno seguente che comporta l’allungamento dei tempi di realizzazione del prossimo rialzo atteso del costo del denaro da parte della Bce (quota 1,75% superata solo a fine 2012).

(per le previsioni sull’Euribor 3 mesi aggiornate al 5 agosto 2011: http://www.questidenari.com/?p=4830)

BTP€i 10 anni: asta 27 luglio 2011

Il MEF ha disposto per mercoledi 27/07/2011 il collocamento tramite asta marginale dei titoli di Stato BTP€i 2021 (Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all’inflazione dell’Area Euro) con regolamento 29 luglio 2011.

I BTP€i 10 ANNI (sedicesima tranche, ISIN IT0004604671, cedola al tasso d’interesse reale 2,1% annuo pagabile semestralmente, data emissione 15/03/2010, scadenza 15/09/2021) sono offerti con ammontare nominale dell’emissione da un minimo di 500 milioni di euro ad un massimo di 1 miliardo di euro ed aveva fatto registrare rendimento lordo pari al 2,51% nell’asta del Tesoro del maggio scorso. I BTP€i decennali hanno fatto segnare rendimento lordo in aumento al 4,07% (fonte: Reuters Italia) e rapporto di copertura 1,69 derivante da richieste per 1,593 miliardi di euro (importo offerto e assegnato pari a 942 milioni di euro).

Fonte: Dipartimento del Tesoro

(per l’asta BTP€i 10 anni del 28/09/2011 si veda http://www.questidenari.com/?p=5158)

Asta 26 luglio 2011: Bot semestrali e Ctz

Con regolamento 29 luglio 2011, il MEF ha disposto per martedi 26 luglio 2011 l’asta per i Buoni Ordinari del Tesoro semestrali col sistema di collocamento dell’asta competitiva, e l’asta per i Certificati di credito del Tesoro “Zero coupon” col sistema dell’asta marginale.

I Bot 6 mesi hanno scadenza 31/01/2012 (186 giorni), sono offerti per 7,5 miliardi di euro ed avevano fatto registrare rendimento medio ponderato pari all’1,988% nell’ultima asta del giugno scorso (pari al rendimento semplice netto dell’1,327% secondo Assiom Forex, una volta applicata la ritenuta fiscale e sottratte le commissioni bancarie massime). Nella mattinata di martedi i Bot semestrali (ISIN IT0004745094, prima tranche, emissione 29/07/2011) hanno ricevuto richieste per oltre 11,704 miliardi di euro (rapporto di copertura 1,56 con offerta interamente assegnata) ed hanno fatto segnare rendimento medio ponderato in salita al 2,269%.

I Ctz (settima tranche, ISIN IT0004716327) hanno decorrenza 29 aprile 2011 e scadenza 30 aprile 2013, sono emessi per importo nominale pari ad 1,5 miliardi di euro ed avevano fatto registrare rendimento lordo pari a 3,219% nell’ultima asta del giugno scorso. Nella mattinata di martedi i Ctz hanno ricevuto richieste per oltre 2,484 miliardi di euro (rapporto di copertura 1,66 con offerta interamente assegnata) ed hanno fatto segnare rendimento lordo in salita al 4,038%.

Fonte: Dipartimento del Tesoro

(per l’asta del 26 agosto 2011 su Bot 6 mesi e Ctz: http://www.questidenari.com/?p=4972)

Dai massimi biennali di dicembre scendono i rendimenti per Bot semestrali e Ctz a gennaio 2011

Nell’asta competitiva del 26 gennaio 2011 i Bot 6 mesi – offerti per 8 miliardi di euro interamente assegnati con data regolamento 31/01/2011 e scadenza 29/07/2011, 179 giorni – hanno fatto rilevare un rapporto bid-to-cover pari a 1,817 ed un rendimento medio ponderato dell’1,421%, in calo rispetto all’1,698% del dicembre scorso (fonte: Reuters Italia).

Nella stessa mattinata è risultato pari a 1,97 il bid-to-cover per i Ctz 24 mesi, offerti in asta marginale per 2,5 miliardi di euro e richiesti per oltre 4,9 miliardi, il cui rendimento lordo è sceso al 2,626% (dal 2,937% di dicembre 2010) – ISIN: IT0004674369, 3° tranche, decorrenza 03/01/2011, regolamento 31/01/2011 e scadenza 31/12/2012.

Fonte: Dipartimento del Tesoro

(per l’asta dei Bot semestrali e dei Ctz del 23 febbraio 2011 si veda http://www.questidenari.com/?p=3742)