Asta 26 luglio 2011: Bot semestrali e Ctz

Con regolamento 29 luglio 2011, il MEF ha disposto per martedi 26 luglio 2011 l’asta per i Buoni Ordinari del Tesoro semestrali col sistema di collocamento dell’asta competitiva, e l’asta per i Certificati di credito del Tesoro “Zero coupon” col sistema dell’asta marginale.

I Bot 6 mesi hanno scadenza 31/01/2012 (186 giorni), sono offerti per 7,5 miliardi di euro ed avevano fatto registrare rendimento medio ponderato pari all’1,988% nell’ultima asta del giugno scorso (pari al rendimento semplice netto dell’1,327% secondo Assiom Forex, una volta applicata la ritenuta fiscale e sottratte le commissioni bancarie massime). Nella mattinata di martedi i Bot semestrali (ISIN IT0004745094, prima tranche, emissione 29/07/2011) hanno ricevuto richieste per oltre 11,704 miliardi di euro (rapporto di copertura 1,56 con offerta interamente assegnata) ed hanno fatto segnare rendimento medio ponderato in salita al 2,269%.

I Ctz (settima tranche, ISIN IT0004716327) hanno decorrenza 29 aprile 2011 e scadenza 30 aprile 2013, sono emessi per importo nominale pari ad 1,5 miliardi di euro ed avevano fatto registrare rendimento lordo pari a 3,219% nell’ultima asta del giugno scorso. Nella mattinata di martedi i Ctz hanno ricevuto richieste per oltre 2,484 miliardi di euro (rapporto di copertura 1,66 con offerta interamente assegnata) ed hanno fatto segnare rendimento lordo in salita al 4,038%.

Fonte: Dipartimento del Tesoro

(per l’asta del 26 agosto 2011 su Bot 6 mesi e Ctz: http://www.questidenari.com/?p=4972)

Legge 15 luglio 2011, n. 111: estinzione dei processi in materia previdenziale

La conversione nella legge n. 111 del 15 luglio 2011 del Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) non ha modificato il testo originario al 1° comma dell’art. 38 (Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale).

La manovra estingue i processi di valore non superiore a 500 euro in materia previdenziale che riguardano l’Inps, purché in data 31/12/2010 siano pendenti nel 1° grado di giudizio, ed assicura riconoscimento economico al ricorrente.

Art. 38, 1°, lettera a): “i processi in materia previdenziale nei quali sia parte l’INPS, pendenti nel primo grado di giudizio alla data del 31 dicembre 2010, per i quali, a tale data, non sia intervenuta sentenza, il cui valore non superi complessivamente euro 500,00, si estinguono di diritto, con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente. L’estinzione è dichiarata con decreto dal giudice, anche d’ufficio. Per le spese del processo si applica l’articolo 310, quarto comma, del codice di procedura civile.”

E’ possibile scaricare la LEGGE 15 luglio 2011, n. 111 (Gazzetta Ufficiale n. 164 in formato pdf), con l’Allegato sulle “modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98”, ed il testo dello stesso DL 98/2011 dal sito web “TuttoCamere.it” (le norme della manovra economica varata dal governo Berlusconi e dal ministro dell’economia Giulio Tremonti sono quelle risultanti dal coordinamento dei due testi).

(per gli approfondimenti su indagini finanziarie, sanzioni, accertamento esecutivo, ritardati versamenti e termini di esigibilità relativi all’art. 23 del decreto-legge 98/2011 convertito dalla legge 111/2011 si legga http://www.questidenari.com/?p=5033)

Legge 15 luglio 2011, n. 111: reclamo e mediazione fiscale

Per le liti fiscali pendenti al 1° maggio 2011 di valore non superiore a 20.000 euro, al netto di sanzioni e interessi, chi intende proporre ricorso è obbligato a presentare reclamo alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l’atto. Il reclamo, finalizzato all’annullamento totale o parziale della lite ad eccezione della circostanza del recupero degli aiuti di Stato, può contenere una proposta di mediazione che indichi la rideterminazione dell’ammontare della pretesa.

Il punto 9 dell’art. 39 (Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria) del Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, comprendente le modifiche apportate dalla legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111, stabilisce che dopo l’articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, venga inserito l’art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione).

Il comma 8 dell’art. 17-bis afferma che qualora l’organo destinatario non accogliesse il reclamo finalizzato all’annullamento totale o parziale dell’atto, né l’eventuale proposta di mediazione, procederebbe a formulare una (contro)proposta di mediazione.

Decorsi 90 giorni in assenza di notifica dell’accoglimento del reclamo o di conclusione della mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli artt. 22 e 23 decorrono dalla predetta data, ovvero dal ricevimento del diniego se l’Agenzia delle entrate respinge il reclamo in data antecedente, o ancora dalla notificazione dell’atto di accoglimento parziale in caso di accoglimento parziale del reclamo. Le precedenti disposizioni si applicano agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012.

La parte soccombente nella controversia è condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50% delle spese di giudizio a titolo di rimborso spese del procedimento.

Le liti fiscali possono essere definite con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell’art. 16 (Chiusura delle liti fiscali pendenti) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che al 1° comma distingue tra la lite di valore non superiore a 2.000 euro, per la definizione della quale il contribuente versa 150 euro, e la lite di valore superiore a 2.000 euro, per la definizione della quale il contribuente versa il:

–        10% del valore della lite, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio;

–        50% del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell’ultima o unica pronuncia come sopra;

–        30% del valore della lite nel caso in cui la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio.

Ulteriori approfondimenti dallo stralcio dell’art. 39 (in formato doc).

(per l’estinzione dei processi in materia previdenziale nei quali sia parte l’Inps, e per scaricare la G.U. 164 con la Legge 15 luglio 2011, n. 111, si legga http://www.questidenari.com/?p=4721)

Legge 15 luglio 2011, n. 111: ticket sanitari

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 15 luglio 2011, n° 111 si applicano immediatamente le nuove norme sui ticket sanitari di importo pari ad euro 10 sulle prestazioni specialistiche (già adottato in alcune Regioni italiane), e pari ad euro 25 sui ricorsi impropri al pronto soccorso (c.d. codici bianchi).

Il Ministro della Salute Ferruccio Fazio, tuttavia, ha dichiarato che non sussiste obbligo di applicazione del ticket sulla specialistica di 10 euro per quelle Regioni in grado di adottare “altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie equivalenti” (fonte: Corriere.it).

Il ticket entra in vigore subito per le Regioni Lombardia, Sicilia, Veneto, Calabria, Liguria, Basilicata e Lazio (ove la Presidente Renata Polverini, obbligata dal piano di rientro dal deficit sanitario, potrebbe sostituire il nuovo ticket al pronto soccorso per i codici bianchi al posto di quello già introdotto dall’ex governatore Piero Marrazzo, oppure sommare i due balzelli. Fonte: IlMessaggero.it).

Il ticket sulle prestazioni specialistiche e sui ricorsi impropri al pronto soccorso non si applica: alle categorie esenti per età e reddito (bambini ed anziani con redditi familiari inferiori a 36.150 euro annui); a disoccupati, pensionati sociali e pensionati al minimo e loro familiari a carico, con basso reddito (8.260 euro, aumentato in funzione del numero dei familiari); ai malati cronici e ai cittadini affetti da malattie rare in possesso dell’attestato Asl; agli invalidi civili, di guerra, per lavoro e per servizio (fonte: IlSole24Ore.com).

(per il reclamo e la mediazione fiscale previsti dal Dl 98/2011 convertito, con modificazioni, nella Legge 111/2011 si legga http://www.questidenari.com/?p=4709)

Legge 15 luglio 2011, n. 111: imposta di bollo sul conto titoli

La conversione con modificazioni del Dl 98/11 nella legge 15 luglio 2011, n° 111 ha determinato la rimodulazione dell’imposta di bollo da corrispondere sul deposito titoli: con criterio di progressività, in base alla giacenza sul conto titoli e all’anno di applicazione dell’imposta, le somme dovute variano da un minimo di 34,2 euro annui ad un massimo di 1.100 euro annui.

In particolare, per titoli il cui valore nominale o di rimborso presso ciascuna banca sia

–        inferiore ad euro 50.000: imposta di bollo annua pari ad euro 34,2;

–        compreso tra euro 50.000 e 149.999: imposta di bollo annua pari ad euro 70 fino al 2012, e pari ad euro 230 dal 2013;

–        compreso tra euro 150.000 e 499.999: imposta di bollo annua pari ad euro 240 fino al 2012, e pari ad euro 780 dal 2013;

–        superiore ad euro 500.000: imposta di bollo annua pari ad euro 680 fino al 2012, e pari ad euro 1.100 dal 2013.

LEGGE 15 luglio 2011, n. 111

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante

disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (11G0153)

(GU n. 164 del 16-7-2011 )

Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/2011

…………………………..

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2011, N. 98

(omissis)

al comma 7, la lettera b) è  sostituita dalla seguente: «b) dopo

il comma 2-bis è  inserito il seguente:

“2-ter. Le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati

dagli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 119 del decreto

legislativo 1º settembre 1993, n. 385:

1) per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il

cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun

intermediario finanziario sia inferiore a 50.000 euro:

a) con periodicità annuale euro 34,20

b) con periodicità semestrale euro 17,1

c) con periodicità trimestrale euro 8,55

d) con periodicità mensile euro 2,85

2) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di

titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso

ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000 euro

ed inferiore a 150.000 euro:

a) con periodicità  annuale euro 70,00

b) con periodicità semestrale euro 35,00

c) con periodicità  trimestrale euro 17,5

d) con periodicità  mensile euro 5,83

3) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di

titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso

ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro

ed inferiore a 500.000 euro:

a) con periodicità annuale euro 240,00

b) con periodicità  semestrale euro 120,00

c) con periodicità  trimestrale euro 60,00

d) con periodicità  mensile euro 20,00

4) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di

titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso

ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 500.000

euro:

a) con periodicità  annuale euro 680,00

b) con periodicità  semestrale euro 340,00

c) con periodicità  trimestrale euro 170,00

d) con periodicità  mensile euro 56,67

5) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di

titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso

ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000 euro

ed inferiore a 150.000 euro:

a) con periodicità  annuale euro 230,00

b) con periodicità  semestrale euro 115,00

c) con periodicità  trimestrale euro 57,50

d) con periodicità  mensile euro 19,17

6) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di

titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso

ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro

ed inferiore a 500.000 euro:

a) con periodicità  annuale euro 780,00

b) con periodicità  semestrale euro 390,00

c) con periodicità  trimestrale euro 195,00

d) con periodicità  mensile euro 65,00

7) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di

titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso

ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 500.000

euro:

a) con periodicità  annuale euro 1.100,00

b) con periodicità  semestrale euro 550,00

c) con periodicità  trimestrale euro 275,00

d) con periodicità mensile euro 91,67”»

(per gli approfondimenti sull’imposta di bollo su deposito titoli si legga http://www.questidenari.com/?p=4762)

(per i chiarimenti della circolare n. 40/E del 4 agosto 2011 su decorrenza dell’imposta di bollo e valorizzazione del dossier titoli si legga http://www.questidenari.com/?p=4888)

I future sull’Euribor 3 mesi al 15 luglio 2011

Le previsioni sull’Euribor 3 mesi, alla chiusura di venerdi 15 luglio 2011 sul mercato Liffe, sono caratterizzate da un’ulteriore correzione verso il basso dei tassi attesi fino a metà 2013; alle successive scadenze, invece, si verifica un lieve rialzo delle aspettative.

Il dato più significativo, nel paragone con le previsioni di lunedi scorso, è rappresentato dalla conferma degli operatori per lo spostamento all’anno successivo del prossimo aumento del tasso P/T, come si nota dai derivati future che restituiscono un tasso implicito oltre l’1,75% a settembre 2012; soltanto due settimane fa, invero, l’ultimo aumento del costo del denaro (+0,25% che avrebbe dovuto aggiungersi ai precedenti operati dalla Bce per complessivi tre quarti di punto) era atteso per l’autunno di quest’anno.

(i tassi Euribor 3 mesi previsti alla chiusura di venerdi 22 luglio 2011: http://www.questidenari.com/?p=4750)