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DECRETO-LEGGE 138 del 2011 convertito con la LEGGE 148 del 2011: tassazione delle rendite finanziarie (art. 2, commi 6-12 e 27)

Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge con le modificazioni della legge 14 settembre 2011, n. 148, ha armonizzato l’imposizione fiscale delle rendite finanziarie, con decorrenza 1° gennaio 2012, uniformando al 20% la tassazione di tutti i redditi rivenienti dal possesso di conto corrente, conto deposito vincolato, pronti contro termine, titoli azionari e obbligazionari, fondi comuni d’investimento, polizze vita etc, con esclusione di alcune forme di investimento fra cui i titoli di Stato italiani ed esteri, sempre tassati al 12,5%, ed i buoni postali di risparmio.

Con riferimento ai redditi di capitale (es. interessi derivanti da depositi e conti correnti, interessi e altri proventi delle obbligazioni, proventi derivanti da pronti contro termine su titoli, redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, proventi derivanti dalla gestione, nell’interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti) e ai redditi diversi (es. plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni), l’art. 2 del D.L. 138 stabilisce nella misura del 20% le ritenute e le imposte sostitutive (6° comma). Sono esclusi:

–        i redditi di capitale ed i redditi diversi derivanti dal possesso di buoni postali di risparmio e titoli del debito pubblico italiani e dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni (7°, lettere a) e b)), ed i redditi di capitale e diversi derivanti dall’apposita istituzione di piani di risparmio a lungo termine (7°, lettera d));

–        il risultato netto maturato dalle forme di previdenza complementare (8°).

Art. 2 – Disposizioni in materia di entrate

(omissis)

6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20 per cento.

7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica sugli interessi, premi e ogni altro provento di  cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), ovvero sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria del medesimo decreto nei seguenti casi:

a) obbligazioni e altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre 1973, n. 601 ed equiparati;

b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

c) titoli di risparmio per l’economia meridionale di cui all’articolo 8, comma 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

d) piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti.

8. La disposizione di cui al comma 6 non si applica altresì agli interessi di cui al comma 8-bis dell’articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili di cui all’articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

La nuova aliquota viene applicata sui redditi di capitale esigibili e sui redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012 (art. 2, 9°).

L’aliquota unica del 20% vigente al momento dell’esigibilità o del realizzo è applicata per cedole e plusvalenze derivanti dalla cessione di obbligazioni, per dividendi e capital gain (10° comma) derivanti dalla vendita di azioni, per proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni d’investimento ed Exchange Traded Fund.

Per altre tipologie di investimento soggette a regime transitorio, tra cui

–        obbligazioni e titoli similari (11° comma) emessi da banche e società (c.d. grandi emittenti) con azioni quotate sui mercati regolamentati Ue (es. obbligazioni bancarie, bond privati italiani ed esteri quotati),

–        gestioni patrimoniali (12° comma) e

–        polizze vita di tipo unit linked e index linked,

trova applicazione il criterio pro-rata temporis che associa il periodo di formazione del risultato alla corrispondente aliquota: aliquota vigente (12,5%, ovvero 27% per i bond privati con durata residua inferiore a 18 mesi) per i redditi maturati fino al 31/12/2011, nuova aliquota (20%) per i redditi maturati dal 1° gennaio 2012.

9. La misura dell’aliquota di cui al comma 6 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, divenuti esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012.

10. Per i dividendi e proventi ad essi assimilati la misura dell’aliquota di cui al comma 6 si applica a quelli percepiti dal 1° gennaio 2012.

11. Per le obbligazioni e i titoli similari di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, la misura dell’aliquota di cui al comma 6 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 maturati a partire dal 1° gennaio 2012.

12. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, la misura dell’aliquota di cui al comma 6 si applica sui risultati maturati a partire dal 1° gennaio 2012.

L’art. 2 del D.L. 138, al comma 27, disciplina la tassazione dei redditi relativi ai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione imponendo l’applicazione dell’aliquota del 12,5% sui guadagni derivanti da ciascun premio versato anteriormente alla data del 31/12/2011, a partire dal giorno di sottoscrizione della polizza.

27. Ai redditi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera  g-quater), del testo unico delle imposte sui  redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2011, si applica l’aliquota del 12,5 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o acquisto della polizza ed il 31 dicembre 2011. Ai fini della determinazione dei redditi di cui al precedente periodo si tiene conto dell’ammontare dei premi versati a ogni data di pagamento dei premi medesimi e del tempo intercorso tra pagamento dei premi e corresponsione dei proventi, secondo le disposizioni stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Se non si pongono dubbi per il trattamento degli interessi che, prodotti dalle somme depositate su conto corrente, maturano nell’anno 2011 e sono liquidati al 31 dicembre di questo stesso anno, né per il trattamento delle somme derivanti dallo scarto di prezzo dei pronti contro termine, citate espressamente dalla norma che prevede l’applicazione dell’aliquota unica in base al momento del pagamento senza considerare il periodo di maturazione, sembra potersi desumere che l’aliquota del 20% sarà applicata col principio dell’esigibilità anche per gli interessi derivanti dalle somme vincolate quest’anno su conto deposito e che andranno in scadenza nel 2012.

(continua http://www.questidenari.com/?p=5433)

(per l’imposta di bollo sul conto deposito si legga http://www.questidenari.com/?p=5636)

(sulla decorrenza per l’applicazione della nuova aliquota 20% stabilita dal Milleproroghe 2011 si veda “Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216: decorrenza per l’applicazione dell’aliquota 20% su deposito bancario e postale, conto corrente e pronti contro termine secondo il Milleproroghe 2011”)

(per l’applicazione dell’imposta di bollo sui prodotti finanziari: “Conto deposito, titoli, buoni postali, fondi comuni e polizze vita: imposta di bollo secondo il D.M. 24 maggio 2012 e tassazione delle rendite“)

Chiusura di bilancio 2010 per Fondiaria Sai: conti in rosso per il secondo anno consecutivo

Gli oltre 717 milioni di euro di perdita del gruppo, sommati alla perdita di pertinenza di terzi, fanno una perdita consolidata di 928,861 milioni di euro per Fondiaria Sai alla chiusura dei conti del 2010, successiva al rosso di 391,5 milioni registrato l’anno scorso (http://www.questidenari.com/?p=2372). Per la capogruppo la perdita ha superato i 636,4 milioni di euro (era in utile a 40,2 milioni nel bilancio 2009).

Come si legge dalla comunicazione ufficiale del gruppo assicurativo, il margine di solvibilità consolidato si trova al di sotto alla soglia regolamentare del 100% con un indice di copertura al 97% (era al 120,3% a fine 2009).

La raccolta premi risulta aumentata del 5,3% ad oltre 12,91 miliardi di euro, dei quali quasi 7,2 nel ramo danni ed oltre 5,7 nel ramo vita.

Il combined ratio (costi di gestione più sinistri, tutto diviso per i premi danni) del 2010 è risultato pari al 109,4%, in peggioramento sul 108% dell’esercizio 2009.

Per la chiusura di bilancio di altre società: http://www.questidenari.com/?tag=risultati-31-dicembre-2010

Chiusura di bilancio 2010 per Generali. Chiude anche Geronzi

Dal risultato operativo di gruppo a 4,1 miliardi di euro (+11,7% rispetto all’anno prima), Generali chiude il bilancio dell’esercizio 2010 (http://www.questidenari.com/?tag=risultati-31-dicembre-2010) con l’utile netto a quota 1,7 miliardi (+30%).

Al risultato operativo hanno contribuito il segmento vita con 3,02 miliardi di euro (+23,5%: miglior risultato di sempre) ed il segmento danni con 1,12 miliardi (-11,4%).

Nonostante la crescita della raccolta premi (73,2 miliardi di euro a +3,8%) e la diminuzione dell’incidenza dei sinistri catastrofali (-1,9%), gli indicatori di efficienza gestionale segnalano problemi sul combined ratio (costi gestionali e per sinistri divisi per i premi del ramo danni), attestatosi a 98.8 contro il 98.3 del 2009, e sul rapporto fra utile netto e raccolta fermo al 2,3%.

Generali ha annunciato l’aumento del dividendo a 0,45 euro per azione (+28,6%).

Dopo il +3% di ieri, continua la salita del titolo in Borsa successiva alle dimissioni di Cesare Geronzi dalla carica di presidente della società triestina.

Brinda anche Geronzi, considerato da alcuni un pilastro del capitalismo relazionale nostrano, familistico e lontano dai canoni della meritocrazia: 16,65 milioni di euro per la sua buonuscita a seguito delle dimissioni dal board e da tutti gli incarichi che occupava per la Compagnia da meno di un anno (fonte: IlSole24Ore).

Prosit.

G20: bonus ai manager e resistenze immotivate (in apparenza)

In questi giorni, i leader riuniti nel G20 a Pittsburgh stanno cercando l’accordo sul tema di shoccante attualità dopo i troppi casi di fallimento dei grandi istituti creditizi, Lehman Brothers in testa.

Nonostante le divergenze sull’argomento provengano proprio, stranamente, da USA e Inghilterra dove la crisi finanziaria ha conosciuto i suoi massimi livelli di intensità, i governanti dei maggiori Paesi al mondo sono intenzionati a collegare i bonus dei top manager ai risultati economici aziendali di lungo termine.

Per gli esperti di Finanza e Controllo di Gestione il concetto inquadrabile nella logica del sistema incentivante è ben conosciuto: si tratta di costituire un fondo alimentato dai risultati economici netti (Economic Value Added) anno dopo anno, e premiare i dirigenti in proporzione ad una percentuale dello stesso fondo:

– 1° anno: Fondo1 = utile/perdita d’esercizio1; Bonus1 = α • Fondo1 se Fondo1 > 0

– 2° anno: Fondo2 = utile/perdita d’esercizio2 + Fondo1; Bonus2 = α • Fondo2 se Fondo2 > 0

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– n° anno: Fondon = utile/perdita d’esercizion + Fondon-1; Bonusn = α • Fondon se Fondon > 0

dove α rappresenta quella percentuale che Francia e Germania vorrebbero tenere cautamente bassa.

La validità dello schema riportato è evidente se si pensa che i dirigenti sarebbero così incentivati ad accrescere la ricchezza aziendale nel medio-lungo termine: infatti, qualora essi volessero, furbescamente, tagliare costi che si collegano a risultati positivi solo a lungo andare (si pensi alle forti spese di Ricerca&Sviluppo), nell’immediato otterrebbero un bonus relativamente basso perché collegato ad un fondo alimentato da poco tempo, e nel lungo termine rischierebbero di non percepire nulla a causa delle perdite conseguenti ai mancati investimenti dei primi anni!

Sorge quindi l’interrogativo: se il metodo per limitare i bonus della finanza è conosciuto da tempo, perché è stato necessario attendere il collasso finanziario di alcuni istituti per tenerlo in seria considerazione? E soprattutto, perché l’accordo è ancora dibattuto?

Una prima risposta è rintracciabile nella peculiarità della limitazione che colpirebbe le sole banche, e non anche aziende appartenenti ad altri settori – si pensi all’industria americana dell’auto e ai miliardi di dollari bruciati negli ultimi anni.

Ma una seconda tesi, che certo mette in ombra questioni di equità sociale nate dalla divergenza tra lo stipendio del capo e quello del magazziniere, pone l’accento sui variegati conflitti di interesse che riguardano i dirigenti lobbysti, capaci di esercitare pressioni influenti sulla sfera politica di molti Stati.

Non da ultimo, il fenomeno di polverizzazione dell’azionariato a cui si è assistito negli ultimi decenni ha determinato l’indebolimento del potere contrattuale – e quindi decisionale – della proprietà nei confronti del soggetto economico, favorendo un processo di selezione della classe dirigente sulla base dell’unico parametro agevolmente controllabile: il profitto. Come è stato per molti falliti, il profitto ad ogni costo.