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Il ricorso al Prefetto contro il verbale di contestazione della violazione al Codice della Strada

(continua dall’articolo http://www.questidenari.com/?p=3853)

Tuttavia, se si ritiene esistano validi motivi per opporsi al verbale che indica l’infrazione commessa, è possibile ricorrere al Prefetto ed evitare (almeno temporaneamente) il pagamento della multa.

Il ricorso al Prefetto è di tipo amministrativo, ovvero non sarà espressa alcuna valutazione sul merito dell’accertamento ma saranno valutati eventuali errori riportati sul verbale relativamente a (es.) numero di targa, nome del proprietario e tipo di veicolo, data e luogo di contestazione dell’infrazione, etc.

Entro i 60 giorni previsti dalla data della violazione in caso di contestazione immediata, o previsti dal giorno di notifica del verbale da parte del servizio postale, se non è stata pagata la multa possono ricorrere al Prefetto il trasgressore, il proprietario del veicolo o il genitore del minore trasgressore.

Il ricorso va presentato a mezzo raccomandata A.R. (fac-simile sul sito web della Polizia di Stato www.poliziadistato.it in formato pdf): in esso è contenuta l’indicazione se la contestazione è stata immediata, o meno, ed è esplicitata la richiesta di archiviazione del verbale.

Il ricorso al Prefetto prevede il “silenzio-assenso” che comporta l’automatico accoglimento qualora trascorrano oltre 120 giorni dalla data di ricezione degli atti dal Comando (ovvero 180 se il ricorso non è presentato direttamente al Prefetto ma al Comando di Polizia a cui appartengono gli agenti accertatori) fino al giorno di emissione dell’ordinanza-ingiunzione. Dal Codice della Strada:

Art. 204. Provvedimenti del Prefetto

1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall’ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l’accertamento, adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell’articolo 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell’articolo 195, comma 2. L’ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all’autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l’accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.

Se il ricorrente chiede di essere ascoltato, detto periodo di 120 giorni è sospeso dalla data in cui viene notificato l’invito a presentarsi in audizione fino al giorno dell’audizione stessa. In caso di assenza non giustificata, il Prefetto non sarà più obbligato ad ascoltare il ricorrente (CdS: art. 204, 1-ter).

Siccome il ricorso deve essere presentato al Prefetto della provincia dove è avvenuta la violazione, la mancata indicazione di tale informazione sul verbale può essere motivo di annullamento dello stesso.

In caso il ricorso venga respinto, l’ordinanza-ingiunzione – notificata entro 150 giorni dalla sua adozione (art. 204, 2°) a pena di decadenza dell’obbligo di pagamento – deve essere motivata: ciò implica che in caso di assenza della motivazione, ovvero se mancano i riferimenti al caso specifico, l’ordinanza è impugnabile di fronte al Giudice di Pace. Il ricorso al Giudice di Pace deve avvenire entro il termine di giorni 30 dalla notifica dell’ordinanza con esito negativo (per conoscere con celerità lo stato del procedimento amministrativo on line si utilizzi il link contenuto nell’articolo http://www.questidenari.com/?p=3345).

Col respingimento del ricorso, il Prefetto ingiunge il pagamento della multa raddoppiata (e gravata di ulteriori spese) entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza.

(continua http://www.questidenari.com/?p=4060)

Decreto legge 31/05/2010: la manovra anti-crisi di Tremonti

Si riporta una sintesi di alcuni fra i 56 articoli della manovra anti-crisi 2011-2013 relativi al provvedimento entrato in vigore il 31 maggio 2010.

Art. 12, commi 7 e 9 – Il Trattamento Fine Rapporto è erogato in unica soluzione se di importo inferiore a 90 mila euro. Se il Tfr è compreso tra i 90 ed i 150 mila euro, è erogato in due soluzioni annuali pari a 90.000 euro per la prima e la residua parte per la seconda. Se il Tfr è superiore a 150 mila euro, il primo ed il secondo importo sono pari a 90 e 60mila euro, ed il terzo importo annuale sarà pari alla cifra residua. In caso di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età entro il 30 novembre 2010, ed in caso di accoglimento della domanda (accolta prima dell’entrata in vigore del decreto) di cessazione dall’impiego che avvenga entro la stessa data, le disposizioni precedenti non trovano applicazione.

Art. 15, commi 1 e 2 – La percorrenza di tutte le autostrade ed i raccordi autostradali gestiti direttamente dall’Anas sarà soggetta a pagamento di pedaggio secondo importi e modalità di applicazione decisi dal Governo. Nel frattempo, l’Anas può applicare una maggiorazione tariffaria di euro 1,00 per le classi di pedaggio A e B, e di euro 2,00 per le classi 3, 4 e 5.

Art. 20, commi 1 e 2 – Sono soggetti a tracciabilità gli scambi di denaro in contanti e titoli al portatore per importi superiori ad euro 5.000, rispetto ai 12.500 euro attuali. Le sanzioni per le infrazioni vengono inasprite negli importi minimi e massimi; per violazioni inferiori ad euro 50 mila, è prevista la sanzione minima in quota fissa di euro 3 mila.

Art. 21 – Le operazioni rilevanti ai fini Iva, che abbiano importo almeno pari ad euro 3.000, devono essere comunicate per via telematica all’Agenzia delle Entrate.

Art. 23 – Sono sottoposte a specifica vigilanza fiscale, esercitata dall’Agenzia delle Entrate, dalla Guardia di Finanza e dall’Inps, quelle imprese che cessano la loro attività entro un anno dall’inizio della stessa (c.d. imprese “apri e chiudi”).

Art. 24, comma 1 – Sono sottoposte a sistematica vigilanza fiscale quelle imprese che dichiarano perdite ai fini delle imposte sui redditi per più di un periodo d’imposta, ad esclusione delle situazioni in cui la perdita è causata dal versamento di compensi erogati ad amministratori e soci.

Art. 25 – Contrasto di interessi: da parte dei percipienti banche e Poste Italiane SpA, all’atto dell’accredito sono assoggettati a ritenuta d’acconto del 10% i pagamenti disposti (a mezzo bonifici bancari o postali) dai contribuenti che beneficiano per oneri deducibili o per detrazione d’imposta (es. fruizione della detrazione nella misura del 36%).

Art. 29 – Concentrazione della riscossione nell’accertamento: si accorciano i tempi di riscossione delle somme dovute a seguito di accertamento per imposte sui redditi ed Iva. A partire dal 1° luglio 2011, l’avviso di accertamento per il recupero di dette somme ed il connesso provvedimento sanzionatorio rappresentano titolo esecutivo all’atto di notifica del contribuente (http://www.questidenari.com/?p=2657).

Art. 30, commi 1 e 2 – A partire dal 1° gennaio 2011, un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo (contenente a pena di nullità: codice fiscale del destinatario, periodo di riferimento, causale del credito, importi addebitati ripartiti tra quota capitale e sanzioni, agente incaricato della riscossione) consentirà all’Inps il recupero delle somme dovute all’istituto a qualunque titolo. Qualora entro 90 giorni non vi sia adempimento, l’agente della riscossione procederà ad esecuzione forzata.

Art. 31, comma 1 – A partire dal 1° gennaio 2011, è vietata la compensazione dei crediti per imposte erariali e dei debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore ad euro 1.500, per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto, la sanzione applicata è pari al 50% dell’importo indebitamente compensato. È prevista tuttavia la compensazione, anche parziale, tra le somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori ed i crediti relativi alle stesse imposte.

Art. 38, commi 7 e 8 – Per coloro che percepiscono redditi di pensione al di sotto di euro 18.000, è possibile pagare le imposte dovute in sede di conguaglio attraverso prelevamenti per un massimo di 11 rate senza interessi, o pagare il canone di abbonamento Rai in forma rateale senza applicazione di interessi attraverso trattenute operate dai soggetti che corrispondono i redditi stessi.

Art. 38, comma 9, lettere a) (punti 1 e 2) e b) – Viene stabilito il termine di 150 giorni di efficacia per la sospensione delle cause in materia tributaria e previdenziale eventualmente concessa dal giudice. In sede di emanazione del provvedimento di sospensione, il giudice fissa la data dell’udienza di trattazione entro i 30 giorni successivi. La causa sarà decisa entro i 120 giorni successivi.

Art. 56 – Il decreto di manovra, con entrata in vigore del 31/05/2010, è pubblicato sul supplemento ordinario n. 114/L alla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2010 n. 125.

Per ulteriori approfondimenti, è possibile scaricare il decreto legge in formato pdf dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per il maxiemendamento approvato dal Senato il 15 luglio 2010: http://www.questidenari.com/?p=2777

(per la conversione in legge 122 dell’art. 25 del Dl 78/2010 si veda http://www.questidenari.com/?p=2953)

(per l’istituzione dei codici tributo per versamento canone Rai dei pensionati: http://www.questidenari.com/?p=3483)

(per la manovra economica 2011-2014 si legga http://www.questidenari.com/?p=4547)